25.3472 · Interpellanza · 2025-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nelle sue risposte alle domande 24.7691 e 24.7560, il Consiglio federale aveva indicato che risarcimenti equivalenti per 638 milioni di franchi non avevano potuto essere restituiti sulla base della legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC). Per una parte di questa somma le condizioni non erano soddisfatte, mentre per oltre la metà della somma le condizioni della ripartizione internazionale erano oggetto di esame.
Il Consiglio federale può indicare:
a. di quanti casi si tratta in totale?
b. Quanti casi sono ancora allo stadio dell’esame della ripartizione internazionale? Possono essere indicati?
c. Per i casi che adempiono le condizioni per una restituzione, per quali motivi la restituzione non è ancora avvenuta (sovraccarico di lavoro dell’Amministrazione federale, ostacoli procedurali/amministrativi con il Paese d’origine [documentazione mancante, difficoltà di comunicazione, ecc.], incapacità dello Stato estero di soddisfare le esigenze tecniche legate all’assistenza giudiziaria, ecc.)?
d. Quanti casi sono bloccati perché le condizioni non sembrano essere adempiute?
Tra di essi, in quanti casi lo Stato estero non collabora?
E in quanti non vi è reciprocità?
e. Altri ostacoli spiegano la mancata restituzione, se sì quali?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel merito, il Consiglio federale rinvia alle risposte fornite alle domande 24.7691 Dandrès «Restitution des créances et bien[s] confisqués» e 24.7560 Dandrès « Quel[le] est l’ampleur du profit pour la Confédération des actes de corruption de Gunvor, Glencor[e], etc[.]?». Per quanto concerne le presenti domande può indicare quanto segue.a. Secondo i più recenti dati aggiornati, negli ultimi dieci anni alcune imprese sono state condannate a versare risarcimenti equivalenti in 15 procedimenti penali nazionali per corruzione all’estero. Determinati procedimenti riguardano varie imprese, e alcune imprese sono coinvolte in più procedimenti.b. La ripartizione internazionale di valori patrimoniali confiscati poggia sul principio secondo cui la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità è indispensabile e va promossa. In assenza di persone lese cui restituire i valori patrimoniali confiscati, questi ultimi sono ripartiti tra gli Stati che hanno contribuito in maniera determinante al sequestro (ad es. raccogliendo e trasmettendo materiale probatorio) e che hanno quindi sostenuto gli elevati costi della cooperazione giudiziaria e del perseguimento penale. Nei casi complessi, oggigiorno succede spesso che più di due Paesi partecipino alla confisca, il che può portare a una ripartizione tra svariati Stati. In questi casi, la possibilità di ripartire i valori patrimoniali deve essere esaminata per ogni Stato che collabora, non soltanto per quello in cui è avvenuta la corruzione. In questo senso, sei dei suddetti 15 procedimenti sono ancora in fase di esame preliminare della ripartizione internazionale. In cinque di questi procedimenti è già chiaro che allo Stato interessato non possono essere restituiti valori patrimoniali; soltanto in un procedimento la questione è ancora aperta. Informazioni più precise su specifiche procedure di ripartizione, in particolare eventuali relazioni con persone fisiche o giuridiche o i loro nomi, non sono di principio divulgate. c. Nel procedimento menzionato in cui la ripartizione con lo Stato interessato è in fase di esame, la decisione è pendente perché il risarcimento equivalente non è ancora stato incassato. Non vi sono altri casi in cui le condizioni di consegna secondo la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC; RS 312.4) sono adempiute ma il trasferimento non è ancora stato effettuato.d. In cinque dei procedimenti ancora pendenti, nessun valore patrimoniale può essere consegnato agli Stati interessati nel quadro della ripartizione internazionale poiché le condizioni della LRVC non sono adempiute. In questi procedimenti, gli Stati interessati non hanno fornito alla Svizzera un’assistenza giudiziaria determinante né si sono costituiti parte civile nel procedimento penale nazionale.La reciprocità non è rilevante in questi casi, in quanto presuppone che lo Stato estero abbia contribuito alla confisca tramite l’assistenza giudiziaria. Dato che nei casi menzionati non è stato possibile procedere alla ripartizione, la reciprocità non è rilevante. Se nel caso ancora pendente si dovesse giungere a una ripartizione con lo Stato interessato, la questione della reciprocità sarà esaminata. e. Nei casi di corruzione all’estero, attualmente non esiste alcuna base legale che permetta di restituire valori patrimoniali a uno Stato se quest’ultimo non partecipa al procedimento penale nazionale fornendo assistenza giudiziaria o costituendosi parte civile. I valori patrimoniali confiscati sono ripartiti in applicazione della LRVC. Se le condizioni legali non sono adempiute, non è possibile restituire valori patrimoniali allo Stato interessato.