Misure mirate contro la disparità di trattamento dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera rispetto a quelli oggetto di importazione parallela
24.4375 · Mozione · 2024-12-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato ad adottare misure mirate contro la disparità di trattamento dei prodotti fitosanitari omologati in Svizzera rispetto a quelli oggetto di importazione parallela. In particolare, è invitato a integrare l’articolo 36 capoverso 2 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) con l’aggiunta seguente: Un prodotto fitosanitario omologato all’estero è iscritto nell’elenco se: f. è trascorso un periodo di attesa di dieci anni dalla prima autorizzazione del prodotto di riferimento in Svizzera.
Begründung
La procedura di omologazione dei prodotti fitosanitari applicabile in Svizzera prevede che le aziende forniscano tutti i dati necessari per identificare i prodotti fitosanitari che intendono immettere sul mercato, compresa la loro composizione completa. Nel caso delle importazioni parallele, i prodotti fitosanitari non sono soggetti a una procedura altrettanto rigorosa. In questo caso, è sufficiente che i prodotti abbiano proprietà determinanti analoghe a quelle di un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera, segnatamente lo stesso tenore di principi attivi, e appartengano allo stesso tipo di preparato. Tuttavia, non è necessario fornire dati sulla loro composizione completa. Ne risulta uno svantaggio competitivo per le aziende che hanno sede nel nostro Paese e una forma di distorsione della concorrenza. Nella sua risposta all’interpellanza 24.3995, il Consiglio federale riconosce il problema e afferma quanto segue: «Ciò significa che i prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera devono soddisfare requisiti più severi e che vi è una disparità di trattamento rispetto ai prodotti fitosanitari oggetto di importazione parallela». Per ridurre la disparità di trattamento a cui sono soggette attualmente le aziende con sede in Svizzera, esposte quindi a un rischio imprenditoriale considerevole, si dovrebbe introdurre un periodo di attesa di dieci anni dalla prima autorizzazione del prodotto di riferimento in Svizzera. Ciò contribuirà anche a garantire la disponibilità sul mercato svizzero di quantità sufficienti di prodotti fitosanitari innovativi per tutte le colture, comprese le colture speciali e la coltivazione di ortaggi che costituiscono oggi mercati di nicchia.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Per l’omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera si applicano gli stessi requisiti previsti nell’UE o nei singoli Stati membri.Come sottolineato nella risposta all’interpellanza Feller 24.3995 «Importazione parallela di prodotti fitosanitari contenenti coformulanti che non rispettano le prescrizioni svizzere», i cosiddetti prodotti oggetto di importazione parallela vengono esaminati per determinare se hanno proprietà comparabili a un prodotto fitosanitario omologato in Svizzera (prodotto di riferimento). In particolare, deve trattarsi di un prodotto con lo stesso principio attivo, lo stesso tenore del principio attivo, lo stesso tipo di preparazione, nonché una classificazione e un’etichettatura equivalenti. Si può quindi presumere che questi prodotti siano altrettanto efficaci e sicuri dei prodotti fitosanitari sottoposti a una procedura di omologazione in Svizzera. In questo caso, vengono inseriti in un elenco di prodotti che possono essere oggetto di importazione parallela ai sensi dell’articolo 36 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). Durante questa procedura, il titolare dell’autorizzazione del prodotto di riferimento ha la possibilità, in base all’articolo 37 capoverso 2 OPF, di dimostrare che il prodotto di riferimento è protetto da brevetto e, in caso affermativo, che è stato immesso sul mercato all’estero senza il consenso del titolare del brevetto. In tal caso, il prodotto fitosanitario omologato all’estero non viene inserito nell’elenco e non può, di conseguenza, essere oggetto di importazione parallela in Svizzera. Negli ultimi anni, i titolari delle autorizzazioni dei prodotti di riferimento sottoposti a una procedura di omologazione in Svizzera non hanno mai rivendicato la protezione brevettuale. Il problema sollevato dalla mozione non sembra pertanto costituire un motivo sufficiente per introdurre un periodo di attesa di dieci anni dalla prima autorizzazione del prodotto di riferimento in Svizzera. Se venisse accolta, la mozione limiterebbe il numero di prodotti fitosanitari disponibili sul mercato svizzero. La possibilità di importazioni parallele di prodotti fitosanitari esprime la volontà del legislatore di facilitare l’accesso a prodotti fitosanitari che corrispondono a prodotti omologati in Svizzera. Inoltre, offre agli agricoltori dei Cantoni svizzeri di confine che coltivano anche particelle di terreno nei Paesi limitrofi l’opportunità di utilizzare prodotti fitosanitari omologati sia in Svizzera sia nel Paese limitrofo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.