24.4624 · Interpellanza · 2024-12-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Quali condizioni generali e qualitative devono essere soddisfatte oggi affinché un intervento sia riconosciuto come rimozione di CO2 nel diritto federale? Dove è disciplinato questo aspetto? Per «condizioni generali e qualitative» si intendono, per esempio (elenco non esaustivo):le emissioni di gas serra prodotte durante la rimozione di CO2 e la loro integrazione;la provenienza del carbonio (biomassa coltivata in modo sostenibile, gas di scarico, ...);gli standard ecologici (acqua, inquinamento ambientale...);la quantificabilità e verificabilità della rimozione;lo stoccaggio e la durata dello stoccaggio del carbonio o del CO2 rimosso.
Quali standard sono già stabiliti a livello internazionale (e nello spazio europeo)? In che misura la Svizzera pianifica di recepire tali standard (p. es. quelli del CRCF dell’UE) o di metterne a punto di propri?
In che misura il Consiglio federale pianifica di distinguere il mercato volontario da quello regolamentato per la rimozione di CO2 o piuttosto di mettere in collegamento questi due mercati? In quest’ultimo caso, esistono già elementi chiave che spiegano in che modo i due mercati dovrebbero essere collegati (p. es. nessun certificato volontario nei mercati obbligatori)?
A quali basi scientifiche si ricorre per definire lo stoccaggio e la durata dello stoccaggio del CO2 rimosso?
Begründung
Con la legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli) la Svizzera ha fatto un importante passo verso la neutralità climatica, come si era prefissata nell’ambito dell’Accordo di Parigi sul clima. Anche diversi Cantoni, Comuni e ad oggi numerose imprese svizzere si sono posti dichiaratamente come obiettivo quello di emissioni nette pari a zero. Per raggiungere gli obiettivi delle emissioni nette pari a zero, oltre a misure per ridurre le emissioni, ne sono necessarie anche altre per rimuovere il CO2. Per disporre a lungo termine di un’offerta sufficiente per la rimozione di CO2 e realizzare gli obiettivi della LOCli per Cantoni, Comuni e imprese, è tuttavia necessario che il quadro giuridico sia attuale e solido e che vengano chiarite alcune questioni centrali relative alla rimozione di CO2.
Stellungnahme des Bundesrates
1) La legislazione sul clima definisce i concetti di «capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio» (art. 2 lett. h legge sul CO2 [RS 641.71]) e di «tecnologie a emissioni negative» (art. 2 lett. a legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica [LOCli; RS 814.310]). Sulla base dell’inventario dei gas serra, le prestazioni dei pozzi di carbonio conseguite in Svizzera sono computate ai fini del conseguimento dell’obiettivo nazionale (art. 131 ordinanza sul CO2 [RS 641.711]). Aumenti della capacità di assorbimento dei pozzi di carbonio conseguiti all’estero possono essere computati come attestati internazionali secondo l’Accordo di Parigi (RS 0.814.012). Sulla base del paragrafo 2 dell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi, la Svizzera ha concluso vari accordi bilaterali per la cooperazione in materia climatica che disciplinano il computo di riduzioni delle emissioni e la collaborazione nell’ambito delle emissioni negative. I requisiti relativi agli attestati internazionali sono disciplinati nell’ordinanza sul CO2 (in particolare art. 5–11a, all. 2a e 3). Questi ammettono di fatto esclusivamente prestazioni dei pozzi di carbonio che garantiscono una durata di stoccaggio superiore a vari secoli (stoccaggio geologico nel sottosuolo, mineralizzazione nei materiali edili). Per esempio, attualmente gli attestati per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio possono essere computati per l’adempimento dell’obbligo di compensazione (art. 90 ordinanza sul CO2). 2) Il nuovo quadro volontario di certificazione per gli assorbimenti di carbonio (Regolamento (UE) 2024/3012) non si applica alla Svizzera, vale a dire che non è possibile certificare progetti in Svizzera in questo quadro né è possibile computare tali entità all’obiettivo climatico della Svizzera. Entro la metà del 2026, l’UE verificherà che tale quadro sia orientato verso l’articolo 6 dell’Accordo di Parigi. Per quanto riguarda le certificazioni, il Consiglio federale vuole dare la priorità all’approccio della legge sul CO2 (v. punto 1). Le questioni relative alle certificazioni e a ulteriori standard saranno verificate nel quadro della revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2030 e con la trasmissione al Consiglio federale della mozione 24.4256 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia (CAPTE-S) «Legislazione nazionale sulla cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2». I rapporti internazionali stilati sulla base dei dati dell’inventario dei gas serra seguono le linee guida del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) (www.ipcc-nggip.iges.or.jp). Tali rapporti comprendono già lo stoccaggio del CO2 attraverso l’uso del suolo e la cattura e sequestro del diossido di carbonio (CCS), comprese eventuali perdite. L’IPCC sta lavorando all’aggiornamento delle linee guida sulla CCS e sulle tecnologie a emissioni negative (NET) perché comprendano anche nuovi sviluppi, come il prelievo diretto di CO2 dall’aria (Direct Air Capture). 3) Attualmente le unità del mercato volontario non regolamentato per la rimozione di CO2 non sono computabili né per il raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera né nel quadro degli strumenti di politica climatica. 4) Da un punto di vista scientifico, un impatto climatico sul lungo termine sussiste soltanto in caso di stoccaggio duraturo del CO2 (cfr. definizione di «Carbon Dioxide Removal su «IPCC Glossary Search). Per il rilascio di attestati a progetti secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sul CO2 si applica invece una durata minima di stoccaggio di 30 anni. Non essendo possibile fornire la prova di una durata di stoccaggio illimitata, questi progetti sarebbero impossibili da realizzare. Di norma, il CO2 dovrebbe rimanere nel serbatoio del carbonio anche allo scadere dei 30 anni. Questa durata minima breve non è rilevante nel caso dei metodi di stoccaggio permanenti, come lo stoccaggio nel sottosuolo o la mineralizzazione nei materiali edili (v. risposta alla domanda 1).