25.4060 · Interpellanza · 2025-09-22
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale ha fatto promesse agli assicurati annunciando che il finanziamento uniforme delle prestazioni (EFAS) avrebbe permesso di risparmiare circa mezzo miliardo di franchi all’anno (24.3535) e sottolineando che avrebbe ridotto gli incentivi controproducenti.
Per una transizione riuscita e per evitare seri problemi al nostro sistema sanitario è opportuno fornire istruzioni adeguate agli attori interessati.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. In futuro i Cantoni verseranno il loro contributo agli assicuratori e non più ai fornitori di prestazioni. Considerato che le assicurazioni non devono fare da banche e che la maggior parte degli ospedali si trova in difficoltà finanziarie, come intende procedere il Consiglio federale per garantire che la quota di finanziamento dovuta in virtù della legge sia:
- Versata a tempo debito?
- Versata integralmente in modo che gli assicurati non debbano sopportare i maggiori rischi di liquidità degli assicuratori?
2. I contributi cantonali servono a finanziare prestazioni fornite a persone domiciliate nel Cantone:
- A chi spetta oggi determinare il domicilio delle persone soggette alla LAMal?
- Chi assumerà questo compito dopo l’introduzione dell’EFAS?
- Il Consiglio federale non ritiene che si debbano predisporre processi affidabili ed efficaci per garantire che le decisioni e le misure possano essere adottate con tempestività nel singolo caso?
- Quali misure prevede di adottare per evitare che eventuali incertezze o contestazioni in relazione al domicilio di un paziente ritardino i versamenti dovuti dai Cantoni al punto che gli assicuratori, o per esempio gli ospedali, rischino di ritrovarsi in difficoltà finanziarie?
3. Nell’ambito dell’attuazione dell’EFAS, numerosi rappresentanti cantonali valutano la possibilità di controllare le fatture sotto il profilo economico e prevedono di chiedere agli assicuratori di fornire loro i dati completi delle fatture nonché i dati individuali dei pazienti.
- Come valuta il Consiglio federale queste richieste, in particolare nell’ottica della protezione dei dati?
- Non ritiene che occorra tenere conto, da un lato, dei contribuenti e degli assicurati e, dall’altro, delle critiche già molto diffuse sull’inefficienza del sistema, e che bisognerebbe evitare questi costosi doppioni?
- In caso affermativo, come pensa di intervenire?
- In caso contrario, perché non considera problematico il fatto che possano crearsi nuovi doppioni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nella sua risposta all’interpellanza Nicolet 25.3649 «Finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie. La solidità finanziaria della nostra assicurazione malattie è garantita?», il Consiglio federale aveva già sottolineato che, nell’ambito dell’attuazione del finanziamento uniforme, occorre prestare attenzione alla liquidità degli assicuratori e dei fornitori di prestazioni. I Cantoni devono versare il loro contributo tempestivamente. Al momento Cantoni e assicuratori stanno valutando quali sarebbero la forma e la cadenza opportune per i pagamenti. 2. A tutt’oggi, i Cantoni possono verificare il domicilio dei pazienti per le fatture dei trattamenti ospedalieri stazionari. Anche i premi degli assicuratori dipendono dal domicilio. Affinché gli assicuratori possano verificare questo dato più facilmente, la modifica del 14 giugno 2024 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente lo scambio di dati e la compensazione dei rischi (FF 2024 1455), approvata dal Parlamento, prevede che assicuratori e Cantoni possano scambiarsi informazioni sul domicilio. Anche la legge sul servizio nazionale degli indirizzi (FF 2023 1371), attualmente ancora in fase di deliberazione, agevolerebbe la verifica del domicilio da parte degli assicuratori. Con la modifica della LAMal sul finanziamento uniforme delle prestazioni, gli assicuratori saranno tenuti a trasmettere ai Cantoni un elenco delle persone per le quali richiedono un contributo dal Cantone interessato. I Cantoni potranno quindi verificare il domicilio di queste persone. Per evitare complicazioni, dovrebbe essere nell’interesse degli assicuratori verificare preventivamente il domicilio dell’assicurato utilizzando dati attendibili forniti dai Cantoni. Le modifiche legislative già approvate o in fase di deliberazione offrono agli assicuratori questa possibilità.In un primo tempo, gli assicuratori saranno responsabili dell’assunzione dei costi nei confronti dei fornitori di prestazioni o degli assicurati, per i quali quindi la modifica non dovrebbe comportare cambiamenti significativi. Assicuratori e Cantoni stanno concordando la procedura da seguire nei casi eccezionali in cui l’assegnazione di una persona a un Cantone risulta poco chiara o controversa. 3. I Cantoni continueranno ad avere accesso ai dati delle fatture riguardanti trattamenti ospedalieri stazionari. Il Consiglio federale emanerà disposizioni dettagliate in materia di protezione dei dati. Se determinate condizioni per l’assunzione dei costi, precisate in maniera esaustiva, non fossero soddisfatte (comprese quelle che un singolo assicuratore difficilmente può verificare), i Cantoni potranno comunicarlo all’assicuratore e ricorrere contro la decisione dell’assicuratore, se questi decidesse comunque di assumersi i costi. Inoltre, il controllo delle fatture è compito degli assicuratori, non dei Cantoni. Questi ultimi non riceveranno dati per la verifica delle fatture di prestazioni ambulatoriali, ma soltanto quelli necessari per svolgere i compiti assegnati loro dalla LAMal, come l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, la vigilanza su di essi nonché l’approvazione e la fissazione delle tariffe. Il Consiglio federale ritiene quindi che l’attuazione del finanziamento uniforme non creerà nuovi doppioni, ma permetterà una complementarità delle attività di assicuratori e Cantoni, ognuno concentrato sui propri punti di forza: da un lato la verifica delle fatture da parte degli assicuratori, dall’altro la vigilanza, la gestione e la verifica dell’adempimento delle condizioni per l’assunzione dei costi in determinati casi speciali da parte dei Cantoni.