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25.3743 · Mozione · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti disposizioni legali affinché

- l’asilo sia concesso a tempo determinato per due anni e possa essere prorogato, previo riesame, di volta in volta di due anni;

- l’asilo sia accordato rilasciando un unico permesso di dimora di diritto federale.

Begründung

Chi è riconosciuto come rifugiato in Svizzera può di norma restare in maniera duratura nel Paese. La situazione è diversa in Svezia e in Danimarca: i rifugiati ottengono protezione soltanto a tempo determinato. Dopo rispettivamente due e tre anni il loro statuto è riesaminato. Se il motivo di fuga non sussiste più (mutata situazione di pericolo nel Paese d’origine) o se è accertata un’irregolarità (p. es. falsi dati d’identità), l’asilo è revocato. Le autorità passano davvero all’azione: l’autorità migratoria svedese scrive che nel 2023 sono stati revocati quasi 11 000 titoli di soggiorno di persone che non adempivano le condizioni.

La normativa svedese, che limita la concessione dell’asilo a due anni, è in sintonia con la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. Elimina unicamente il problematico «swiss finish», che comporta di fatto un asilo duraturo.

Accordando l’asilo soltanto con un permesso di diritto federale (come per le ammissioni provvisorie) si elimina l’inutile doppione tra la concessione dell’asilo di diritto federale e il permesso di dimora cantonale. Tale doppione comporta infatti che in presenza di un motivo di revoca (espulsione, messa in pericolo della sicurezza, ecc.) vanno svolti due procedimenti con rimedi giuridici e pertinenti possibilità dilatorie: dapprima la revoca dell’asilo, poi quella del permesso. In caso d’espulsione tutto ciò è preceduto anche da un procedimento penale.

Limitando l’asilo nel tempo, il diritto d’asilo ritorna al principio alla base della Convenzione sullo statuto dei rifugiati: una protezione temporanea per veri rifugiati, accordata finché necessaria. La limitazione dell’asilo nel tempo consolida quindi l’essenza del diritto d’asilo e la tradizione umanitaria della Svizzera. Nel contempo sono eliminati doppioni inutili e si riduce l’attrattiva della Svizzera quale Paese di destinazione. La conseguente riduzione delle domande d’asilo adempie il mandato costituzionale conferito da Popolo e Cantoni (art. 121a cpv. 2 Cost.), che nella limitazione dell’immigrazione menziona esplicitamente anche il settore dell’asilo.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale rinvia al suo parere del 19 febbraio 2025 relativo alla mozione 24.4588 Pascal Schmid «Imparare dalla Svezia e dalla Danimarca: asilo a tempo determinato. Ritorno all'essenza del diritto d'asilo», dall’identico tenore. Da allora non vi sono stati nuovi sviluppi che imporrebbero una rivalutazione.

Il Consiglio federale è a conoscenza delle regole vigenti in Danimarca e in Svezia. Anche se è vero che il numero di domande d’asilo in Danimarca è relativamente basso nel confronto europeo e che quello della Svezia è in calo da alcuni anni, non si può comparare direttamente la situazione di questi due Stati con quella di Paesi situati al centro dell’Europa come l’Austria, la Germania o la Svizzera. Per questo motivo il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato 24.3939 Z’Graggen «Analisi della procedura d'asilo in alcuni Paesi europei selezionati».

Occorre precisare che, stando alle informazioni a disposizione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), le cifre elevate citate dall’autore della mozione riguardo alla Svezia sono dovute a un aggiornamento delle banche dati dell’Ufficio nazionale svedese della migrazione. Secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo, il numero definitivo di titoli di soggiorno revocati per il 2023 ammonta a 10 140, di cui soltanto una piccola parte riguarda persone con statuto di rifugiato. Oltre la metà delle revoche concerne permessi di lavoro (5634), seguiti da autorizzazioni fondate su legami familiari (2253), autorizzazioni legate alla protezione internazionale (797), autorizzazioni di studio (630) e altre categorie (p. es. autorizzazioni rilasciate a diplomatici).

Nemmeno in Svizzera il diritto di soggiorno dei rifugiati riconosciuti è illimitato. Per quanto riguarda i diversi punti sollevati nella presente mozione, il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla domanda 24.7663 Steinemann «Warum kann Schweden Flüchtlingen von vornherein eine befristete Aufenthaltserlaubnis geben, die Schweiz macht das nicht?». In Svizzera, i rifugiati riconosciuti cui è stato concesso l’asilo ottengono un permesso di dimora la cui validità, limitata a un anno, è prorogata fintanto che i motivi per cui era stata riconosciuta la qualità di rifugiato restano validi. La SEM può tuttavia disconoscere la qualità di rifugiato e revocare l’asilo se la protezione non è più necessaria, il che implica tuttavia che la situazione nel Paese d’origine del rifugiato sia cambiata in maniera profonda e duratura. In questi casi, il permesso di dimora può essere revocato dal Cantone competente. Esaminare sistematicamente tutti i casi di concessione dell’asilo dopo due anni come in Danimarca o dopo tre come in Svezia comporterebbe un onere finanziario e personale sproporzionato. Questo provvedimento non implicherebbe necessariamente un maggior numero di disconoscimenti della qualità di rifugiato e quindi di revoche dell’asilo, in particolare poiché tale disconoscimento presuppone un cambiamento fondamentale e duraturo della situazione nel Paese d’origine della persona in questione. Inoltre il tasso d’integrazione dei rifugiati riconosciuti potrebbe essere influenzato negativamente se fosse introdotto un regime simile a quelli adottati da Svezia e Danimarca.

Va inoltre segnalato che la revoca dell’asilo non comporta automaticamente il disconoscimento della qualità di rifugiato, che può essere disconosciuta soltanto per i motivi elencati in maniera esaustiva nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rif.; RS 0.142.30). Per di più, ogni allontanamento sottostà al divieto di respingimento (art. 25 cpv. 2 e 3 Cost., RS 101; art. 32 par. 2 Conv. rif.; art. 3 CEDU, RS 0.101).

Il Consiglio federale respinge il rilascio diretto del permesso di dimora da parte della SEM in caso di concessione dell’asilo. La ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in materia di rilascio dei permessi tiene conto della struttura federalistica della Svizzera ed è risultata efficace nella pratica.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.