25.3338 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’articolo 30 dell’ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil) stabilisce che gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ricevono un veicolo di servizio:
art. 30 Attribuzione di veicoli di servizio personali
1 Un veicolo di servizio personale è attribuito alle persone seguenti:
a. ufficiali di professione, eccettuati i candidati ufficiali di professione e i membri del servizio di volo militare;
b. sottufficiali di professione, eccettuati i candidati sottufficiali di professione;
Considerando l’aggravarsi della crisi climatica, gli obiettivi della Confederazione in materia di politica ambientale e climatica e le discussioni sul bilancio della Confederazione, bisogna chiedersi se sia ancora compito della Confederazione, con questa regolamentazione costosa e dannosa per l’ambiente, fornire o finanziare veicoli di servizio personali.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quanti ufficiali di professione e sottufficiali di professione ci sono in Svizzera?
2. Qual è il numero di veicoli di servizio personali e di veicoli privati parzialmente o interamente finanziati dallo Stato forniti agli ufficiali di professione e ai sottufficiali di professione?
3. Qual è il valore totale di tutti i veicoli di servizio personali e dei veicoli parzialmente o interamente finanziati?
4. A quanto ammontano i costi annuali per l’acquisto di nuove automobili e a quanto ammontano i costi annuali di manutenzione di tutte le automobili?
5. Qual è la fascia di prezzo dei veicoli ordinati?
6. Negli ultimi anni come si sono sviluppate le cifre relative alle domande da 1 a 5?
7. L’articolo 71 capoverso 1 dell’ordinanza sul personale federale stabilisce che possono essere forniti veicoli di servizio personali solo se l’adempimento dei compiti lo esige. Il Consiglio federale come verifica se questo si applica ai singoli casi? Esiste l’obbligo di possedere un’auto di servizio?
8. Il Consiglio federale ritiene che la regolamentazione di cui all’articolo 30 capoversi 1a e 1b sia conforme ai tempi e giustificata? In caso affermativo, come lo giustifica, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi della Confederazione in materia di politica ambientale e climatica e le discussioni sul bilancio della Confederazione?
In caso negativo, il Consiglio federale come intende adeguare tale regolamentazione ai tempi attuali?
Stellungnahme des Bundesrates
Va anzitutto ricordato che l’ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil, RS 172.220.111.310.2) è stata riveduta e le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025. L’articolo 30 citato dall’interpellante corrisponde ora per analogia all’articolo 34 dell’OPers mil. I dati indicati per rispondere alle domande da 1 a 5 si basano sulla media degli ultimi cinque anni. L’Aggruppamento Difesa ha impiegato in media circa 1800 ufficiali di professione e sottufficiali di professione, compresi gli aspiranti. La dimensione media della flotta di veicoli di servizio era di circa 1700 veicoli. Il valore medio dell’intera flotta di veicoli di servizio ammontava a circa 24 milioni di franchi; tale cifra corrisponde al valore contabile a fine anno e non al prezzo a nuovo cumulativo dei veicoli. I costi per l’acquisto di nuovi veicoli di servizio ammontavano in media a 12 milioni di franchi all’anno, mentre le spese di manutenzione si aggiravano intorno ai 2,5 milioni di franchi. La sostituzione dei veicoli avviene dopo un tempo di custodia di circa 6,5 anni o dopo circa 200 000 km.La fascia di prezzo media dei veicoli di servizio acquistati era compresa tra 27 000 e 68 000 franchi.Negli ultimi cinque anni non si sono verificate variazioni significative. Nell’Aggruppamento Difesa, gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione hanno esigenze di mobilità maggiori che esulano dal regolamento sui viaggi di servizio ai sensi dell’ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers; RS 172.220.111.31). In concreto, essi devono essere in grado di seguire e istruire i militari di milizia in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo della Svizzera nonché di garantire gli impieghi dell’esercito. Devono pertanto poter raggiungere autonomamente i diversi luoghi di istruzione e d’impiego in qualsiasi momento del giorno e della notte, cosa che non è garantita dai trasporti pubblici. A causa di questa esigenza, il personale militare è soggetto a disposizioni in materia di diritto del personale che differiscono da quelle per il resto del personale federale. Secondo il Consiglio federale, un controllo per ogni singolo caso non è né opportuno né necessario. La regolamentazione secondo l’articolo 34 della revisione dell’OPers mil in vigore dal 1° gennaio 2025 è conforme ai tempi, giustificata e necessaria per rispondere alle esigenze dell’esercito. Va sottolineato che gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione, compresi gli aspiranti, partecipano al cofinanziamento dei veicoli di servizio con un contributo mensile forfettario compreso tra 250 e 320 franchi. L’articolo 36 della revisione dell’OPers mil tiene conto anche della strategia climatica: per principio, come veicoli di servizio personali occorre acquistare veicoli a propulsione elettrica.