25.3275 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale ritiene necessario legiferare a fronte del fatto che oltre il 40 per cento di tutte le incarcerazioni riguarda pene detentive sostitutive della multa e che queste ultime sono spesso eseguite da persone senza risorse?
2. Quali misure ritiene possibili per modificare questa situazione?
3. Quali misure considera inefficaci o poco efficaci?
4. Quali comportamenti oggi sanzionati come contravvenzioni potrebbero eventualmente essere depenalizzati?
Begründung
Trovarsi in una situazione di povertà non costituisce un reato. Tuttavia, quando una persona è condannata a pagare una multa, capita spesso che debba scontare una pena detentiva in quanto non è in grado di pagare la multa. Secondo l’UST, nel 2023, oltre il 40 per cento delle pene detentive[1] erano pene sostitutive della multa. Al di là del conseguente sovraffollamento carcerario e dei costi per la collettività (oltre 300 CHF al giorno per detenuto[2]), queste statistiche suscitano interrogativi principalmente sul piano sociale. Un’incarcerazione comporta infatti rischi importanti di perdita del posto di lavoro, precarizzazione e desocializzazione, conseguenze deleterie per le persone interessate e più in generale per la società. Inoltre, i reati sanzionati da queste pene sostitutive sono relativamente poco gravi, in quanto si tratta di contravvenzioni, ad esempio multe per divieto di sosta, utilizzo dei trasporti pubblici senza biglietto o furto di lieve entità. Il sistema ricorre a mezzi sproporzionati per punire reati minori. Sanziona peraltro persone già in difficoltà finanziarie e contribuisce a mantenerle in una situazione sfavorevole, il che accentua le disparità di classe. È pertanto necessario ispirarsi a progetti come quello di decrescita carceraria condotto dall’Università di Ginevra[3] al fine di cambiare il sistema attuale.
[1]
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/criminalita-diritto-penale/esecuzione-pene.assetdetail.32809466.html [2] https://www.cldjp.ch/wp-content/uploads/2023/01/Décision-prix-de-pension-2023_220331_VF.pdf[3]
https://www.unige.ch/prisondegrowth/fr/le-projet
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo la statistica dell'Ufficio federale di statistica (UST), nel 2023 le pene detentive sostitutive della multa hanno rappresentato il 42 per cento delle pene eseguite (bfs.admin.ch>statistiche>criminalità e diritto penale>esecuzione delle pene>esecuzione delle sanzioni nel 2023) e hanno comportato circa 32 000 giorni d’esecuzione, con una durata media di otto giorni per esecuzione. Il costo per giorno d’esecuzione di una pena detentiva sostitutiva della multa ammonta a circa 200 franchi. Il Consiglio federale ritiene opportuno esaminare se e come ridurre queste pene.
2 e 3. Il Consiglio federale ritiene opportuno esaminare due approcci per ridurre le pene detentive sostitutive in caso di contravvenzioni.
- Si potrebbero depenalizzare determinati comportamenti, oggi sanzionati come contravvenzioni, fermo restando che questa opzione potrebbe essere attuata soltanto se il comportamento in questione continua a essere punito in altro modo (v. sotto n. 4).
- D’altro canto, si potrebbe rinunciare a commutare le multe in pene detentive sostitutive, prevedendo una regola generale oppure escludendo dalla commutazione le pene detentive sostitutive per le multe inferiori a un determinato importo, ad esempio l’importo per il quale non è prevista l’iscrizione nel casellario giudiziale, ossia 5000 franchi. Le multe inferiori a questo importo andrebbero riscosse esclusivamente in via d’esecuzione per debiti, come nel caso dei crediti fiscali non pagati. Questa opzione permetterebbe di eliminare i costi d’esecuzione delle pene detentive sostitutive come pure l’onere amministrativo legato alla preparazione dell’esecuzione.
Non sembra invece opportuno ampliare le possibili forme alternative di esecuzione per le pene detentive sostitutive.
- L’articolo 79b capoverso 1 lettera a del Codice penale (CP; RS 311.0) permette di eseguire le pene detentive sostitutive da 20 giorni sotto forma di sorveglianza elettronica. In questo caso non occorre una modifica in materia visto l’onere trascurabile per l’attuazione di una sorveglianza elettronica.
- Mentre una multa può essere eseguita sotto forma di lavoro di pubblica utilità (art. 79a cpv. 1 lett. c CP), l’articolo art. 79a capoverso 2 CP esclude l’esecuzione di pene detentive sostitutive sotto questa forma. Il legislatore ha optato per questa soluzione ritenendo che il condannato debba impegnarsi in modo attivo per poter espiare la propria pena sotto forma di lavoro di pubblica utilità e tale non è il caso quando si limita ad attendere passivamente l’inizio della pena detentiva sostitutiva (messaggio del 4 aprile 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare [Modifica del diritto sanzionatorio] [FF 2012 4181, in particolare 4198]). Il Consiglio federale ritiene che queste considerazioni siano ancora valide e che non sia opportuno consentire l’esecuzione di pene detentive sostitutive sotto forma di lavoro di pubblica utilità. Respinge pure l’opzione di rinunciare alla richiesta del condannato di eseguire la pena sotto forma di lavoro di pubblica utilità, perché il lavoro di pubblica utilità non può essere eseguito senza la disponibilità o addirittura contro la volontà del condannato; in tal caso sarebbe contrario al diritto internazionale (ad es. art. 4 n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [CEDU; RS 0.101]: divieto di lavori forzati).
- Mentre la situazione è chiara per quanto concerne la sorveglianza elettronica, il diritto vigente non disciplina espressamente la possibilità di eseguire le pene detentive sostitutive in regime di semilibertà. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia necessario chiarire la questione, poiché la semilibertà avrebbe comunque un’importanza marginale per l’esecuzione delle pene detentive sostitutive: chi non è in grado di pagare la pena pecuniaria o la multa difficilmente ha un posto di lavoro (o perlomeno un posto di lavoro che gli fornisca un reddito sufficiente), il che costituisce il presupposto per scontare la pena in regime di semilibertà. A prescindere da ciò, i costi dell’esecuzione in regime di semilibertà non sono trascurabili.
Infine, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire sul piano legislativo per quanto concerne le modalità di pagamento. Il diritto vigente prevede la possibilità di pagamenti rateali e di proroga dei termini, senza stabilire condizioni particolari (art. 35 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 106 cpv. 5 CP). Quanto facilmente possano essere effettuati i pagamenti rateali dipende dunque dall’applicazione da parte dei Cantoni. Il legislatore federale non può e non dovrebbe disciplinare in maniera più dettagliata le modalità di pagamento.
4. Il Consiglio federale è disposto a esaminare l’opportunità di abrogare la contravvenzione per utilizzo di un veicolo senza un titolo di trasporto valido (art. 57 cpv. 3 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto dei viaggiatori [LTV; RS 745.1]). Si tratta infatti di un reato poco grave, trattandosi di una contravvenzione perseguita a querela di parte. Inoltre, l’articolo 20 LTV autorizza le imprese di trasporto a riscuotere dai viaggiatori senza un titolo di trasporto valido un supplemento, il cui importo può essere aumentato in caso di recidiva. L’importo dei supplementi è stabilito in un regolamento dettagliato delle imprese di trasporto e delle comunità tariffarie. Nel settore dei trasporti pubblici esiste pertanto una base giuridica per infliggere rapidamente una sorta di pena convenzionale, che può essere riscossa in via d’esecuzione. La funzione è la stessa di una multa per contravvenzione, che può quindi essere abrogata. La rinuncia a una sanzione penale sgraverebbe la polizia e i ministeri pubblici, che non dovrebbero trattare denunce o emanare decreti d’accusa. Anche i giudici verrebbero sgravati, e lo Stato non dovrebbe più incassare le multe né eseguire le pene detentive sostitutive in questo ambito.