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25.1038 · Interrogazione · 2025-09-08

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Conformemente alla legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11), la Banca nazionale svizzera (BNS) è obbligata a costituire accantonamenti sul risultato d’esercizio che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. L’utile residuo dopo dotazione degli accantonamenti è in linea di principio a disposizione per essere distribuito a Confederazione e Cantoni. Finora non è stato definito né il volume minimo né quello massimo degli accantonamenti che la BNS deve costituire prima di poter iscrivere a bilancio l’utile netto.

Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

– Il Consiglio federale è disposto a elaborare un progetto volto a definire nella LBN il volume minimo e quello massimo degli accantonamenti (ad es. in relazione al volume degli investimenti)?

– Quali misure alternative o complementari ritiene il Consiglio federale adeguate per migliorare le possibilità di previsione dei Cantoni e della Confederazione in merito alle distribuzioni attese dalla BNS?

Stellungnahme des Bundesrates

L’articolo 30 capoverso 1 della legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale (LBN; RS 951.11) stabilisce che la BNS costituisce accantonamenti che le consentono di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria e che a tale scopo si orienta sull’evoluzione dell’economia svizzera. Nel quadro di tale disposizione, la determinazione degli accantonamenti è di competenza della BNS. Gli accantonamenti sono approvati dal Consiglio di banca. La normativa concede alla BNS un certo margine nell’attuazione. Prima della crisi finanziaria del 2008, l’attribuzione annua agli accantonamenti corrispondeva alla crescita media del prodotto interno lordo nominale nei precedenti cinque anni. Da allora la BNS ha innalzato più volte tale attribuzione per tenere conto del rafforzamento del bilancio e dei rischi di perdite a esso correlato. Dal 2020 l’attribuzione minima ammonta al 10 per cento della consistenza degli accantonamenti dell’anno precedente. Attualmente, ciò corrisponde a un aumento, in termini assoluti, di circa 11,6 miliardi di franchi per l’esercizio 2024. La costituzione degli accantonamenti da parte della BNS si ripercuote in modo significativo sulla possibile distribuzione dell’utile alla Confederazione e ai Cantoni. Come esposto nell’interrogazione, gli accantonamenti riducono il risultato di esercizio distribuibile a questi ultimi. La BNS costituisce sempre accantonamenti, a prescindere dal risultato di esercizio, quindi anche in caso di perdita. L’utile residuo (o la perdita residua) dopo la costituzione degli accantonamenti di un esercizio viene assegnato alla riserva per future ripartizioni. La compensazione delle oscillazioni annuali degli utili e delle perdite della BNS avviene in primo luogo attraverso la riserva per future ripartizioni, che funge anche da base per la distribuzione. Negli ultimi anni questa riserva ha pertanto registrato forti oscillazioni (da fr. +100 a -50 mia.), che hanno reso difficile garantire la distribuzione annua costante a medio termine sancita nell’articolo 31 capoverso 2 BNS. Nel periodo di validità della convenzione sulla distribuzione dell’utile della BNS per gli esercizi 2020‒2025, stipulata fra il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e la BNS il 29 gennaio 2021, le distribuzioni annuali sono state molto variabili (da fr. 0 a 6 mia.) a seguito delle forti oscillazioni della riserva per future ripartizioni correlata al modello degli importi di distribuzione graduali convenuto fra il DFF e la BNS. Per la Confederazione e i Cantoni, tale situazione ha reso difficile la pianificazione della distribuzione sul piano della politica finanziaria. Nella nuova convenzione sulla distribuzione dell’utile della BNS stipulata fra il DFF e la BNS (valida a partire dall’esercizio 2026 della BNS) occorre quindi attribuire maggiore priorità all’obiettivo della distribuzione costante. I risultati d’esercizio della BNS potrebbero infatti essere soggetti a notevoli oscillazioni anche negli anni a venire, considerate l’entità del bilancio e la volatilità che caratterizza i mercati finanziari di tutto il mondo. In occasione della redazione della nuova convenzione dovranno essere valutate, insieme alla BNS, le possibilità per ottimizzare le previsioni e la stabilizzazione della distribuzione dell’utile. In seguito, si potrà valutare se sarà opportuno o necessario apportare precisazioni a livello di legge al fine di migliorare la distribuzione costante.