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25.3867 · Interpellanza · 2025-06-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Secondo l’articolo 35a capoverso 3 della legge sul lavoro, le puerpere non possono essere occupate durante le otto settimane dopo il parto; in seguito, e fino alla sedicesima settimana, possono esserlo solo con il loro consenso. Allo stesso tempo, la legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) prevede la perdita totale dell’indennità giornaliera se una madre riprende il lavoro prima della fine del congedo maternità. Le 14 settimane di congedo maternità sono quindi divise in due fasi: una prima fase accompagnata dal divieto di lavorare e una seconda fase basata esclusivamente sul consenso della puerpera.

In pratica, la perdita dell’indennità di maternità può avere un effetto protettivo, anche se solo per un breve periodo, contro le pressioni per un ritorno prematuro al lavoro. Nel 2023 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha peraltro rammentato che il congedo maternità ha anche lo scopo di garantire un riposo effettivo e la possibilità di dedicarsi al bambino.

Il parto richiede un lungo recupero. Uno studio pubblicato su Science Advances (2023) mostra che la maggior parte dei processi di guarigione avviene nelle prime dieci settimane, ma alcuni possono durare fino a un anno. Anche la letteratura sullo sviluppo infantile sottolinea che la presenza materna è cruciale nelle prime settimane di vita (COFF, 2021, pag. 49).

In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Su quale base scientifica si fonda la limitazione del divieto di lavorare a sole otto settimane dopo il parto?

  2. Perché mantenere due sistemi di protezione per un unico periodo di congedo?

  3. Sono disponibili dati, suddivisi per settore di attività, sul numero di donne che rinunciano all’indennità per riprendere il lavoro prima?

  4. Il Consiglio federale riconosce che la perdita dell’indennità serve anche a proteggere contro le pressioni per un rientro anticipato?

  5. Perché far ricadere la responsabilità di questa protezione esclusivamente sulle madri tra l’ottava e la quattordicesima settimana?

  6. Ritiene che un congedo maternità più breve sarebbe dannoso per la salute delle madri e lo sviluppo del bambino?

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2, 5. La Svizzera ha introdotto questa disposizione già nel 1877 nella legge sulle fabbriche per proteggere madre e bambino in un periodo particolarmente vulnerabile. Questa protezione è sancita nella legge sul lavoro (RS 822.11) dall’entrata in vigore di quest’ultima nel 1966. È conforme alla Convenzione OIL n. 183 (RS 0.822.728.3) ratificata dalla Svizzera nel 2014 e nella quale il nostro Paese si impegna a concedere una pausa obbligatoria di almeno sei settimane dopo il parto (art. 4 comma 4). L’attuale divieto di lavorare di otto settimane bilancia i diversi interessi della protezione della salute, della libertà economica e della copertura del fabbisogno vitale. Dal punto di vista medico, le sei-otto settimane dopo il parto sono note come «puerperio». Durante questo periodo, il corpo della madre si riprende dai cambiamenti causati dalla gravidanza e il riposo è indicato a livello medico. Inoltre, è stato dimostrato che questo periodo favorisce il legame tra madre e figlio. Al termine delle otto settimane di divieto di lavorare, la madre è libera di tornare al lavoro. 3. Il registro delle indennità per perdita di guadagno (IPG) mostra quante madri all’anno percepiscono un’indennità di maternità. Il numero di madri che rinuncia a questo diritto non è indicato. Alcune valutazioni mostrano che la maggior parte delle madri usufruisce del congedo pagato mediante IPG e che solo poche non fanno valere il loro diritto: per le nascite nel 2022, solo il sei per cento delle madri non ha percepito alcuna IPG entro un anno e mezzo dal parto. Non è chiaro se queste madri non abbiano usufruito affatto del congedo o se questo sia stato comunicato alle casse di compensazione e indennizzato solo un anno e mezzo dopo il parto. Nella maggior parte dei casi, le madri percepiscono un’indennità di maternità intera. Tra il 2014 e il 2023, erano meno di 600 le madri (meno dell’1 % delle beneficiarie) che hanno percepito meno di 98 indennità giornaliere all’anno, mentre tra il 2021 e il 2023 sono state addirittura meno di 400. Tra il 2014 e il 2023, le madri che hanno percepito un’indennità non intera hanno ricevuto in media tra 57 e 70 indennità giornaliere, mentre tra il 2021 e il 2023 circa 70 indennità giornaliere. 4. Le regolamentazioni derogatorie che consentono alle madri di rientrare al lavoro prima della fine del congedo senza perdere il proprio diritto rischiano di indebolire la protezione della maternità. Inoltre, potrebbero essere esercitate pressioni sulle madri per un rientro anticipato al lavoro. Il Consiglio federale ha sottolineato questo aspetto anche in relazione all’eccezione introdotta nel 2023 per le parlamentari (FF 2023 1357). 6. Come già menzionato, il congedo maternità serve a garantire la protezione della maternità. In questo modo la madre può riprendersi dal parto e prendersi cura del neonato. Inoltre, la Convenzione n. 183 dell’OIL obbliga gli Stati contraenti a garantire, oltre al congedo obbligatorio di sei settimane di cui sopra (art. 4 comma 4), il diritto a un congedo maternità di almeno 14 settimane (art. 4 comma 1). Con un congedo più breve, la Svizzera non rispetterebbe più la protezione della maternità prevista e violerebbe quindi una disposizione fondamentale della Convenzione n. 183 dell’OIL, che sarebbe costretta a denunciare.