25.434 · Iniziativa parlamentare · 2025-04-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
La legge sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) è modificata come segue:
Art. 40 cpv. 3
La gestione personale dei diritti esclusivi di diffusione di opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione.
Art. 40 cpv. 4 (nuovo)
La gestione personale dei diritti esclusivi d’esecuzione delle opere musicali non teatrali da parte dell’autore non sottostà alla sorveglianza della Confederazione se:
l’autore partecipa all’esecuzione in veste di interprete; e
l’autore delle opere eseguite è l’unico titolare dei diritti d’esecuzione.
Begründung
In Svizzera la gestione collettiva dei diritti d’esecuzione è un sistema consolidato e collaudato. Garantisce ai musicisti grande libertà nella programmazione e consente loro persino di eseguire spontaneamente opere altrui durante i concerti, prendendo in licenza i relativi diritti dalla società di gestione incaricata, SUISA. Anche il conteggio tra organizzatore e autore è semplice ed economico, poiché l’interlocutore è sempre la SUISA.
Il sistema non ha invece senso per i musicisti che eseguono unicamente opere proprie (i cosiddetti cantautori). Per questo motivo la legge sul diritto d’autore prevede la riserva della gestione personale, che consente agli organizzatori di definire il compenso per l’esibizione e i diritti d’autore direttamente con il musicista senza la mediazione della SUISA.
Negli ultimi anni, gli organizzatori di concerti sono sempre più spesso sollecitati da agenzie di concessione diretta di licenze che fanno valere di avere ritirato un repertorio limitato alla SUISA sulla base della riserva succitata per darlo in licenza direttamente. Ciò comporta un onere supplementare non indifferente nonché un notevole rischio in termini di costi per gli organizzatori di concerti, che si trovano a dover identificare i titolari dei diritti, a negoziare con diversi titolari e a pagare molteplici indennità di licenza.
Gli organizzatori di concerti devono disporre di una base legale chiara per poter ottenere le licenze necessarie dalle giuste controparti. La normativa proposta include criteri concreti per la gestione personale e si fonda sulla prassi consolidata in questo ambito. Crea la necessaria certezza del diritto e consente agli organizzatori di concerti di usufruire di un efficiente «sportello unico».