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25.3756 · Interpellanza · 2025-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nella sua risposta all’interpellanza sui problemi legati alla trasmissione dei diritti di garanzia tra professionisti (B2B), il Consiglio federale riconosce che il diritto svizzero in materia di garanzia è obsoleto e necessita di una revisione, in particolare per allinearlo allo standard minimo dell’Unione europea (UE) e dello Spazio economico europeo (SEE). Indica che i lavori sono in corso, senza tuttavia precisarne né il contenuto, né la tempistica, né gli obiettivi concreti in materia di ricorsi tra professionisti.Il Consiglio federale menziona in particolare la possibilità di introdurre un termine d’azione di regresso per i venditori e i fornitori, per rimediare allo sfasamento dei termini di garanzia nella catena delle transazioni. Indica pure di non escludere, in linea di principio, l’elaborazione di determinate regole in materia B2B, insistendo tuttavia sulla tradizione di libertà contrattuale.In questo contesto, e per seguire in modo costruttivo i lavori in corso, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: Tempistica: entro quando il Consiglio federale prevede di presentare un disegno di legge volto a modernizzare il diritto in materia di garanzia? Un avamprogetto sarà posto in consultazione pubblica? Se sì, quando?Contenuto della riforma: il Consiglio federale prevede di introdurre un termine legale minimo per le azioni di regresso tra professionisti (fornitori, distributori, rivenditori) per evitare che il venditore finale si ritrovi senza rimedi giuridici? Considerazione delle PMI: il Consiglio federale intende coinvolgere le organizzazioni professionali che rappresentano le PMI e il commercio al dettaglio nel processo di revisione, in particolare per garantire che le soluzioni previste siano adeguate alle realtà del terreno?Certezza giuridica: si sta valutando una migliore articolazione tra i regimi B2B e B2C, in particolare per ridurre le incertezze giuridiche e il costo delle controversie in materia di garanzia?

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato dal Consiglio federale nel suo parere del 14 maggio 2025 relativo all’interpellanza 25.3343 Amoos «Garanzia dei contratti B2B e protezione dei venditori nella catena delle transazioni», le due mozioni 23.4316 CAG-S e 23.4345 CAG-N («Modernizzazione del diritto in materia di garanzia»), del medesimo tenore, lo incaricano di presentare una revisione del diritto in materia di garanzia. La revisione dovrà fondarsi sulle conclusioni del rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2023 «Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue» in adempimento del postulato 18.3248 Marchand-Balet. Entrambe le mozioni sono state adottate rispettivamente il 19 e il 20 dicembre 2023. Con queste mozioni, il Parlamento ha conferito un mandato vincolante al Consiglio federale, in adempimento del quale è in elaborazione un avamprogetto. Trattandosi di un progetto ampio e complesso, non è realistico fissare una scadenza precisa. Considerato lo stato dei lavori, è attualmente previsto di avviare la procedura di consultazione entro fine 2026.Nel summenzionato rapporto «Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue» (cfr. n. 3.8.3), il Consiglio federale ha ipotizzato per il diritto svizzero un termine d’azione di regresso per i venditori e i fornitori nella catena delle transazioni a partire dal momento in cui hanno adempiuto i loro obblighi di garanzia nonché l’esame di un termine massimo. I lavori sono in corso e la soluzione eventualmente adottata su questo punto sarà sottoposta a consultazione.Le cerchie interessate potranno prendere posizione nel quadro della consultazione sull’avamprogetto del Consiglio federale. I pareri espressi saranno debitamente esaminati e considerati. Nei suoi lavori, che si fondano anche sui risultati di un’approfondita analisi d’impatto della regolamentazione (AIR), l’Amministrazione è sostenuta da un gruppo d’esperti.Nel suo rapporto «Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue», il Consiglio federale ha indicato (cfr. n. 3.9) che il diritto svizzero in materia di garanzia è applicabile sia ai contratti B2B sia a quelli B2C e che questo approccio va mantenuto. Ha però fatto notare che le regole imperative sono in linea di massima riservate ai contratti B2C. Il Consiglio federale si è mostrato reticente a modificare questo approccio, osservando che il settore commerciale è retto dal principio della libertà contrattuale e che sarebbe difficile imporre regole nazionali nel commercio internazionale.