25.3055 · Mozione · 2025-03-05
Dipartimento delle Finanze
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare tutte le modifiche normative necessarie affinché le persone residenti in Svizzera che si candidano per un posto di lavoro presso l’Amministrazione federale o imprese pubbliche (FFS, CompenSwiss, La Posta ecc.) non subiscano la concorrenza svantaggiosa di candidati frontalieri con aspettative salariali inferiori.
In particolare, il Consiglio federale dovrà presentare tutte le misure da adottare affinché la qualità della formazione, la conoscenza e il rispetto degli usi e dei costumi svizzeri nonché l’integrazione nella realtà svizzera siano elementi imprescindibili per il datore di lavoro nella scelta dei suoi dipendenti. Per principio e secondo questo approccio, la precedenza dovrà essere data ai candidati residenti in Svizzera che soddisfano i criteri richiesti per i posti vacanti.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Negli ultimi anni la percentuale di collaboratori dell’Amministrazione federale non domiciliati in Svizzera è rimasta costante, attestandosi al 3,6 per cento circa dell’organico totale (escluso il personale dei Servizi del Parlamento e dei tribunali nonché il personale locale del Dipartimento federale degli affari esteri). Questa cifra comprende anche i collaboratori del DFAE che lavorano e vivono all’estero. Escludendo questa categoria, gli impiegati presso l’Amministrazione federale non domiciliati in Svizzera rappresentano soltanto lo 0,9 per cento. L’Amministrazione federale non dispone di dati statistici comparabili relativi alle imprese parastatali che sottostanno alla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) e alle imprese parastatali non soggette alla LPers. I datori di lavoro dell’Amministrazione federale sottostanno a chiare basi legali nell’applicazione del sistema salariale e anche per quanto riguarda l’assunzione e la fissazione dello stipendio sono vincolati al principio dell’uguaglianza giuridica che regge lo Stato di diritto (art. 8 Cost.; RS 101). Lo stipendio dipende dalla funzione, dall’esperienza e dalla prestazione (art. 15 cpv. 1 LPers). Ogni funzione è valutata e assegnata a una classe di stipendio (art. 36 e 52 cpv. 1 OPers; RS 172.220.111.3). Al momento dell’assunzione, lo stipendio viene fissato nei limiti della classe di stipendio. Il DFF pubblica ogni anno valori indicativi di riferimento per fissare lo stipendio (art. 37 OPers). Eventuali aspettative salariali inferiori non influiscono sulla fissazione dello stipendio. I lavoratori frontalieri guadagnano quanto i dipendenti domiciliati in Svizzera. Accordare una priorità generale alle persone domiciliate in Svizzera nelle assunzioni effettuate dai datori di lavoro che sottostanno alla LPers non sarebbe lecito in base al divieto di discriminazione ai sensi dell’accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore tra la Svizzera e l’UE (art. 2 in combinato disposto con l’art. 9 all. I dell’accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]; RS 0.142.112.681). Ai cittadini dell’UE che esercitano un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare un posto presso la pubblica amministrazione soltanto se questo è legato all’esercizio della pubblica podestà ed è destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche (art. 10 all. I ALC). Il Consiglio federale ha precisato, a livello di ordinanza, quali posti sono accessibili esclusivamente a persone di nazionalità svizzera (art. 23 cpv. 1 OPers). A condizione che sia necessario per l’adempimento di compiti sovrani, la restrizione all’accesso ai posti può riguardare il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia, nel perseguimento penale, nella difesa nazionale, nel Servizio delle attività informative della Confederazione, nel Corpo delle guardie di confine e nella rappresentanza della Svizzera all’estero. Lo stesso vale per il personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali. L'obbligo per il personale di risiedere in un determinato luogo è inoltre ammissibile solo se necessario per l’adempimento dei compiti (art. 21 cpv. 1 lett. a LPers in combinato disposto con l’art. 89 OPers).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.