Studio dell'UFU e della SECO sulle molestie sessuali sul posto di lavoro. È giunta finalmente l'ora di semplificare la punizione di diritto civile delle molestie sessuali?
24.4455 · Interpellanza · 2024-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è tuttora dell’opinione che inserire le molestie sessuali nell’articolo 6 LPar semplificherebbe la pertinente prova dinanzi al giudice?
2. Di quali esperienze in materia di alleviamento dell’onere della prova maturate in altri Paesi è a conoscenza?
3. Ritiene che inserire le molestie sessuali nell’articolo 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) complicherebbe eccessivamente la prova liberatoria per il datore di lavoro?
4. Ritiene che inserire le molestie sessuali nell’articolo 6 LPar sarebbe compatibile con la presunzione d’innocenza e il principio della ripartizione dell’onere della prova sancito nell’articolo 8 CC? Reputa possibile tenere conto dei timori in proposito distinguendo tra i diversi livelli di gravità o differenziando in altro modo la fattispecie?
Begründung
Secondo l’articolo 8 CC chi vuole dedurre determinati diritti da una circostanza di fatto deve fornirne la prova. L’articolo 6 LPar prevede un alleviamento dell’onere della prova per una serie di fattispecie di discriminazione, che tuttavia secondo l’attuale giurisprudenza non include le molestie sessuali. Uno studio commissionato all’Università di Ginevra dall’Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) mostra che tra il 2004 e il 2015 35 casi di presunte molestie sessuali secondo la LPar sono stati trattati da tribunali cantonali. In 21 dei 35 casi la parte attrice (lavoratore) non è riuscita a dimostrare le molestie sessuali, il che ha comportato il rigetto dell’azione. Per il Consiglio federale, estendere l’alleviamento secondo l’articolo 6 LPar può agevolare la pertinente prova dinanzi al giudice (rapporto in adempimento del postulato 18.4048). Già nel 1993 il Consiglio federale aveva proposto una pertinente normativa, che il Parlamento ha tuttavia respinto facendo presenti i timori relativi alla garanzia della presunzione d’innocenza e alla temuta, inammissibile complicazione della prova liberatoria per il datore di lavoro. Il Parlamento ha da ultimo confermato questa posizione nel trattamento di un’iniziativa cantonale del Cantone di Vaud (20.340). Un nuovo studio dell’UFU e della SECO mostra tuttavia che nella vita professionale oltre la metà dei salariati è tuttora confrontata a comportamenti sessisti o sessuali sul posto di lavoro. Il problema non è quindi in alcun modo risolto.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il nuovo studio «Molestie sessuali sul posto di lavoro in Svizzera», pubblicato a dicembre 2024 dall’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU) e dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), mostra che, nonostante le misure di prevenzione, le molestie sessuali sul posto di lavoro continuano a essere un problema ampiamente diffuso in Svizzera. Lo studio include pertanto raccomandazioni per un lavoro di prevenzione e di intervento mirato, tra cui anche l’esame dell’alleviamento della prova in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro. Un alleviamento dell’onere della prova semplificherebbe effettivamente la prova dinanzi al giudice, dato che la persona interessata dovrebbe solo rendere credibile e non dimostrare di essere discriminata mediante molestie sessuali. Dovrebbe semplicemente addurre fatti che facciano apparire verosimile una tale discriminazione. Il Parlamento si è tuttavia a più riprese rifiutato di inserire le molestie sessuali nell’articolo 6 della legge federale sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1). 2. Finora non è stato commissionato alcuno studio sulle esperienze maturate in altri Paesi nell’ambito dell’alleviamento dell’onere della prova in casi molestie sessuali. 3. Dal punto di vista giuridico è possibile estendere l’alleviamento dell’onere della prova di cui all’articolo 6 LPar ai casi di molestie sessuali sul posto di lavoro, senza complicare la prova liberatoria per i datori di lavoro. Come prima, questi ultimi dovrebbero dimostrare di aver adottato misure appropriate e ragionevolmente esigibili per evitare e combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro. 4. La presunzione d’innocenza non è applicabile ai procedimenti fondati sulla LPar dato che non si tratta di procedimenti penali. L’articolo 6 LPar (alleviamento dell’onere della prova) è una disposizione speciale che prevale sulla regola generale relativa all’onere della prova sancita nell’articolo 8 del Codice civile (RS 210). Una distinzione in funzione del grado di gravità delle forme di molestia sessuale non sembra ipotizzabile sul piano giuridico.