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25.3784 · Postulato · 2025-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, in collaborazione con le parti sociali, la possibilità di istituire un servizio indipendente a livello nazionale, come una linea telefonica o una piattaforma online, che si occupi delle vittime di molestie sul posto di lavoro.

Begründung

I risultati dello studio condotto dall’UFU e dalla SECO sulle molestie sessuali sul posto di lavoro, pubblicati nel dicembre 2024, rivelano una situazione allarmante. Circa il 60 % delle lavoratrici afferma di essere stata esposta a comportamenti sessisti o sessuali nel contesto professionale e il 44 % dichiara di aver subito molestie sessuali. Gran parte delle vittime (80 %) ignora alcuni dei propri diritti e alcuni obblighi del datore di lavoro. Tra questi, il dovere per quest’ultimo di proteggere i dipendenti al di fuori dell’orario di lavoro, nonché di prevenire le molestie, sia che provengano dall’interno dell’azienda, sia che provengano da soggetti esterni o dai clienti. A questa preoccupante constatazione e al deficit di informazione si aggiunge il fatto che solo il 14 % delle aziende si dichiara disposto a intensificare le misure di prevenzione e sensibilizzazione al proprio interno.

L’istituzione di un servizio indipendente e neutrale che si occupi dei casi di molestie sul posto di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato, sarebbe una risposta a questo problema. Il servizio offrirebbe ai dipendenti l’opportunità di informarsi sui loro diritti e sugli obblighi del datore di lavoro e offrirebbe alle vittime un sostegno attraverso la consulenza di persone specializzate, senza il timore di ritorsioni da parte del datore di lavoro o dell’autore delle molestie. Il sistema potrebbe assumere la forma di una linea telefonica diretta o di una piattaforma online, simile alle soluzioni già esistenti in altri settori, come il sito violencequefaire.ch o le antenne regionali. Visti i risultati pubblicati alla fine del 2024, il Consiglio federale deve impegnarsi in modo più attivo nella lotta alle molestie sessuali sul posto di lavoro. Questo tipo di violenza ha un costo umano non solo per le vittime (depressione, stress post-traumatico) ma anche per le aziende (assenteismo, minore produttività).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Numerose disposizioni giuridiche tutelano i lavoratori in Svizzera dalla violenza e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro (art. 3, 4 e 5 della legge federale sulla parità dei sessi, LPar, RS 151.1; art. 328 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, CO, RS 220; art. 6 della legge sul lavoro, LL, RS 822.11; art. 28 del Codice civile, CC, RS 210; art. 198 del Codice penale, CP, RS 311.0). Conformemente al divieto generale di discriminazione di cui agli articoli 3 e 4 LPar e all’articolo 328 CO, il datore di lavoro è tenuto a fornire assistenza alle vittime di violenza sessuale sul posto di lavoro. Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere la personalità e la salute dei dipendenti, per prevenire le molestie sessuali e per reagire in modo appropriato se queste ultime dovessero comunque verificarsi. In particolare, dovrebbe redigere un documento (p. es. regolamento interno, codice etico aziendale) in cui si dichiari esplicitamente che l’azienda non tollera alcuna forma di molestia sessuale sul luogo di lavoro, organizzare formazioni regolari per dirigenti e dipendenti, nonché informare e sensibilizzare i nuovi assunti. Nel caso in cui si verifichino comunque molestie sessuali, l’azienda deve aver stabilito un punto di contatto a cui la persona interessata possa rivolgersi (centro di consulenza confidenziale oppure servizio di mediazione interno o esterno). Ogni Cantone dispone di un organo di conciliazione per le controversie rientranti nel campo di applicazione della LPar, al quale può affidarsi chiunque subisca discriminazioni sessuali sul posto di lavoro. Questi organi di conciliazione possono anche offrire consulenza giuridica sulla portata e sul campo di applicazione della LPar, nonché i recapiti di altri servizi di consulenza giuridica. Ciò significa che esiste già un’offerta gratuita e di facile accesso per la protezione giuridica di lavoratrici e lavoratori discriminati. Da parte loro, gli ispettorati cantonali del lavoro (ICL) verificano il rispetto della legge sul lavoro e delle relative ordinanze. In base alle disposizioni della legge, le aziende sono tenute a mettere in atto misure preventive contro i rischi psicosociali legati a violazioni dell’integrità personale, come il mobbing o le molestie sessuali. Gli ICL hanno il compito di consigliare e informare le aziende e i loro dipendenti sui rischi per la salute sul posto di lavoro, di sensibilizzarli e di controllare l’attuazione delle misure preventive. I collaboratori interessati possono quindi rivolgersi all’ICL, che effettua controlli sulla base delle segnalazioni ricevute e può quindi esigere, se necessario, l’adozione di apposite misure da parte dell’azienda interessata. Nei casi più gravi, la persona coinvolta e l’ICL possono addirittura presentare una denuncia penale contro l’azienda. Il Consiglio federale ricorda che l’UFU e la SECO mettono a disposizione sui loro siti numerosi documenti e materiale didattico-informativo sul tema delle molestie sessuali sul posto di lavoro. Entro fine 2025 uscirà una nuova versione aggiornata del materiale informativo e formativo per le organizzazioni di settore, i datori di lavoro e i lavoratori. Infine, va ricordato che le vittime di molestie penalmente rilevanti possono rivolgersi a uno dei consultori previsti dalla legge sull’aiuto alle vittime di reati (LAV, RS 312.5). A ciò si aggiunge il fatto che nella primavera del 2026 verrà istituita a livello nazionale una linea telefonica di assistenza alle vittime. Alla luce dei servizi di assistenza già esistenti, il Consiglio federale ritiene che la creazione di un servizio indipendente e neutrale per le vittime non sia necessaria.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.