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24.4476 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Con la presente mozione si chiede che venga lasciata ai singoli Cantoni la discrezionalità di applicare, applicare parzialmente o non applicare,la modifica dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) in base alla quale, dal 1° settembre 2024, determinate piante alloctone invasive non possono più essere immesse sul mercato svizzero.

Begründung

Dallo scorso primo settembre non è più possibile immettere sul mercato svizzero esemplari di piante molto diffuse nei giardini pubblici e privati, come le palme di Fortune, il lauroceraso, la robinia e numerose altre specie poiché qualificate come “alloctone invasive”.

Nel caso del lauroceraso, che in Ticino compone la grande maggioranza delle siepi, più che all’invasività il veto pare legato alla necessità di prodotti fitosanitari che caratterizza questa essenza. Per quel che riguarda le palme di Fortune, la lentezza della loro crescita non le rende certo paragonabili a specie chiaramente invasive quali, ad esempio, il poligono del Giappone.

In alcuni Cantoni, come il Ticino, la palma di Fortune, presente da un secolo e mezzo, è diventata anche un simbolo. Il lauroceraso compone, come detto, la grande maggioranza delle siepi. La sostituzione di piante morte con altre specie “simili” (quali?) porterà giocoforza a risultati raffazzonati.

In termini più generali, il dilagare di divieti superflui emessi a livello federale contrasta con l’autonomia cantonale. L’allarmante iper-regolamentazione è inoltre sintomo di un’amministrazione federale ipertrofica, la quale, a giustificazione del proprio ruolo, sforna di continuo nuove regole che poi dovrà applicare e sorvegliare; così l’apparato amministrativo si gonfia di ulteriori compiti e costi.

Altrettanto preoccupante è l’ossessione per l’allineamento alle norme internazionali.

Con la presente mozione si chiede pertanto che ai Cantoni venga lasciata facoltà di decidere liberamente sull’immissione nel mercato locale di specie vegetali toccate dalla modifica dell’OEDA di cui sopra, ma che, in realtà, sono entrate da tempo a far parte del patrimonio tradizionale e dell’immagine locale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il divieto di messa in commercio di determinate piante alloctone invasive, in vigore dal 1° settembre 2024, attua la mozione 19.4615 Friedl «Vietare la vendita di neofite invasive». La mozione è stata accolta il 19 giugno 2020 dal Consiglio nazionale e l’8 dicembre 2020 dal Consiglio degli Stati. Nella consultazione del 2022 concernente la modifica dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911), l’oggetto ha ottenuto l’approvazione di tutti i Cantoni.L’obiettivo del nuovo divieto di messa in commercio (art. 15 cpv. 2bis in combinato disposto con l’all. 2.2 OEDA) è impedire che ulteriori piante alloctone invasive finiscano nell’ambiente. Sebbene alcune specie vegetali interessate siano già ampiamente diffuse, il divieto mira a contrastarne l’ulteriore aumento. È stata inoltre introdotta la possibilità di impedire, mediante controlli doganali, l’importazione in Svizzera di piante alloctone invasive vietate, equiparabile alla messa in commercio.L’elenco delle piante soggette al divieto di messa in commercio (all. 2.2 OEDA) poggia su basi scientifiche e su criteri di proporzionalità (cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, cap. 4.2). L’elenco viene aggiornato regolarmente previa consultazione dei servizi federali, dei Cantoni e degli altri ambienti interessati (art. 59 OEDA). In tal modo si tiene conto delle conoscenze più aggiornate, delle esperienze più recenti e della situazione attuale in Svizzera.Sia il lauroceraso che la palma di Fortune sono considerati invasivi. La robinia non figura negli allegati OEDA e non è soggetta al divieto di messa in commercio. La normativa tiene conto della diversa classificazione della palma di Fortune rispetto al poligono del Giappone per quanto riguarda l’invasività e le misure necessarie. Ad esempio, la palma di Fortune è soggetta al divieto di messa in commercio, mentre il poligono del Giappone è soggetto al più severo divieto di utilizzo diretto nell’ambiente (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l’all. 2.1 OEDA). Nonostante il nuovo divieto di messa in commercio, non vi è alcun obbligo di lotta per queste piante; ad esempio, le siepi di lauroceraso o le palme di Fortune già presenti nei giardini non devono essere rimosse. Tuttavia, non possono più essere vendute, affittate, regalate o importate in Svizzera.Il divieto di messa in commercio si applica a tutta la Svizzera. Si tratta di una normativa federale definitiva; i Cantoni non possono decidere se applicare o meno il divieto. Un’attuazione omogenea del divieto di messa in commercio è importante per garantirne l’efficacia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.