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24.4579 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Gli «stalkerware» sono programmi software e applicazioni che permettono a un utente di monitorare a distanza le attività del dispositivo di un altro utente senza il suo consenso al fine di facilitare la sorveglianza, le molestie, l’abuso, la persecuzione e/o la violenza da parte di un partner intimo.

Esistono centinaia di programmi di questo tipo, che possono essere trovati facilmente avviando una semplice ricerca Internet o in un negozio di applicazioni on line. Sono inoltre pubblicizzati in maniera mirata sul motore di ricerca Google.

L’installazione è molto semplice. Basta che l’autore abbia accesso al telefono della vittima e conosca la sua password per sbloccare il dispositivo, il che è assai frequente tra partner. La vittima ignora così di essere sorvegliata.

L’utente può in tal modo leggere gli SMS, registrare le chiamate, localizzare il telefono portatile, attivare il microfono e la videocamera a distanza, accedere alle foto e ai contatti della vittima.

Queste applicazioni non hanno dunque altra utilità o scopo se non commettere uno o più reati. Tali metodi sono infatti costitutivi di vari reati, tra cui l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP) e la futura norma penale contro le molestie.

Confrontate a queste pratiche, le nostre autorità di perseguimento penale spesso faticano a identificare le persone che hanno installato tali dispositivi, sovente a causa della mancata cooperazione sia di chi immette questi software sul mercato sia delle piattaforme o dei negozi di applicazioni che li distribuiscono.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Le autorità di perseguimento penale dispongono degli strumenti tecnici e/o giuridici per identificare la presenza di uno stalkerware su un apparecchio di telecomunicazione nonché la persona all’origine di tale dispositivo?

2. Le suddette autorità dispongono degli strumenti tecnici e/o giuridici per determinare i dati sottratti da questo software (localizzazione, messaggi, ecc.)?

3. Quali sono gli strumenti tecnici e/o giuridici di cui avrebbero bisogno le autorità di perseguimento penale per agevolare il perseguimento e la condanna dello spionaggio della sfera privata?

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il termine «stalkerware» viene utilizzato in vari modi. Per semplificare, si tratta di un software che persone non autorizzate installano su un telefono cellulare o un computer per carpire informazioni sulle attività del dispositivo infetto. Le informazioni possono includere localizzazione e spostamenti, messaggi, conversazioni, nonché foto e video. Installare un software con tali capacità su un cellulare o un computer moderno all’insaputa della vittima è estremamente difficile o comunque richiede conoscenze e competenze specifiche, a meno che la password non sia nota. Per gli smartphone l’installazione è possibile in genere solo tramite l’«app store», dove lo stalkerware spesso è camuffato da gioco o applicazione innocua. Il riconoscimento di stalkerware sconosciuti o sviluppati individualmente è molto difficoltoso, eccetto quando si tratta di un chiaro abuso di applicazioni di controllo parentale.
I privati non possono rivolgersi direttamente al Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni per scoprire se sono bersaglio di stalkerware o se i loro dati vengono sottratti illecitamente. Non esiste al momento un sistema di riconoscimento automatico affidabile. Per risalire alle responsabilità occorre chiarire due aspetti fondamentali: lo sviluppo dell’applicazione e l’installazione sul dispositivo in questione. Ciò risulta generalmente più semplice nel caso di applicazioni dell’«app store», mentre è significativamente più complesso nel caso di malware sconosciuti o sviluppati individualmente. 2. Per accertare quali dati siano stati sottratti, le autorità di perseguimento penale dispongono in linea di massima degli strumenti nazionali previsti dal Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) e dalla legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1). Se viene scoperto uno stalkerware, è necessario in seguito identificare gli autori. 3. L’identificazione degli autori risulta spesso difficoltosa. Spesso è necessario collaborare a livello internazionale, poiché i dati passano da più server situati in diversi Paesi. Questo tipo di cooperazione è talvolta difficile o, a seconda del Paese, addirittura impossibile. Tuttavia il Consiglio federale non ritiene al momento necessario impiegare strumenti tecnici o giuridici supplementari contro la minaccia degli stalkerware. La sfida riguarda piuttosto le risorse in termini di personale delle autorità di perseguimento penale necessarie per effettuare analisi tecniche complesse in caso di sospetti. Inoltre spetta ai gestori degli «app store» verificare preventivamente le loro applicazioni e alla popolazione proteggere e non divulgare le proprie password.