Effetti indiretti delle politiche cantonali di sovvenzionamento massiccio del trasporto pubblico sulla ripartizione dei finanziamenti federali
25.1022 · Interrogazione · 2025-06-02
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel Cantone di Ginevra è in atto un modello di forte sovvenzionamento tariffario del trasporto pubblico, che prevede la copertura totale degli abbonamenti per giovani in formazione o a basso reddito e riduzioni significative per beneficiari AVS/AI. Tale politica ha portato a un marcato aumento dell'utenza (+18% nel 2024 rispetto al 2023) e a una riduzione dell'uso dell’auto privata (-23% nella fascia 18-25 anni).
Sebbene le indennità federali per il traffico regionale viaggiatori (TRV) siano calcolate ex ante sulla base di parametri tecnici indipendenti dalla performance di utenza – secondo l’art. 81a Cost. e l’OITRV – è innegabile che esistano effetti indiretti legati alla pianificazione pluriennale, ai criteri di calcolo delle quote cantonali e alla redistribuzione delle risorse.
Tali dinamiche pongono il problema della correttezza del principio di solidarietà fiscale tra Cantoni, se politiche tariffarie generose localizzate generano, indirettamente, vantaggi finanziari a carico anche di altri Cantoni o della Confederazione.
L’art. 43a cpv. 2 della Costituzione federale stabilisce chiaramente che “il comune in cui si manifesta l’utilità della prestazione pubblica ne assume i costi”. È quindi fondamentale garantire che ogni Cantone si assuma pienamente le conseguenze finanziarie delle proprie scelte politiche, evitando trasferimenti occulti di oneri verso altri Cantoni o verso la Confederazione. Una valutazione approfondita è necessaria per assicurare la sostenibilità e la coerenza del federalismo fiscale svizzero.
Alla luce di quanto sopra chiedo al Consiglio federale:
Ritiene il Consiglio federale che l’attuale sistema di ripartizione delle risorse federali per il TRV (art. 81a Cost.; OITRV) possa essere influenzato indirettamente da politiche cantonali di sovvenzionamento massiccio?
È previsto un meccanismo di verifica dell’equità inter-cantonale rispetto a queste strategie tariffarie e ai loro effetti sulla pianificazione e ripartizione pluriennale?
Quali misure sono state o potrebbero essere prese per evitare che la Confederazione o altri Cantoni si trovino, di fatto, a co-finanziare indirettamente modelli locali di gratuità o semi-gratuità?
In vista della prossima ripartizione 2025–2028, è previsto un aggiornamento dei criteri di calcolo che tenga conto di queste dinamiche?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 15 della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) la determinazione dei prezzi dei trasporti pubblici e quindi la sovranità tariffale è di competenza delle imprese di trasporto. L’articolo 28 capoverso 4 della stessa legge stabilisce che Confederazione, Cantoni e Comuni possono ordinare sia ulteriori offerte sia agevolazioni tariffali. I costi non coperti di queste ultime sono assunti dal relativo committente. Tale principio è concretizzato all’articolo 47 dell’ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV): committenti e imprese devono concludere convenzioni sulle agevolazioni tariffali; le perdite di entrate devono essere indennizzate. Ciò si applica anche alle tariffe delle comunità tariffali regionali: se il livello dei loro ricavi è inferiore all’80 per cento di quello comparabile nazionale, la differenza deve essere indennizzata da chi la causa, generalmente i Cantoni. Grazie al finanziamento separato dei livelli tariffari troppo bassi, essi non hanno effetti sulle indennità congiunte di Confederazione e Cantoni per le offerte del traffico regionale viaggiatori. 1. No, secondo l’articolo 30 capoverso 2 LTV la quota della Confederazione tiene conto delle condizioni strutturali dei Cantoni. Una di queste è rappresentata dalla densità demografica (cfr. all. 2 OITRV): quanto più elevata è la densità demografica, tanto più bassa è la quota federale di partecipazione alle indennità.
Inoltre, siccome l’articolo 28 capoverso 4 LTV stabilisce che le agevolazioni tariffali debbano essere finanziate separatamente, non vi sono effetti sulle indennità della Confederazione per il traffico regionale viaggiatori. Nelle comunità tariffali per il confronto del livello dei ricavi si applica il modello sviluppato da UFT e FFS (art. 48 OITRV). 2. Non è prevista una verifica di massima del finanziamento del traffico regionale viaggiatori. Le quote percentuali della Confederazione nei singoli Cantoni sono verificate ogni quattro anni e adeguate in caso di nuove condizioni strutturali.
In linea di principio i Cantoni sono liberi di ordinare e finanziare agevolazioni tariffali, nei limiti delle prescrizioni di cui all’articolo 81a della Costituzione federale. 3. Applicando coerentemente le disposizioni della LTV e dell’OITRV si garantisce l’assenza di cofinanziamenti indesiderati di agevolazioni tariffali da parte della Confederazione. Va inoltre ricordato, che nel Cantone di Ginevra numerose linee sono assegnate al trasporto locale e non sono pertanto né ordinate né cofinanziate dalla Confederazione. 4. No, non è necessario un aggiornamento in questo senso.