25.4368 · Interpellanza · 2025-09-26
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
I corridoi faunistici di importanza interregionale sono disciplinati nell’articolo 11a della legge sulla caccia (LCP) e servono a collegare tra di loro gli spazi vitali. L’attuazione di tali corridoi non appare però uniforme: il rapporto finale del 2023 concernente la ricostruzione dei corridoi faunistici di importanza interregionale («Teilprojekt Überarbeitung der überregionalen Wildtierkorridore»), commissionato dall’UFAM alla B+S SA, mette in luce notevoli differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la definizione dei perimetri e la classificazione delle funzionalità di tali corridoi.
Queste differenze non solo pregiudicano la coerenza della valutazione dei corridoi, ma generano anche insicurezze da parte dei proprietari dei fondi coinvolti. A livello agricolo, ne risultano restrizioni per quanto riguarda i terreni coltivabili, nonché interrogativi sulle future possibilità di sviluppo. Le divergenze cantonali in termini di organizzazione sono particolarmente problematiche, si pensi per esempio alla limitazione a un’unica zona non edificabile, come avviene nel Cantone di Lucerna.
In questo contesto, ci si interroga in merito all’uniformità dell’attuazione, al ruolo della Confederazione e al modo di affrontare specifiche divergenze per quanto riguarda, per esempio, gli spazi riservati alle acque o le colture agricole specializzate.
In che modo il Consiglio federale garantisce che la classificazione delle funzionalità dei corridoi faunistici (intatta, compromessa, interrotta) si basi su criteri uniformi in tutta la Svizzera?
Come valuta il Consiglio federale le divergenze cantonali in termini di organizzazione, per esempio la limitazione a un’unica zona non edificabile, vincolante per i proprietari dei fondi, come avviene nel Cantone di Lucerna?
Il Consiglio federale accetta che le disposizioni della legge sulla caccia (art. 11a LCP) si applichino a un’unica zona non edificabile?
Quali disposizioni si applicano per la gestione degli spazi riservati alle acque all’interno dei corridoi faunistici? Il Consiglio federale ritiene opportuno ampliare gli spazi riservati alle acque o si tratta in questo caso di due strumenti di protezione distinti, che semplicemente si sovrappongono ma senza essere necessariamente vincolati tra loro?
Come valuta il Consiglio federale l’impatto di misure strutturali volte a proteggere le piante (p. es. tunnel di plastica temporanei, reti o coltivazioni di frutta e verdura recintate) sulla funzionalità dei corridoi faunistici?
Stellungnahme des Bundesrates
1: Lo stato della funzionalità dei corridoi faunistici è determinato da criteri semplici e uniformi definiti dalla Confederazione nel rapporto esplicativo concernente la modifica del 1o febbraio 2025 dell’ordinanza sulla caccia: i corridoi faunistici sono classificati come «compromessi» se hanno una funzionalità limitata a causa della perdita di strutture di indirizzamento ed elementi di interconnessione. Essi vengono «interrotti» quando le autostrade recintate, a volte anche le strade con traffico intenso insieme alle linee ferroviarie e agli insediamenti, li interrompono in modo permanente. I Cantoni sono responsabili della valutazione e dell’assegnazione dei corridoi alle varie categorie. 2 e 3: I Cantoni applicano le disposizioni di legge nei limiti delle loro competenze, ossia devono assicurare la garanzia spaziale e funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali. I corridoi faunistici devono essere tenuti in considerazione nei piani settoriali, direttori e di utilizzazione. Per quanto riguarda la situazione nel Cantone di Lucerna, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha informato il Consiglio di Stato in una lettera ufficiale che l’intero perimetro dei corridoi faunistici deve essere preso in considerazione nei piani settoriali e nei piani direttori. Il Cantone ha in seguito un margine di manovra a livello di attuazione e può tenere conto in maniera differenziata di queste zone nei piani di utilizzazione comunale (art. 8c cpv. 2 ordinanza sulla caccia; RS 922.01). Secondo l’UFAM, la soluzione del Cantone di Lucerna è in linea con il diritto federale. 4: I corsi d’acqua costituiscono strutture di indirizzamento naturali, così come le siepi, i boschetti in terreno aperto e le superfici coltivate in modo estensivo, che aiutano gli animali a orientarsi durante le migrazioni. La legislazione in materia di corridoi faunistici non prevede disposizioni atte a incoraggiare un aumento sistematico dello spazio riservato alle acque. L’ordinanza sulla protezione delle acque (RS 814.201) prevede esigenze minime per quanto riguarda la larghezza dello spazio riservato alle acque. La larghezza minima deve essere aumentata in particolare quando ciò è necessario per proteggere altri interessi preponderanti in termini di protezione della natura e del paesaggio. Se i corridoi faunistici rientrano tra tali interessi, è opportuno valutare la situazione caso per caso. 5: Infrastrutture come tunnel di plastica, serre o recinzioni per frutteti possono rappresentare barriere fisiche o visive per la selvaggina. I Cantoni provvedono a un’utilizzazione adeguata da parte dell’agricoltura e della silvicoltura all’interno dei corridoi faunistici, che garantisca l’accessibilità del paesaggio per la selvaggina.