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25.3612 · Interpellanza · 2025-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Per quale motivo si è deciso di rivedere gli standard di qualità per l’accreditamento nel settore universitario e cosa si vuole ottenere con l’introduzione dei nuovi oneri? 2. Come quantifica il Consiglio federale il carico amministrativo derivante dalle condizioni previste (cosiddetti oneri), in particolare per le università più piccole? 3. Quando sarà posta in consultazione la revisione dell’ordinanza per l’accreditamento? 4. Su quale base giuridica intendono fondarsi il Consiglio delle scuole universitarie e il Consiglio di accreditamento per ampliare l’ordinanza in modo da includere tra le condizioni rilevanti ai fini dell’accreditamento, oltre alle pari opportunità (art. 30 cpv. 1 lett. a n. 5 LPSU), anche la diversità? 5. La libertà dell’insegnamento e della ricerca nelle scuole universitarie è tenuta in alta considerazione. Questi istituti devono avere un’influenza positiva sulla società operando nella piena indipendenza. Il requisito della diversità non comporta forse il rischio che le autorità possano esercitare un’ingerenza politica nella libertà delle scuole universitarie? 6. Quali misure concrete intende adottare il Consiglio delle scuole universitarie per garantire che determinati istituti – ad esempio quelli dedicati allo studio della teologia, frequentati soprattutto da studenti protestanti o cattolici – non perdano in futuro il loro accreditamento perché non in grado di soddisfare oneri più ampi, come la diversità, in virtù della libertà dell’insegnamento e della ricerca nonché della loro particolare vocazione? 7. Come viene valutata la proporzionalità degli oneri e come si procede per garantire che siano oggettivamente pertinenti? 8. In che modo il Consiglio delle scuole universitarie si accerta che il Consiglio di accreditamento, le agenzie di accreditamento e i gruppi di esperti non utilizzino il loro margine discrezionale nelle procedure di accreditamento per limitare la libertà della ricerca e dell’insegnamento imponendo oneri che interferiscono, ad esempio, con i contenuti dell’insegnamento? 9. Come viene garantita l’indipendenza del Consiglio di accreditamento e delle agenzie di accreditamento nazionali ed estere?

Begründung

L’accreditamento istituzionale si rinnova ogni sette anni e serve ad assicurare che le scuole universitarie svizzere soddisfino i vigenti requisiti di qualità nazionali e internazionali in materia di insegnamento, ricerca e servizi. Il Consiglio delle scuole universitarie sta rivedendo e ampliando gli standard di qualità necessari per l’accreditamento nel settore universitario (ordinanza per l’accreditamento).

Stellungnahme des Bundesrates

1./2./3. Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA) è competente per decidere in merito agli accreditamenti degli istituti in Svizzera (cfr. art. 21 cpv. 3 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; LPSU, RS 414.20). Le relative condizioni sono stabilite all’articolo 30 LPSU e nell’ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario (ordinanza per l’accreditamento LPSU, RS 414.205.3). Nel 2022 il Consiglio delle scuole universitarie della Conferenza svizzera delle scuole universitarie ha incaricato il Consiglio di accreditamento e l’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ) di presentare una proposta volta a semplificare il rinnovo dell’accreditamento alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi sette anni. Alla fine del 2022 il Consiglio di accreditamento ha quindi stilato un bilancio sulla base di oltre 50 procedure di accreditamento istituzionale e di colloqui con tutti i gruppi di interesse. È così giunto alla conclusione che la procedura di accreditamento istituzionale aveva pienamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha tuttavia individuato alcuni punti da ottimizzare, in particolare nella formulazione degli standard di qualità. Con la riformulazione linguistica degli standard di qualità, la definizione di una durata di validità distinta tra il primo accreditamento (cinque anni) e il rinnovo dell’accreditamento (otto anni) e il nuovo strumento della guida del Consiglio di accreditamento, il mandato del Consiglio delle scuole universitarie di semplificare la procedura di rinnovo dell’accreditamento è stato adempiuto. Nella versione attuale degli standard di qualità, ogni standard comprende spesso diversi criteri e gli standard fanno riferimento al sistema di garanzia della qualità, il che comporta una certa imprecisione e una mancanza di chiarezza. Di conseguenza, le scuole universitarie spesso non sanno esattamente come soddisfare gli standard. Ciò richiede un importante lavoro di autovalutazione. Per quanto riguarda i criteri relativi alla ricerca e alla qualificazione del personale, l’imprecisione porta a valutazioni ambigue e ad accreditamenti con condizioni. Una maggiore precisione degli standard e una loro applicazione più chiara dovrebbero consentire una riduzione del carico di lavoro per le scuole universitarie. In adempimento del suo mandato, il CSA ha proposto al Consiglio delle scuole universitarie di adeguare l’ordinanza per l’accreditamento LPSU nei punti menzionati. Il Consiglio delle scuole universitarie ha preso atto delle proposte di revisione nella sua seduta del 26 maggio 2025 e ha incaricato la SEFRI di avviare una consultazione al riguardo. La consultazione si svolgerà tra settembre e novembre 2025. Il Consiglio delle scuole universitarie deciderà in merito al seguito della procedura nel 2026 sulla base dei risultati della consultazione.

4. Le condizioni per l’accreditamento istituzionale sono disciplinate in linea generale all’articolo 30 capoverso 1 LPSU; in virtù dell’articolo 30 capoverso 2, spetta al Consiglio delle scuole universitarie stabilirle in un’ordinanza. Conformemente all’articolo 30 capoverso 1 lettera a numero 5 LPSU e agli standard di qualità per l’accreditamento istituzionale definiti nell’ordinanza per l’accreditamento LPSU (allegato 1, n. 2.5), le scuole universitarie devono dotarsi di un sistema di garanzia della qualità che assicuri in particolare che, nell’adempimento dei loro compiti, esse promuovano per il personale e gli studenti le pari opportunità e l’effettiva uguaglianza tra donna e uomo. Il sistema di garanzia della qualità consente di assicurare che la scuola universitaria si fissi obiettivi in materia e li attui. Dal punto di vista del contenuto, lo standard di qualità non impone tuttavia requisiti minimi alle scuole universitarie. L’integrazione proposta mira a precisare i vari aspetti già in vigore delle pari opportunità e dell’effettiva uguaglianza tra donna e uomo e a integrare lo standard dello sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale attualmente contenuto nello standard 2.4 (allegato 1 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU).

5./6./7./8. La libertà d’insegnamento e di ricerca è garantita da chiare basi legali e da norme relative alla procedura di accreditamento (in particolare dalla LPSU, dall’ordinanza per l’accreditamento LPSU, dalla guida e dal codice di comportamento: www.aaq.ch > Accreditamento > Accreditamento istituzionale). Se l’accreditamento è soggetto a condizioni, queste si riferiscono esclusivamente a criteri di qualità verificabili nell’ambito degli standard di qualità e non ai contenuti dell’insegnamento e della ricerca. La loro proporzionalità è esaminata nel quadro di una procedura di valutazione trasparente e motivata. Tale procedura prevede anche una valutazione esterna affidata a esperti selezionati sulla base di criteri trasparenti nonché formati per questo ruolo (cfr. art. 12 e 13 dell’ordinanza per l’accreditamento LPSU). L’agenzia di accreditamento incaricata della procedura formula quindi, sulla base dei documenti pertinenti, una proposta di accreditamento all’attenzione del Consiglio di accreditamento. Quest’ultimo esamina le proposte delle agenzie. In qualità di organo di vigilanza dell’AAQ, il CSA controlla il rispetto delle direttive relative ai processi di valutazione e garantisce il monitoraggio delle agenzie riconosciute. Le scuole universitarie dispongono di vie legali contro le decisioni del Consiglio di accreditamento (possibilità di ricorso). Il Consiglio delle scuole universitarie è l’organo di nomina del Consiglio di accreditamento, sul quale esercita anche una funzione di alta vigilanza. Esso osserva inoltre l’evoluzione della prassi in materia di accreditamento e, se necessario, può contrastare eventuali tendenze strutturali che limitano la libertà della scienza, ad esempio apportando ulteriori precisazioni all’ordinanza per l’accreditamento LPSU.

9. Ai sensi dell’articolo 21 capoversi 1 e 2 LPSU, il Consiglio di accreditamento è composto di 15–20 membri indipendenti, che rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante, e che sono eletti dal Consiglio delle scuole universitarie. Il CSA si organizza da sé, dispone di un proprio preventivo e non sottostà a istruzioni (art. 21 cpv. 4 e 5 LPSU). Riconosce inoltre agenzie di accreditamento con sede in Svizzera o all’estero che soddisfano le condizioni definite nel regolamento del Consiglio svizzero di accreditamento dell’11 dicembre 2015 sul riconoscimento delle agenzie secondo la LPSU (www.akkreditierungsrat.ch/it > Accreditamento > Per le agenzie di accreditamento).