25.3087 · Interpellanza · 2025-03-12
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Ogni anno circa 60 persone rimangono gravemente ferite o perdono la vita in incidenti che coinvolgono pedoni o ciclisti e veicoli pesanti. Una delle cause di questi episodi è l’angolo cieco, ovvero l’area attorno al camion che sfugge alla visuale del conducente.
Dalla modifica del 1° aprile 2024 dell’ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), i mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone e merci devono essere equipaggiati con sistemi di rilevamento dell’angolo cieco. Tale obbligo, tuttavia, riguarda soltanto le nuove immatricolazioni, per cui occorrerà aspettare ancora diversi anni prima che l’intero parco circolante sia dotato di suddetti dispositivi.
A salvaguardia dell’utenza debole, da ottobre 2022 in Austria i camion negli agglomerati possono svoltare a destra solo a velocità ridotta.
In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.
1. L’Esecutivo è a conoscenza di questa misura volta a garantire la sicurezza dell’utenza ciclopedonale in Austria e ne ha già sperimentato l’applicazione?
2. Ritiene che un provvedimento simile possa contribuire a ridurre gli incidenti gravi con il coinvolgimento di pedoni o ciclisti e camion in Svizzera?
3. È disposto a considerarne l’introduzione nel nostro Paese?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è a conoscenza della norma austriaca, ma per ora non ha informazioni sulla sua efficacia.
2. Gli incidenti relativamente rari legati all’angolo cieco (anni 2015–2024: 177 321 sinistri con danni alle persone, di cui 66 occorsi durante la svolta a destra da parte di un camion responsabile dell’incidente con coinvolgimento di una bicicletta, fonte: Sistema d’informazione sugli incidenti stradali dell’Ufficio federale delle strade USTRA) non sono in primo luogo riconducibili alla velocità.
Nei centri abitati i camion che effettuano manovre di svolta procedono già a velocità ridotta, in virtù dello schema di viabilità. Inoltre, molti sinistri si verificano in corrispondenza di incroci semaforici. Pertanto, una norma che prescriva un concetto legale indefinito come «velocità a passo d’uomo» in fase di svolta, da un lato non contribuirebbe in modo essenziale alla risoluzione del problema e dall’altro risulterebbe anche di difficile attuazione.
Secondo il Consiglio federale, per aumentare la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti sono fondamentali fattori come la visibilità reciproca, la complessità degli incroci e il modo in cui questi ultimi sono configurati. A livello pratico, per contenere il rischio di incidente si sono rivelate particolarmente efficaci misure infrastrutturali e di gestione della viabilità come le linee di arresto avanzate (cosiddette «case avanzate per biciclette») e il verde semaforico separato per i ciclisti, nonché le isole spartitraffico. In questo contesto è decisivo anche che i ciclisti rispettino le regole della circolazione e in particolare che non superino a destra gli autocarri che si apprestano alla svolta, hanno inserito l’indicatore di direzione o sono già in fase di partenza.
3. Al momento non è prevista l’introduzione di una norma analoga nella legislazione federale. L’Esecutivo monitora però l’efficacia del provvedimento austriaco.