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25.3993 · Mozione · 2025-09-11

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nella Commissione del Consiglio degli Stati

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di legge federale per il finanziamento straordinario del riarmo dell’Esercito svizzero. In questa legge dovrà gettare le basi legali per creare un fondo temporaneo finanziato con mezzi di terzi per il ripristino della capacità di difesa della Svizzera. Il fondo servirà a finanziare ogni anno gli investimenti dell’esercito che non potranno essere finanziati attraverso il preventivo ordinario.

Begründung

Da tre anni la Russia sta portando avanti una guerra di aggressione contro l’Ucraina. Dalla caduta del muro di Berlino nel 1989 fino al giorno dello scoppio di questo conflitto, una guerra di questo tipo era impensabile in Europa. Per una trentina di anni i Paesi europei, Svizzera compresa, hanno potuto beneficiare dei dividendi della pace e disarmare i propri eserciti. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha segnato l’inizio di una nuova era. Da tre anni l’ordine europeo di pace e sicurezza è messo in discussione. E ora si profila un secondo sconvolgimento: sotto la presidenza di Donald Trump, il sostegno militare degli Stati Uniti all’Ucraina e all’Europa sta svanendo, e persino l’impensabile diventa possibile: l’Europa sta perdendo il suo alleato NATO più potente. Per l’Europa questi sviluppi rappresentano una cesura a livello di politica di sicurezza che mette drasticamente in evidenza la capacità di difesa lacunosa di molti Stati europei, tra cui in particolare anche la Svizzera. Tutti i Paesi europei devono riarmarsi rapidamente e massicciamente. Il riarmo e l’ammodernamento necessari dell’Esercito svizzero richiederanno investimenti considerevoli nei prossimi anni che difficilmente potranno essere interamente finanziati con il budget ordinario della Confederazione. La Svizzera non è l’unico Paese a dover affrontare questa sfida. In tutta Europa i bilanci dei rispettivi eserciti presentano grosse lacune. Gli Stati europei hanno riconosciuto i segni dei tempi e stanno ora investendo massicciamente in un rapido sviluppo dei propri eserciti e delle proprie capacità di difesa. L’articolo 58 capoverso 1 della Costituzione federale contempla una garanzia degli effettivi a favore dell’Esercito svizzero. Secondo l’articolo 93 capoverso 1 della legge militare (LM) l’esercito deve essere equipaggiato in modo da poter adempiere i compiti attribuitigli dall’articolo 58 capoverso 2 Cost. che consistono nel prevenire la guerra, contribuire a preservare la pace, difendere il Paese e proteggere la sua popolazione in modo tempestivo e completo. Tempestivo significa al più tardi entro il momento in cui deve essere fornita la prestazione richiesta. Sono ammesse lacune, ma occorre garantire che possano essere colmate durante il tempo di preallerta ed entro il momento in cui le prestazioni devono essere fornite. Pertanto, secondo l’articolo 58 Cost., la Confederazione è tenuta a mantenere un esercito in grado di funzionare e di affrontare le mutate sfide geopolitiche nel momento in cui si presenta una minaccia per la Svizzera. L’articolo 126 capoverso 1 Cost. prescrive che la Confederazione equilibra a lungo termine le sue uscite e entrate. Se sono necessarie uscite supplementari, queste devono essere compensate con maggiori entrate o risparmi dello stesso ordine di grandezza. A tale scopo è definito un importo massimo annuo delle uscite totali, che dipende dalle entrate stimate, tenuto conto della situazione economica (art. 126 cpv. 2 Cost.). In caso di fabbisogno finanziario eccezionale l’importo massimo secondo l’articolo 126 capoverso 2 Cost. può essere aumentato adeguatamente. L’Assemblea federale decide in merito all’aumento con la maggioranza qualificata, ossia con il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 126 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 159 cpv. 3 lett. c Cost.). Per concretizzare, l’articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) precisa che sono necessari eventi eccezionali che sfuggono al controllo della Confederazione come una grave recessione, una catastrofe naturale o avvenimenti bellici. La Costituzione garantisce in tal modo che la Confederazione possa adempiere il proprio obbligo e la propria responsabilità costituzionali che consistono nel mantenere un esercito in grado di funzionare e pronto alla difesa secondo l’articolo 58 Cost. nonostante o al di fuori del freno all’indebitamento. L’articolo 126 capoverso 3 Cost. è una norma che lascia margine d’interpretazione all’Assemblea federale. In linea di principio l’Assemblea federale può e deve sfruttare questa competenza, indipendentemente dalla nuova legge federale richiesta in questa sede. Contro l’ammissibilità del finanziamento del necessario potenziamento dell’esercito al di fuori del freno all’indebitamento spesso si argomenta con il fatto che non si tratta di un evento che sfugge al controllo della Confederazione e che per anni si sarebbe potuto investire più denaro nell’esercito nel contesto del bilancio ordinario. Queste obiezioni non tengono conto del fatto che, alla luce dei decenni di pace in Europa, semplicemente il Parlamento non ravvisava la necessità di investire più denaro nell’esercito. Gli eventi del febbraio 2022 e ora quelli del 2025 sono estremamente sconvolgenti e semplicemente non erano prevedibili. E quando gli sconvolgimenti mettono in pericolo la prontezza alla difesa e l’indipendenza della Svizzera, l’articolo 58 Cost. costringe il Parlamento a ripristinare il più presto possibile questa prontezza alla difesa. Il principio fondamentale della Costituzione, anzi lo scopo ultimo della Confederazione Svizzera, è quello di tutelare la libertà e i diritti del Popolo e l’indipendenza e la sicurezza del Paese (art. 2 cpv. 1 Cost.). Lo scoppio della guerra in Ucraina è un evento eccezionale. Tocca ora alla Confederazione avvalersi della sua competenza di cui all’articolo 126 capoverso 3 Cost. e adempiere i suoi obblighi nei confronti della popolazione svizzera, creando un budget straordinario per l’esercito e contribuendo così a mantenere un ordine di pace sicuro e stabile in Svizzera e in Europa. Il fondo per il ripristino della capacità di difesa della Svizzera deve servire come soluzione di ripiego per garantire che gli investimenti nell’esercito, che non possono essere finanziati con il preventivo ordinario, possano essere effettuati in tempo utile. Nella misura in cui sia possibile finanziare questi investimenti attraverso misure di risparmio in altri settori o attraverso entrate supplementari derivanti da aumenti delle imposte nel quadro del preventivo ordinario, il fondo non deve poter essere utilizzato. La Svizzera deve ripristinare la sua prontezza alla difesa. Il nostro dovere è garantire a tutti, in particolare alle giovani generazioni, una Svizzera in cui sia possibile vivere in un contesto di pace e libertà e realizzarsi liberamente.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il 28 gennaio 2026 il Consiglio federale ha adottato i parametri di riferimento di un progetto da porre in consultazione sul rafforzamento della sicurezza e della difesa. Per il finanziamento il Consiglio federale prevede un aumento temporaneo e a destinazione vincolata dell’imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali a partire dal 2028 per un periodo di dieci anni. Queste entrate supplementari alimenteranno un fondo per gli armamenti in grado di contrarre debiti. Insieme al pacchetto di sgravio 2027 questa misura consente di gettare le basi per un bilancio della Confederazione in equilibrio.

Il Consiglio federale è favorevole alla creazione temporanea di un fondo. Con il progetto da porre in consultazione, presenterà un fondo per gli armamenti in grado di contrarre debiti. Questo corrisponde in gran parte al fondo richiesto per ripristinare la capacità di difesa della Svizzera. Le entrate supplementari dovranno essere a destinazione vincolata per la sicurezza e la difesa della Svizzera e saranno conferite in un fondo per gli armamenti. Il fondo verrà alimentato dalle entrate supplementari derivanti dall’imposta sul valore aggiunto nonché da un contributo proveniente dal budget ordinario dell’esercito. Per coprire i picchi nei pagamenti può indebitarsi con prestiti della Tesoreria federale per un importo pari al doppio delle entrate supplementari annuali a destinazione vincolata. Alla scadenza del periodo di aumento dell’imposta sul valore aggiunto i debiti dovranno essere stati interamente restituiti.

Il Consiglio federale ritiene quindi adempiuta la mozione sostanzialmente. Tuttavia, la mozione richiede un finanziamento straordinario ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera a della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC), che il Consiglio federale ha finora respinto.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.