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25.3051 · Mozione · 2025-03-05

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di aggiungere una lettera d all’articolo 21 LAMal, che permetta di garantire una trasparenza totale sulle riserve e sul loro utilizzo. A tal fine occorre seguire i principi seguenti:

• chiara ripartizione delle eccedenze: obbligare gli assicuratori a spiegare come utilizzano le eccedenze (riduzione dei premi, miglioramento dei servizi ecc.);

• tracciabilità degli investimenti: pubblicare informazioni sugli investimenti finanziari realizzati con le riserve per garantirne il rispetto di criteri etici e di basso rischio;

• riserve: far sì che restino di proprietà dei Cantoni e che le eccedenze siano utilizzate per abbassare i premi;

• riserve: vietarne l’utilizzo per campagne pubblicitarie o espansioni commerciali eccessive.

Begründung

La trasparenza totale sulle riserve delle casse malati e sul loro utilizzo è spesso evocata come misura necessaria per rafforzare la fiducia della popolazione ed evitare le disparità ingiustificate. Ecco come potrebbe essere attuata:restrizione degli usi commerciali: vietare l’utilizzo delle riserve per campagne pubblicitarie o espansioni commerciali eccessive;chiara ripartizione delle eccedenze: obbligare gli assicuratori a spiegare come utilizzano le eccedenze (riduzione dei premi, miglioramento dei servizi ecc.);tracciabilità degli investimenti: pubblicare informazioni sugli investimenti finanziari realizzati con le riserve per garantirne il rispetto di criteri etici e di basso rischio;informare direttamente gli assicurati sullo stato delle riserve della loro cassa malati e sul loro impatto sui premi annui;riserve: stabilire un tetto massimo per evitare un accumulo eccessivo a discapito degli assicurati;fondi eccedentari: impiegarli eventualmente per ridurre i premi cantonali;equità: far sì che gli assicuratori non subiscano disparità ingiustificate a seconda del loro Cantone;fiducia: aumentare la trasparenza per rafforzare la fiducia dei cittadini verso il sistema d’assicurazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La totalità del saldo attivo di un esercizio è destinata alle riserve. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) deve vigilare affinché gli assicuratori siano sempre in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari. Per contro, non può imporre loro come gestire le proprie riserve. Può soltanto negare l’approvazione delle tariffe se i premi comportano la costituzione di riserve eccessive (art. 16 cpv. 4 lett. d della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [LVAMal; RS 832.12]). Secondo il diritto vigente, gli assicuratori hanno già la possibilità di procedere a una riduzione delle proprie riserve se queste superano la soglia minima. A tale scopo possono, in primo luogo, fissare i premi riducendo al massimo i margini di calcolo (art. 26 cpv. 3 dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie [OVAMal; RS 832.121]). L’UFSP pubblica il bilancio e il conto d’esercizio di ogni assicuratore, da cui è possibile ricavare le informazioni sul risultato dell’esercizio (www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Rendicontazione > Bilanci e conti d’esercizio). Inoltre divulga, sempre per ogni assicuratore, le riserve disponibili, l’ammontare minimo delle riserve, il coefficiente di solvibilità e le riserve per assicurato in franchi (www.ufsp.admin.ch > Dati & statistiche > Assicurazione malattie > Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria, tabelle 5.01 e 5.03). I dati relativi alle riserve disponibili, all’ammontare minimo delle riserve e al coefficiente di solvibilità sono accessibili al pubblico anche al momento dell’approvazione dei premi (stato al 1° gennaio dell’anno in corso). Questo garantisce la trasparenza e l’informazione nei confronti degli assicurati. La LVAMal e l’OVAMal contengono norme sugli investimenti degli assicuratori (art. 22 LVAMal, art. 19–21 e 43 segg. OVAMal), la cui osservanza è controllata dall’ufficio di revisione e dall’autorità di vigilanza. Secondo l’ordinanza dell’UFSP sulla presentazione dei conti e i rendiconti nell’assicurazione sociale contro le malattie (RS 832.121.1), gli assicuratori devono applicare le disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC). Conformemente a tali disposizioni, gli assicuratori devono indicare nella chiusura contabile la ripartizione degli investimenti di capitale in base alle diverse categorie di investimento. In questo modo gli assicurati possono venire a conoscenza della composizione degli investimenti e dei risultati per singola categoria. Le riserve minime sono stabilite individualmente per ogni assicuratore in funzione dei rischi (attuariali, di mercato, di credito) che deve affrontare. Tali rischi possono concretizzarsi unicamente nell’intero raggio di attività territoriale e non soltanto in alcuni Cantoni. In questo senso, la costituzione di riserve cantonali è incompatibile con la logica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Per garantire la propria sicurezza finanziaria, gli assicuratori devono rispettare, a livello svizzero, il tasso di riserva minimo calcolato secondo un modello stabilito dal Consiglio federale (art. 14 cpv. 2 LVAMal). La costituzione di riserve cantonali comporterebbe indubbiamente un aumento delle riserve minime. Altrettanto controproducente sarebbe l’introduzione di un tetto per le riserve: la soglia massima dovrebbe essere fissata a un livello elevato per garantire la sicurezza finanziaria anche in un contesto sfavorevole, il che porterebbe piuttosto a un aumento delle riserve. Le campagne pubblicitarie e le espansioni commerciali rientrano nelle spese per la pubblicità, che fanno parte a loro volta dei costi amministrativi e devono essere indicate separatamente nel conto dell’assicuratore. Gli assicuratori devono contenere i costi amministrativi entro i limiti propri a una gestione economica (art. 19 cpv. 1 e 2 LVAMal). In questo ambito godono di un notevole margine di manovra. L’UFSP non interferisce nelle questioni relative alla gestione strategica dell’azienda. Del resto, nel dicembre del 2024, il Parlamento ha deciso di non dare seguito a un’iniziativa parlamentare che chiedeva il divieto di pubblicità nell’assicurazione sociale malattie (Iv. Pa. 22.497 Hurni «Porre fine alla pubblicità effettuata sulle spalle degli assicurati!»).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.