25.4213 · Mozione · 2025-09-25
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare contromisure in conformità al diritto dell’OMC e agli obblighi derivanti dal diritto internazionale e commerciale. Devono essere concepite in modo da ridurre al minimo le ripercussioni sull’occupazione e sulle catene di approvvigionamento in Svizzera. Le misure devono includere quanto segue:
introdurre e applicare immediatamente dazi mirati sulle importazioni di un primo elenco di prodotti degli Stati Uniti dal valore simbolico. Citiamo in via prioritaria:le moto di grossa cilindrata (p. es. Harley-Davidson),il whisky statunitense (Bourbon),componenti e forniture aeronautiche selezionate (p. es. Boeing),altri beni di consumo e di lusso ad alto impatto politico o simbolico;
presentare un elenco espandibile di altri prodotti che soddisfano gli stessi criteri, ovvero: alto valore simbolico o politico, onere economico relativamente basso per l’economia nazionale svizzera in caso di dazi doganali e scarsa interconnessione con le principali catene del valore elvetiche;
riferire al Parlamento, entro 60 giorni dall’accoglimento della presente mozione, sui prodotti soggetti a dazi doganali, sugli effetti fiscali attesi e sulle conseguenze economiche previste, nonché sul rispetto degli obblighi internazionali.
Begründung
Il recente inasprimento delle sanzioni commerciali e l’aumento delle tariffe da parte degli Stati Uniti nei confronti dei partner commerciali europei e di altri Paesi richiedono una risposta coordinata ed efficace. L’esperienza di precedenti controversie dimostra che dazi mirati su beni di consumo e di lusso dal valore altamente simbolico e su prodotti industriali chiaramente identificabili possono esercitare una pressione politica senza gravare eccessivamente sull’economia nazionale.La Svizzera dispone di opzioni limitate ma strategicamente utilizzabili per rispondere agli aumenti doganali unilaterali. Per rafforzare la capacità del Consiglio federale di agire in situazioni geopoliticamente sensibili, è opportuno definire alcune categorie di prodotti come obiettivi prioritari per le contromisure e consentirne l’attuazione senza dover attendere i lunghi processi di esame parlamentare per ogni singola misura. Infine, i proventi generati potrebbero essere utilizzati in modo tale che il potere d’acquisto dei consumatori non risenta di queste misure (cfr. p. es. mozione 25.3520).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo parere relativo alla mozione 25.3520 Roth David, il Consiglio federale ha già spiegato che la reintroduzione dei dazi doganali sui prodotti industriali non è nell’interesse dell’economia svizzera. Essendo un’economia di medie dimensioni e fortemente dipendente dal commercio, la Svizzera si impegna per l’apertura dei mercati e il libero scambio. La reintroduzione dei dazi doganali sui prodotti industriali non è quindi in discussione, perché sarebbe controproducente per l’economia elvetica e non porterebbe alcun beneficio in termini di politica commerciale. Nell’ambito della revisione della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), i dazi doganali sui prodotti industriali sono stati completamente aboliti a partire dal 1° gennaio 2024. Questa misura rafforza la competitività della Svizzera come piazza economica e industriale facilitando l’acquisto dei fattori produttivi, riducendo i costi di produzione e aiutando le aziende a diversificare le loro catene di approvvigionamento. L’abolizione dei dazi industriali costituisce uno sgravio non solo per le imprese, ma anche per i consumatori grazie ai minori prezzi dei beni importati.Secondo il diritto dell’OMC, le contromisure di politica commerciale (misure di ritorsione) possono essere adottate solo dopo la conclusione di una procedura formale di risoluzione delle controversie. Un membro dell’OMC non è autorizzato a imporre tali misure di ritorsione unilateralmente e senza la previa approvazione dell’organo di conciliazione dell’OMC (Dispute Settlement Body). È vero che a causa dell’attuale blocco dell’organo d’appello dell’OMC (Appellate Body) i ricorsi non portano a nulla e che quindi non possono essere emesse decisioni legalmente vincolanti. Tuttavia, permane l’obbligo giuridico di svolgere l’intera procedura di risoluzione delle controversie e di ottenere l’autorizzazione dell’organo di conciliazione dell’OMC prima di attuare misure di ritorsione. L’adozione unilaterale di tali misure resta quindi contraria al diritto internazionale. Non è nemmeno possibile invocare una base alternativa di diritto internazionale, dal momento che il diritto dell’OMC è considerato una lex specialis rispetto al diritto internazionale generale. Questo diritto sostituisce pertanto le norme più generali del diritto internazionale nei casi in cui disciplina le stesse fattispecie. L’introduzione non autorizzata di dazi aggiuntivi sulle importazioni statunitensi violerebbe dunque le norme dell’OMC e comporterebbe notevoli rischi legali e politici. Tali passi unilaterali minerebbero anche la credibilità della Svizzera come sostenitrice di un sistema commerciale internazionale basato su regole.Il Consiglio federale sta perseguendo un approccio cooperativo: si sta adoperando per trovare una soluzione negoziale per ridurre i dazi aggiuntivi statunitensi e migliorare l’accesso bilaterale al mercato. Fondamentalmente, tuttavia, l’Esecutivo non esclude la possibilità di un ricorso dinanzi all’OMC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.