25.410 · Iniziativa parlamentare · 2025-03-13
Parlamento
Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 2 capoverso 3 lettera b della legge sul Parlamento deve essere modificato come segue:
"mozioni di commissione di ugual tenore presentate nelle due Camere;"
Begründung
L'articolo 151 capoverso 2 Cost. prevede che un quarto dei membri di una Camera possa chiedere di convocare le Camere in sessione straordinaria. Tale diritto viene concretizzato nell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul Parlamento. La lettera b prevede in particolare che una sessione straordinaria possa essere pretesa qualora vengano presentate due mozioni di egual tenore nelle due Camere.
Questa disposizione non ha tuttavia alcun senso: per essere accolte definitivamente, le mozioni che sono accolte da entrambe le Camere nella sessione straordinaria devono comunque ancora essere trattate dall'altra Camera secondo la procedura ordinaria (v. art. 121 cpv. 2 LParl). La velocizzazione auspicata viene pertanto meno. Di fatto le Commissioni si ritrovano piuttosto a operare in condizioni meno favorevoli poiché si vedono limitate nella loro libertà di decisione e, ad esempio, non possono più modificare i testi delle mozioni. Assistiamo inoltre a un regolare abuso di questo strumento che consente di convocare anche il Consiglio degli Stati in sessione straordinaria benché non vi sia alcuna urgenza o alcun motivo sostanziale per farlo.
Sembra che lo strumento delle mozioni di egual tenore serva piuttosto a gestire una questione dal punto di vista mediatico e politico (ma non a risolverla più rapidamente). A questo scopo, il Regolamento del Consiglio nazionale prevede però il dibattito d'attualità (art. 30 RCN).
Il numero di sessioni straordinarie è aumentato in maniera significativa. Il carico di lavoro per le sessioni ordinarie e i Servizi del Parlamento è notevole. Occorre pertanto concretizzare le disposizioni in modo tale che le sessioni straordinarie vengano utilizzate allo scopo definito nella Costituzione federale e per il quale hanno senso e importanza quale strumento di minoranza.
Dovrà invece essere mantenuta in termini espliciti la possibilità di convocare una sessione straordinaria in caso di mozioni di commissione di egual tenore. In questo caso la procedura viene di fatto accelerata dal momento che le mozioni di commissione di egual tenore sono direttamente considerate accolte definitivamente in entrambe le Camere (art. 121 cpv. 5 lett. b LParl).