Lexipedia

Per far valere il diritto di credito diretto nei confronti di un assicuratore per la responsabilità civile bisogna poterne conoscere il nome

24.4496 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a predisporre uno strumento d’accesso alle informazioni che permetta di applicare in maniera efficace l’articolo 60 capoverso 1bis della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1), che conferisce al terzo danneggiato un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile. Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di atto legislativo all’Assemblea federale o di prendere un provvedimento al riguardo.

Begründung

Dal 1° gennaio 2022, l’articolo 60 capoverso 1bis LCA consente a un terzo danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore per la responsabilità civile, indipendentemente dall’azione contro il responsabile. In precedenza, ciò era possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge, il più conosciuto dei quali nell’ambito del diritto in materia di circolazione stradale (art. 65 legge federale sulla circolazione stradale). Questo diritto di credito diretto non conferisce maggiori diritti al terzo danneggiato, in quanto l’assicuratore può opporgli tutte le obiezioni ed eccezioni in virtù della legge o del contratto, ma consente al danneggiato di rivolgersi a un debitore che sa essere solvibile in caso di riconoscimento della responsabilità o di condanna da parte di un tribunale.
Troppo spesso, tuttavia, l’autore del danno che nega la propria responsabilità si rifiuta altresì di comunicare il caso al proprio assicuratore e il danneggiato non può quindi sapere il nome della compagnia assicurativa in questione. Questa situazione nuoce sia al danneggiato che all’assicurato. A quest’ultimo, infatti, la compagnia assicurativa può, in un secondo momento, rimproverare di aver violato il proprio obbligo di comunicazione previsto dalle condizioni generali.
Simili situazioni privano i terzi danneggiati di un diritto loro concesso dal Parlamento, oltretutto vincolante in virtù dell’articolo 97 LCA.
Al fine di evitare questa deplorevole situazione, la persona che sostiene di essere stata danneggiata deve poter venire a conoscenza del nome dell’assicuratore per la responsabilità civile della persona o società che ritiene responsabile.
L’obiettivo non è istituire un registro federale e incaricare un ufficio di tenerlo aggiornato e di fornire informazioni alle persone che lo contattano. Ma è necessario, e sufficiente, che ciascun assicuratore con sede in Svizzera comunichi all’organizzazione mantello per il settore dell’assicurazione privata, nello specifico l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), il numero della polizza assicurativa e il nome di assicurato, in modo tale che queste due informazioni possano essere fornite a ogni avente diritto che ne faccia domanda. Vi sono ovviamente altre modalità di attuazione possibili, l’importante è che la sopracitata disposizione federale non rimanga lettera morta.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Un’assicurazione per la responsabilità civile protegge l’assicurato dalle conseguenze finanziarie in caso di danni e dalle relative spese arrecate a terzi. In virtù dell’articolo 60 capoverso 3 LCA, nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, già oggi un terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalle competenti autorità di vigilanza (ad es. la FINMA nel settore dei mercati finanziari, l’IFSN nel settore nucleare) l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornirgli informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa. La mozione chiede di estendere tale diritto oltre l’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria.Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, nella prassi e in determinate circostanze, per un terzo danneggiato può risultare impegnativo individuare l’assicuratore nonché la persona responsabile. Alla fine spesso non gli rimane che ricorrere alle vie legali.L’estensione del diritto all’informazione spettante al terzo danneggiato (art. 60 cpv. 3 LCA) nei confronti della FINMA o di altre autorità di vigilanza oppure, come proposto dalla mozione, oltre l’ambito dell’assicurazione per la responsabilità civile obbligatoria non risulta tuttavia proporzionata per diversi motivi.In Svizzera non tutte le persone fisiche e giuridiche dispongono di un’assicurazione per la responsabilità civile. Inoltre esistono polizze di assicurazione per la responsabilità civile che assicurano più persone contemporaneamente (ad es. assicurazione privata per una famiglia o in caso di coabitazione, assicurazione collettiva di una casa di riposo per tutti i suoi residenti o di un’associazione per i suoi membri) senza che l’ufficio competente o la società assicurativa ne conosca i singoli nomi. L’attuazione porrebbe anche problemi pratici. Se tale attuazione dovesse avvenire tramite l’ASA, vi sarebbe ad esempio la difficoltà che non tutti i prestatori di assicurazioni per la responsabilità civile sono membri dell’associazione. A ciò si aggiunge il fatto che, molto probabilmente, il diritto all’informazione sarebbe estremamente difficile da far valere nei confronti di responsabili di danni e assicuratori per la responsabilità civile esteri. In definitiva la mozione non sarebbe attuabile, se non con un grande dispendio amministrativo e a costi elevati per l’ufficio competente e l’assicuratore per la responsabilità civile, oltretutto a benefici limitati. Questo potrebbe far aumentare i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile, riducendo l’attrattiva di questo genere di copertura assicurativa. Il potenziale di abuso sarebbe inoltre considerevole. In assenza di una complessa verifica delle autorizzazioni (prova di un interesse concreto), chiunque potrebbe richiedere in maniera arbitraria all’ufficio competente polizze assicurative di responsabilità civile di qualsiasi persona e notificare danni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.