25.4182 · Interpellanza · 2025-09-25
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In Svizzera la definizione e la gestione delle persone politicamente esposte (PEP) è disciplinata dalla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD), in particolare all’articolo 2a, dall’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro e dalla Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (LRAI).
Tale quadro normativo, volto giustamente a prevenire fenomeni di corruzione e riciclaggio, impone agli intermediari finanziari obblighi rafforzati di diligenza nelle relazioni con le PEP. La categoria comprende anche i politici nazionali, quali membri del Parlamento federale.
Nella pratica, tuttavia, essere qualificati come PEP comporta per un Parlamentare svizzero conseguenze concrete e penalizzanti rispetto a un normale cittadino. Un esempio significativo è l’accesso al credito ipotecario: l’obbligo per le banche di sottoporre queste relazioni a procedure di compliance più onerose porta spesso a un numero ridotto di offerte, a condizioni meno favorevoli o addirittura a un rifiuto del finanziamento.
Questa situazione genera una disparità ingiustificata tra chi esercita una funzione pubblica in Svizzera e il resto della popolazione, rischiando peraltro di scoraggiare la partecipazione politica.
Alla luce di quanto sopra, chiedo al Consiglio federale:
È consapevole che, a causa dell’attuale disciplina sulle PEP, parlamentari e altri politici nazionali incontrano difficoltà concrete e svantaggi nell’ottenere un credito ipotecario o altre forme di finanziamento?
Non ritiene che sia opportuno distinguere con maggiore chiarezza, anche a livello normativo e di prassi bancaria, tra PEP esteri ad alto rischio e PEP nazionali, il cui profilo di rischio è decisamente inferiore?
È intenzione del Consiglio federale adottare misure, anche tramite adeguamenti normativi o direttive della FINMA, per sanare questa disparità e garantire che l’essere al servizio del Paese non comporti svantaggi nella vita privata e nell’accesso al credito?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1: nella sua risposta all’interpellanza Broulis 24.3525, il Consiglio federale ha dichiarato di essere consapevole del fatto che le banche possano rifiutare o interrompere le relazioni d’affari con singoli clienti o categorie di clienti (comprese le PMI, le start up, le ONG e le associazioni internazionali), qualora li associno a un rischio più elevato. Tali decisioni rientrano nella gestione del rischio propria degli istituti finanziari. Tuttavia, il Consiglio federale non è a conoscenza di casi in cui parlamentari abbiano subito svantaggi discriminatori, in particolare difficoltà nell’ottenere un credito ipotecario o altre forme di finanziamento, unicamente per via del loro status di PEP in Svizzera. Anche perché le relazioni d’affari con PEP in Svizzera non sono automaticamente considerate a rischio elevato. Ad 2 e 3: già secondo il diritto vigente, le PEP in Svizzera e all’estero sono trattate in modo diverso. Mentre le relazioni d’affari con le PEP all’estero sono in ogni caso considerate relazioni d’affari comportanti un rischio elevato (art. 6 cpv. 3 LRD), per le PEP in Svizzera è necessario che, oltre allo status di PEP, sia presente almeno un ulteriore criterio di rischio, ad esempio legami con Paesi a rischio o transazioni insolite (art. 6 cpv. 4 LRD; art. 13 e 14 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro). Le disposizioni applicabili alle PEP in Svizzera sono concepite in modo proporzionato e basato sul rischio, tenendo conto delle specificità della Svizzera quale Paese a basso rischio di corruzione. Il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire in materia. Non interviene nell’ambito di competenza dell’autorità di vigilanza né nella responsabilità e nelle competenze degli intermediari finanziari.