Rimborso di prestiti per la formazione e lo studio come incentivo per un tasso di occupazione più alto
24.4637 · Mozione · 2024-12-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di procedere ai necessari adeguamenti giuridici affinché le persone che hanno concluso i propri studi presso una scuola universitaria debbano rimborsare i costi di formazione e di studio se non lavorano con un tasso di attività pari almeno all’80 per cento.
Begründung
Già nel preventivo 2025 il bilancio della Confederazione presentava un saldo finanziario di - 729 milioni di franchi e questo deficit continuerà a salire negli anni a venire (- 1185 milioni nel 2026, - 2526 milioni nel 2027 e - 2536 milioni nel 2028). La Confederazione deve dunque risparmiare oltre sei miliardi di franchi (cfr. Messaggio sul Preventivo 2025 con PICF 2026-28, Volume 1, p. 9).Nel preventivo 2025 sono previsti sussidi federali all’istruzione per borse di studio nel livello di formazione terziario per 25 milioni di franchi (A231.0264). In aggiunta a ciò, la Confederazione versa 10 milioni di franchi per borse di studio a studenti stranieri in Svizzera (A231.0270). Altri contributi alle borse di studio sono previsti nella Cooperazione internazionale in materia di educazione (A 231.0271) e nella Garanzia della qualità del sistema universitario (A231.0266). L’ammontare delle borse di studio che la Confederazione verserà nel 2025 è dunque di circa 30 milioni di franchi.Alla luce della situazione precaria delle finanze federali, per le borse di studio risulta opportuno sancire il principio delle prestazioni. Gli studenti che hanno beneficiato di aiuti statali devono essere integrati il più rapidamente possibile nel mercato del lavoro e, idealmente, a tempo pieno. Solo così vale la pena investire nella loro formazione e questi ex studenti possono restituire qualcosa alla collettività, in particolare ai contribuenti. Gli studenti che invece non lavorano con un tasso di occupazione pari almeno all’80 per cento devono restituire la borsa di studio di cui hanno beneficiato.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il compito di disciplinare i costi di formazione e di studio, le borse di studio e il finanziamento da parte dei fruitori (p. es. tasse universitarie) e, di conseguenza, un eventuale rimborso dei costi di formazione e di studio e delle borse di studio spetta alle scuole universitarie e agli enti cantonali responsabili, ai due PF, al Consiglio dei PF e alla Confederazione in quanto proprietaria.Per quanto riguarda la concessione di borse di studio e di prestiti, vale a dire l’oggetto della presente mozione, la decisione spetta agli uffici cantonali delle borse di studio sulla base della loro legislazione. Il principio delle prestazioni menzionato dall’autore della mozione è valido nel settore universitario svizzero e dunque anche per quanto riguarda le borse di studio. Per accedere alle università è richiesto il conseguimento di una maturità (liceale, professionale o specializzata); l’avanzamento nella carriera studentesca dipende dai risultati ottenuti. I Cantoni sostengono con contributi di formazione gli studenti in condizioni finanziarie difficili, ma solamente se le prestazioni di formazione sono soddisfatte. Il diritto ai contributi è di conseguenza subordinato al rispetto di una durata massima dello studio e decade se la persona cambia più volte indirizzo di studi. Spesso i Cantoni prevedono il rimborso delle borse di studio nei casi in cui gli studi vengono interrotti senza una ragione valida (cfr. p. es. art. 19 cpv. 3 legge sugli aiuti allo studio del Cantone Berna, BSG 438.31).Stando alla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, nel 2023 il tasso di attività di equivalenti a tempo pieno nella fascia di età 25 – 39 con un titolo del livello terziario era relativamente alto (85 %). Con il Concordato intercantonale sulle borse di studio entrato in vigore il 1° marzo 2013 – contenente gli standard minimi e i principi per l’assegnazione di sussidi all’istruzione – è stato avviato un processo di armonizzazione. A sostegno dell’armonizzazione intercantonale delle borse di studio a livello terziario, la Confederazione eroga un contributo di 25 milioni di franchi all’anno versato ai Cantoni sotto forma di importi forfettari in modo proporzionale alla popolazione residente. Nell’ambito della sua competenza legislativa di principio (art. 66 Cost.) la Confederazione potrebbe far dipendere l’assegnazione dei contributi dal loro rimborso, ma a livello concreto l’organizzazione andrebbe comunque lasciata ai Cantoni. Non è quindi possibile attuare la mozione fornendo direttive federali ai Cantoni in quanto ciò significherebbe andare oltre la competenza di principio.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.