L'espansione dell'interpretazione dei diritti fondamentali e umani da parte del Tribunale federale minaccia il federalismo?
25.3164 · Postulato · 2025-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare e illustrare in un rapporto come garantire sul piano istituzionale i margini di apprezzamento dei legislatori cantonali negli ambiti di competenza dei Cantoni (p. es. diritto scolastico, diritto in materia di naturalizzazione, diritto di voto cantonale, diritto di polizia) contro l’espansione dell’interpretazione dei diritti fondamentali e umani da parte del Tribunale federale.
Begründung
In Svizzera esiste soltanto una giurisdizione costituzionale parziale: il Tribunale federale non può esaminare in astratto la compatibilità delle leggi del Parlamento federale (e anche delle ordinanze del Consiglio federale) con la Costituzione federale; in linea di massima i giudici devono applicare le leggi federali anche se sono ritenute contrarie alla Costituzione (art. 190 Cost.). Questi limiti non sono previsti per i Cantoni, vale a dire che il Tribunale federale esamina in maniera illimitata la compatibilità degli atti normativi cantonali con il diritto federale; questo esame si focalizza sulla conformità degli atti normativi cantonali con i diritti fondamentali e umani. Questo sistema non era problematico fintanto che il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza, si conformava al federalismo e in caso di dubbio dava prova di moderazione. Questo atteggiamento viene sempre più a mancare: il Tribunale federale espande sempre più la sua interpretazione dei diritti fondamentali formulati in modo alquanto vago nella Costituzione federale, per cui i legislatori cantonali sono sempre più spesso scavalcati dalla Corte suprema. Solo per citare alcuni esempi di attualità: Dal 2000 vari Cantoni hanno dovuto abbandonare i loro sistemi tradizionali di voto, poiché il Tribunale federale ha continuamente inasprito la sua giurisprudenza sull’uguaglianza in materia di diritto di voto (equivalenza dell’influsso dei voti) dapprima per i sistemi proporzionali (ZG, UR) poi anche per il sistema maggioritario (AR) (cfr. l’iniziativa cantonale ZG 14.307. Ripristino della sovranità cantonale su questioni elettorali). Alcune settimane fa il Tribunale federale ha deciso, con la sentenza 2C_405/2022 del 17 gennaio 2025, che la città di Wil, versando sussidi a una scuola secondaria femminile con un’impronta cristiano-umanistica, viola il divieto di discriminazione e la libertà di credo e di coscienza. Ciò minaccia l’esistenza di diverse scuole secondarie nel Cantone di San Gallo, con una tradizione centenaria e profondamente radicate nella popolazione (cfr. la mozione cantonale 42.25.01 «Vielfalt der Schulformen respektieren und absichern», che in reazione a questa sentenza mira a una modifica della costituzione cantonale). Analogamente, i Cantoni possono prevedere forme di istruzione scolastica speciale solo in misura alquanto limitata (cfr. sentenza 2C_227/2023 del 29 settembre 2023) e a quanto pare la questione se una dislessica debba beneficiare di una compensazione degli svantaggi in occasione del test di accesso alla facoltà di medicina rientra nel diritto costituzionale federale (cfr. sentenza 2C_299/2023 del 7 maggio 2024). In materia di naturalizzazione, la giurisprudenza sempre più restrittiva riduce progressivamente i margini di apprezzamento nel diritto cantonale; di fatto oggi sussiste in ampia misura un «diritto alla naturalizzazione federale» (cfr. ad es. la sentenza 1D_5/2022 del 25 ottobre 2023), senza che una decisione in tal senso sia stata mai adottata sul piano politico, dal costituente o dal legislatore. In diversi casi il Tribunale federale ha cassato nuove disposizioni di leggi di polizia cantonali, poiché apparentemente violavano i diritti fondamentali e umani (DTF 149 I 218 [SO]; 147 I 103 [BE], da ultimo sentenza 1C_63/2023 del 17 ottobre 2024 [LU, prevista per la pubblicazione]). Ad esempio, la decisione se e in che misura sia possibile addossare i costi di un intervento di polizia ai partecipanti a manifestazioni illegali è diventata una questione costituzionale. Gli esempi sono innumerevoli. Comune denominatore: i margini di apprezzamento dei legislatori cantonali sono ridotti in misura eccessiva. A differenza del legislatore federale, che può legiferare per correggere una sentenza indesiderata del Tribunale federale, i Cantoni non dispongono di alcuna possibilità per opporsi all’espansione dell’interpretazione dei diritti fondamentali da parte del Tribunale federale. Questa disparità istituzionale deve essere corretta. Nel suo rapporto il Consiglio federale deve illustrare le possibilità di continuare a garantire i margini di apprezzamento dei Cantoni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Non spetta al Consiglio federale esprimersi sulla giurisprudenza del Tribunale federale o su singole sentenze. La separazione dei poteri impone cautela al riguardo. La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di diritti fondamentali è determinante per lo sviluppo dello Stato di diritto in Svizzera e della protezione dei diritti individuali. In questo contesto, il riconoscimento di libertà individuali non scritte nella vecchia Costituzione federale è stato essenziale. I diritti fondamentali sanciti nella Costituzione federale limitano il margine di manovra dei Cantoni, perché conferiscono a ogni persona diversi diritti, contribuendo in tal modo a una certa uniformazione del quadro normativo in tutta la Svizzera. Gli autori della dottrina hanno già trattato in maniera approfondita l’importante tema dell’equilibrio tra i diritti fondamentali e il federalismo. Un rapporto del Consiglio federale su questo tema non è pertanto necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.