25.3651 · Mozione · 2025-06-18
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Con la presente mozione, chiedo l’adozione di una nuova politica svizzera volta a combattere gli effetti devastanti causati dalla droga. Questa nuova politica dovrebbe basarsi su quella attuale dei quattro pilastri, con un rafforzamento notevole del primo pilastro dedicato alla prevenzione. L’obiettivo è avviare campagne di prevenzione nelle scuole dal livello primario fino al termine del livello secondario, ma anche nelle scuole di maturità e in quelle professionali, al fine di richiamare l’attenzione dei nostri giovani sui danni causati dalla droga. Con la presente mozione, chiedo inoltre di rafforzare il pilastro della repressione. È necessario procedere a una revisione della legge sugli stupefacenti (LStup) finalizzata all’introduzione di una nuova disposizione legale fortemente dissuasiva per coloro che sono a capo di reti di traffico di droga e che preveda sanzioni estremamente severe (una pena detentiva di almeno cinque anni e l’espulsione a vita dalla Svizzera se chi commette il reato è di nazionalità straniera). Difatti, la LStup non fa attualmente una distinzione chiara tra spacciatori occasionali e persone a capo di grandi reti di traffico di droga. Per esempio, secondo l’articolo 19 capoverso 2 LStup, un’infrazione è considerata grave a partire dalla vendita di 18 grammi di cocaina. Ciò significa che uno spacciatore che vende 18 grammi di cocaina e uno che ne vende 18 chili sono soggetti alla stessa disposizione di legge.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La politica svizzera in materia di droghe, basata sul modello dei quattro pilastri (prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione), dà prova di efficacia da più di 25 anni. Grazie ai risultati ottenuti, questo modello è ampiamente accettato in Svizzera e suscita un marcato interesse anche a livello internazionale. La prevenzione è un pilastro portante della politica svizzera in materia di droghe e un ambito in cui occorre prestare particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Le scuole e i centri di formazione sono luoghi privilegiati per sensibilizzare i giovani, poiché permettono di raggiungerli direttamente. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che la sola informazione non sia sufficiente per prevenire in modo efficace il consumo di sostanze che generano dipendenza tra i giovani. Gli esperti concordano inoltre sul fatto che diffondere messaggi scioccanti può rivelarsi persino controproducente, poiché il confronto ripetuto con essi può contribuire alla loro banalizzazione. Come indicato nel parere in risposta alla mozione Pahud 25.3306 «Droga, è tempo di agire concretamente attraverso la prevenzione!», la Confederazione non è competente per quanto concerne il contenuto dell’insegnamento scolastico (art. 62 Cost.). I piani di studio sono definiti dai Cantoni in base alla regione linguistica. La legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) permette tuttavia alla Confederazione di attuare programmi nazionali di prevenzione e di sensibilizzazione. In questo modo, nell’ambito della Strategia nazionale Dipendenze (www.ufsp.admin.ch > Politica & leggi > Politica nazionale della sanità > Strategie di politica sanitaria > Strategie nazionali della sanità > Dipendenze), la Confederazione sostiene i Cantoni, i Comuni, le scuole e gli specialisti nello sviluppo di principi e strumenti efficaci per la prevenzione nell’ambito scolastico e del tempo libero. Per quanto riguarda il pilastro della repressione, le disposizioni penali della LStup costituiscono già uno strumento sufficiente per lottare contro il traffico di stupefacenti. Il quadro penale attuale per il traffico per mestiere e il traffico illecito di stupefacenti (pena detentiva da un minimo di un anno a un massimo di 20 anni) è adeguato e permette di pronunciare pene proporzionate alla gravità dei fatti sia per i «piccoli dealer professionisti», sia per i «capi di organizzazioni criminali». Inoltre, aumentare la pena minima da uno a cinque anni di detenzione per le infrazioni qualificate in materia di stupefacenti sarebbe sproporzionato e non consentirebbe sempre una valutazione adeguata del singolo caso. Il Codice penale (CP; RS 311.0) prevede una pena minima tanto elevata solo in quattro casi (in particolare in caso di omicidio intenzionale, art. 111 CP). Non vi è inoltre alcuna prova scientifica che l’inasprimento delle pene abbia un effetto preventivo generale. In criminologia è invece ormai consolidata la consapevolezza che non è tanto la severità delle pene previste dalla legge a scoraggiare i potenziali autori di reati, quanto piuttosto l’elevata probabilità che questi vengano perseguiti e puniti rapidamente. Prevedere un’espulsione a vita sin dalla prima infrazione andrebbe contro il sistema previsto dal diritto vigente. L’espulsione a vita si inserisce in un sistema che prevede un aumento progressivo della durata dell’espulsione in caso di recidiva (art. 66b CP). Il Consiglio federale è dell’avviso che il diritto vigente soddisfi già quanto richiesto dall’autore della mozione e non ritiene opportuno abbandonare la collaudata politica dei quattro pilastri.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.