24.4344 · Postulato · 2024-12-12
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l’opportunità di presentare un disegno di atto legislativo dell’Assemblea federale oppure di adottare una misura e presentare un rapporto che incoraggi e faciliti, ad esempio attraverso la legge federale sulla protezione degli animali, l’istituzione della figura di incaricato della protezione degli animali, sul modello del Cantone di San Gallo. In questo processo, deve garantire la consultazione dei Cantoni.
Begründung
I casi di maltrattamenti di animali avvenuti a Hefenhofen (TG), Oftringen (AG) e più recentemente a Baltschieder (VS) lo hanno dimostrato chiaramente: è necessario dare un sostegno attivo ai servizi veterinari cantonali nell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Queste autorità svolgono numerosi compiti ed è alquanto difficile per loro garantire un controllo uniforme ed efficace del rispetto delle norme di protezione degli animali in un territorio che può essere anche molto vasto. L’incaricato della protezione degli animali ha il compito di individuare i reati in materia di protezione degli animali, trasmettere le informazioni al servizio veterinario cantonale e fare una prima valutazione della situazione. Questa figura, presente da anni nel Cantone di San Gallo, ha dimostrato di essere particolarmente efficace. L’obiettivo non è quello di inasprire la legislazione vigente, ma semplicemente di garantire il rispetto dei suoi requisiti in materia di detenzione e di trattamento degli animali, alleggerendo al contempo il lavoro delle autorità senza troppe complessità burocratiche. Questa figura fornirebbe un sostegno significativo alle autorità nel loro compito di sorveglianza e contribuirebbe a raggiungere l’obiettivo costituzionale della protezione degli animali. Inoltre, per i privati cittadini che assistono a maltrattamenti di animali risulta spesso più facile rivolgersi a un referente a livello comunale piuttosto che contattare direttamente l’ufficio veterinario cantonale. La figura di incaricato della protezione degli animali riveste quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo della protezione degli animali e facilita lo scambio di informazioni tra autorità comunali e cantonali. Infine, l’incaricato della protezione degli animali contribuisce alla prevenzione generale e promuove il rispetto delle disposizioni di legge. Finora il Cantone di San Gallo è l’unico ad aver optato per questa soluzione; l’obiettivo è estenderla a tutti i Cantoni che ne faranno richiesta, incoraggiandone e facilitandone l’istituzione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) prevede che ogni Cantone istituisca un servizio specializzato sotto la responsabilità del veterinario cantonale e atto a garantire l’esecuzione della legge e delle prescrizioni emanate in virtù della stessa (art. 33 LPAn). I Cantoni possono prevedere un’esecuzione a livello regionale (art. 32 cpv. 2 LPAn). Inoltre possono avvalersi della collaborazione di organizzazioni e ditte per l’esecuzione della legge oppure istituire organismi idonei a tal fine (art. 38 LPAn). Nel Cantone di San Gallo è l’Ufficio per la protezione dei consumatori e gli affari veterinari (Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen) ad occuparsi dell’esecuzione della LPAn, sostenuto dal Comune politico che designa una persona responsabile della sorveglianza della detenzione degli animali (art. 3 e 6 dell’ordinanza di esecuzione della legislazione federale sulla protezione degli animali [Vollzugsverordnung zur Bundesgesetzgebung über den Tierschutz; sGS 645.1]). Anche altri Cantoni prevedono che gli uffici veterinari possano collaborare con Comuni, consigli comunali, veterinari distrettuali o altri esperti per l’esecuzione della LPAn. La LPAn offre pertanto già oggi ai Cantoni la possibilità di optare per il modello scelto dal Cantone di San Gallo o di collaborare con altri attori per l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. I Cantoni sono liberi di decidere autonomamente quale forma organizzativa sia più adatta alla loro situazione e alle loro esigenze. Il Consiglio federale rispetta questa autonomia e non vede la necessità di interferire né di imporre ulteriori prescrizioni ai Cantoni. Sulla base di quanto precede, ritiene che gli aspetti citati siano già chiariti e che pertanto il rapporto richiesto non sia necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.