25.1020 · Interrogazione · 2025-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Di recente i media hanno reso noto uno strano caso di appropriazione di fondi senza padrone in Svizzera. Un privato si è appropriato di 140 fondi senza padrone in nove Cantoni per una superficie complessiva di 114 000 m2 e a tal fine ha dovuto pagare soltanto i rispettivi emolumenti del registro fondiario. A quanto pare, si tratta di fondi per cui non esiste alcun proprietario e che il Comune non ha iscritto nel registro fondiario come di sua proprietà. Si presume che i Comuni non vogliano il fondo per non doversi assumere eventuali costi di manutenzione o riparazione dei danni. In questo contesto si pongono le domande seguenti: 1. Su quali basi giuridiche (Codice civile) si fonda la procedura di «appropriazione» di fondi? Nel Codice civile non è chiaro se i fondi spettino al Cantone o al Comune. Prego di fare chiarezza. 2. L’applicazione pratica differisce da un Cantone all’altro? 3. In materia di applicazione, di quale margine di manovra dispongono i Cantoni? 4. Si presume che l’iscrizione di un fondo quale «senza padrone» risalga in parte a molti decenni fa. Pertanto, la situazione (p. es. piano delle zone) o le esigenze (p. es. superfici per la biodiversità) possono essere cambiate. Esistono disposizioni secondo cui in caso di domanda di appropriazione i Comuni devono chiedere ai competenti organi (comunali e in un secondo tempo cantonali) se intendono ancora rivendicare il fondo? Se no, non sarebbe sensato?5. I proprietari confinanti devono essere informati o deve persino essere offerto loro il fondo senza padrone? Se no, non sarebbe sensato?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformemente all’articolo 658 capoverso 1 del Codice civile svizzero (CC; RS 210), un fondo intavolato nel registro fondiario può essere acquistato per occupazione qualora risulti che è senza padrone. Tale è il caso se la persona iscritta nel registro fondiario quale proprietario rinuncia alla sua proprietà senza trasmetterla a un’altra persona (cosiddetta derelizione, art. 666 CC). La derelizione ha effetto non appena il proprietario è cancellato dal registro fondiario. A tal scopo, secondo il diritto in materia di registro fondiario è necessaria una dichiarazione scritta (notificazione al registro fondiario). Soltanto successivamente il fondo è senza padrone e quindi può essere acquistato per occupazione (in linea di massima da chiunque). Per poter disporre di un fondo senza padrone in veste di proprietario, è quindi necessario prenderne possesso con la volontà di acquistarlo e notificare l’occupazione per scritto all’ufficio del registro fondiario (cfr. art. 665 cpv. 2 CC). I Comuni possono in linea di massima acquistare per occupazione fondi senza padrone seguendo la medesima procedura dei privati. Alcuni Cantoni hanno inoltre emanato un obbligo di notificazione specifico per agevolare l’occupazione da parte dell’ente pubblico. Ad esempio, nel Cantone del Vallese l’ufficiale del registro fondiario deve informare immediatamente il Comune politico in merito all’abbandono di un diritto di proprietà su un fondo (art. 162 della legge di applicazione vallesana del CCC; SGS, 211.1). In tal modo il Comune può decidere se intende acquistare il fondo o no (cfr. anche art. 62 Code de droit privé judiciaire vaudois [RSV 211.02]). 2./3. In Svizzera pochi fondi sono senza padrone. Per lo più si tratta di strade d’accesso, cumuli di scorie o piccole zone boschive senza valore economico ma che comportano spese di manutenzione. Anche oggigiorno accadono singoli casi di derelizione, ad esempio in presenza di controversie sulla manutenzione di strade private. Nel complesso le derelizioni sono rare e di regola hanno luogo soltanto se non è possibile neanche un’alienazione a titolo gratuito. La procedura della derelizione e dell’acquisto per occupazione è disciplinata dal diritto federale ed è dunque applicabile allo stesso modo in tutti gli uffici del registro fondiario della Svizzera. È tuttavia considerato in linea di massima ammissibile (anche se controverso) che i Cantoni escludano l’acquisto per occupazione di fondi senza padrone da parte di privati. Possono ad esempio stabilire che in caso di derelizione l’ente pubblico (p. es. Comune, Cantone) acquisti per legge la proprietà del fondo in questione (p. es. BL).
4./5. Nel caso di una derelizione, l’ufficio del registro fondiario sottostà a un obbligo di notificazione nei confronti delle persone interessate (p. es. vicini che hanno un diritto di passaggio sul fondo in questione). In virtù dell’articolo 970a CC, i Cantoni possono quindi pubblicare trapassi di proprietà e dunque anche derelizioni (p. es. SZ, LU), o prevedere che i fondi senza padrone siano trasferiti per legge all’ente pubblico (v. sopra 2./3.). Sono inoltre possibili obblighi d’informazione cantonali specifici per gli uffici del registro fondiario volti ad agevolare l’acquisto per occupazione da parte dell’ente pubblico, come nel Cantone del Vallese (v. sopra 1). Un simile disciplinamento appare senz’altro sensato. Andrebbero eventualmente esaminati obblighi cantonali d’informazione anche nei confronti dell’immediato vicinato. Considerato quanto precede, il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario intervenire. A fini di completezza occorre menzionare la necessità di differenziare tra acquisto per occupazione di fondi senza padrone come descritto in questa sede e acquisto per occupazione di terre senza padrone (art. 664 cpv. 3 CC). In base alla loro natura le terre senza padrone (p. es. acque pubbliche, rupi o ghiacciai) sono attribuite alla collettività e non possono pertanto per principio essere acquistate per proprietà privata, a differenza dei fondi senza padrone.