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25.3828 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nella sua risposta alla mia interpellanza 24.4668 il Consiglio federale sostiene che, nell’ambito di un’analisi della Confederazione su scala nazionale, sono state rilevate PFAS in tutti i 146 campioni di suolo analizzati. Gli elevati valori di PFAS registrati nell’estate del 2024 nel Cantone di San Gallo hanno avuto gravi ripercussioni economiche per le aziende agricole interessate che si sono tradotte nel divieto di vendere carne e di fare ricorso a fonti locali. In reazione alle sfide presentatesi, il Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo ha deciso di mettere a disposizione un sostegno finanziario straordinario di 5 milioni di franchi per gli anni 2025–2028. Se necessario, possono essere versati indennizzi per casi di rigore agli agricoltori che devono interrompere l’attività per via dell’inquinamento da PFAS. Un risanamento delle superfici interessate non è previsto, essendo al momento considerato impraticabile da parte del Consiglio di Stato.

Secondo indagini della SRF, i costi per il risanamento dell’acqua potabile, delle acque di scarico e dei siti inquinati da PFAS su tutto il territorio svizzero su un arco di tempo di 20 anni potrebbero arrivare a 26 miliardi di franchi, ossia a 1,3 miliardi di franchi all’anno.

1. Nel quadro dell’analisi della Confederazione si è andati alla ricerca di 32 composti PFAS: perché si è andati alla ricerca di questi composti e quanti ne potrebbero teoricamente essere presenti nei suoli svizzeri?

2. Sussiste in Svizzera un obbligo di risanamento dell’acqua potabile, delle acque di scarico e dei siti inquinati da PFAS? Se sì, a partire da quali concentrazioni? Se no, perché?

3. Secondo il diritto svizzero, chi è responsabile di finanziare misure di risanamento in caso di acqua potabile, acque di scarico e siti inquinati da PFAS? I suoli utilizzati per scopi agricoli sono trattati in modo diverso rispetto agli altri suoli?

4. Si applica il principio del «chi inquina paga»? Se sì, in che modo? Se no, perché?

5. Quali misure sono previste per proteggere i suoli, in nome del principio di precauzione, dalle PFAS e da altre sostanze pericolose per l’ambiente e la salute umana? In tal caso, chi è responsabile per il finanziamento e l’attuazione?

6. Ad oggi, quali sono i meccanismi messi in atto per evitare che i costi per le misure di protezione e di risanamento vengano sostenuti dalla collettività? Il Consiglio federale è disposto a considerare nuovi meccanismi in tal senso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il numero complessivo di PFAS differenti presenti nei suoli svizzeri non è noto. Una dozzina di composti PFAS è noto sia presente in elevate concentrazioni nel suolo. La selezione dei composti nell'analisi della Confederazione si basa su numerosi criteri; sono state per esempio analizzate le PFAS rilevanti per il suolo. Si è inoltre verificato se potevano essere misurate con metodi standard. 2.-4. L’ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680) e l’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) costituiscono le basi giuridiche per adottare misure in materia di deterioramento del suolo. L’OSiti si applica nei casi in cui l’immissione di rifiuti nell’ambiente riguarda una superficie limitata (p. es. piazzali di esercitazione dei pompieri). Per tutti gli altri casi, in particolare a fronte di contaminazioni su larga scala (p. es. suoli contaminati da fanghi di depurazione), si applica l’O suolo. Nel quadro dell’attuazione della mozione 22.3929 Maret, sono attualmente in corso lavori per la definizione di valori limite per le PFAS. I primi risultati sono attesi verso la fine del 2025. Fintantoché l’OSiti e l’O suolo non prevederanno valori per le PFAS, questi ultimi saranno definiti specificamente per il singolo sito. Per i siti secondo l’OSiti e in caso di superamento dei valori, il titolare del sito è tenuto a eseguire misure di risanamento. I costi sono ripartiti sulla base del principio del «chi inquina paga». Chi è responsabile dell’inquinamento sostiene la maggior parte dei costi; il titolare del sito si fa carico dei costi rimanenti. In mancanza di un responsabile, i relativi costi sono assunti in misura sussidiaria dall’ente pubblico competente, di regola il Cantone. I Cantoni possono chiedere indennizzi provenienti dal fondo OTaRSi (art. 32ebis della legge sulla protezione dell’ambiente [LPAmb]; RS 814.01).Per i siti secondo l’O suolo si procede a valutare se il deterioramento del suolo mette in pericolo la salute dell’uomo, degli animali o delle piante (art. 5 O suolo). Se è questo il caso, i Cantoni limitano l’utilizzazione del suolo (art. 9 cpv. 2 O suolo) o vietano determinate utilizzazioni (art. 10 cpv. 1 O suolo). Risanamenti di grandi superfici agricole sono considerati sproporzionati poiché occorrerebbe sostituire il suolo nella sua totalità. In linea generale, il diritto in materia di protezione del suolo non prevede alcuna partecipazione federale ai costi di risanamento. I costi di eventuali misure ordinate sono a carico della persona tenuta a eseguirle, indipendentemente dall’utilizzazione del suolo.In caso di superamento dei valori stabiliti per le PFAS nel quadro dell’immissione di acque di scarico nelle acque, le autorità cantonali attuano misure relative all’utilizzazione delle sostanze o al trattamento delle acque di scarico. I costi che insorgono devono essere sostenuti dalla persona e dall’azienda responsabile dell’inquinamento, conformemente al principio del «chi inquina paga».L’approvvigionamento idrico è soggetto alla legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). Al momento, i valori massimi di PFAS nell’acqua potabile vengono adeguati alle prescrizioni dell’Unione europea (UE) e saranno estesi ad altre PFAS. Le misure legate all’approvvigionamento idrico includono per esempio la miscelazione con acqua non contaminata, la chiusura temporanea di captazioni o il trattamento tecnico. Sovente, non essendo nota la persona responsabile dell’inquinamento, spetta al fornitore d’acqua farsi carico del risanamento. 5. L’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) previene possibili immissioni dannose di prodotti chimici nel suolo. In tal senso, l’acido perfluoroottansolfonico (PFOS), la PFAS più presente nelle aziende agricole, è stato limitato dal 2011 e in seguito addirittura vietato. Da allora, altre PFAS sono state vietate ai sensi dell’ORRPChim. Il Consiglio federale intende continuare a recepire divieti in materia di prodotti chimici in linea con il diritto europeo; ulteriori limitazioni per le PFAS sono in preparazione. In tal modo, il livello di protezione in Svizzera sarà equivalente a quello dell’UE e si eviteranno ostacoli al commercio.. I nuovi dati sulle PFAS nei prodotti fitosanitari saranno considerati al momento del rinnovo dell’approvazione di un principio attivo. 6. Dal 1° aprile 2025, indennizzando i Cantoni attraverso il fondo OTaRSi, la Confederazione partecipa ai costi per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti contaminati dai corpi comunali dei pompieri con schiume antincendio contenenti PFAS (art. 32ebis cpv. 10 e 11 LPAmb). Le indennità corrispondono al 40 per cento dei costi computabili (art. 32eter cpv. 1 lett. h e i LPAmb).