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Disparità nella valutazione del bisogno terapeutico. Quali insegnamenti per il futuro trae il Consiglio federale da questa lacuna regolamentare constatata da anni?

25.4442 · Interpellanza · 2025-12-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

A proposito delle distorsioni della valutazione del bisogno terapeutico individuale a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e delle nuove sfide nel settore delle cure, il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande: Qual è la sua posizione rispetto alla critica secondo cui le disparità nella valutazione del bisogno terapeutico individuale, che sono esistite nel corso degli anni o esistono tuttora, sarebbero dovute essenzialmente a una lacuna nel disciplinamento federale? Cosa pensa concretamente del rimprovero mosso alla Confederazione di non aver tentato di disciplinare a livello di ordinanza i problemi identificati, pur disponendo della necessaria competenza in virtù dell’articolo 25a LAMal?Dal suo punto di vista e tenendo conto del principio della parità di trattamento, è ammissibile che per anni un numero incalcolabile di pazienti che presentavano un bisogno terapeutico comparabile siano stati classificati a livelli di cure differenti secondo il Cantone, e ciò verosimilmente anche perché la Confederazione non ha colmato mediante ordinanza una lacuna normativa di cui era a conoscenza?Non considera, a posteriori, che la Confederazione avrebbe avuto tutto l’interesse a rimediare a questa lacuna nel disciplinamento già da tempo?È possibile concludere che questa annosa disparità di trattamento tra i pazienti ha comportato vantaggi o svantaggi finanziari per i soggetti che sostengono i costi, segnatamente gli assicuratori-malattie e i Cantoni?È corretto affermare che, nel quadro dell’attuazione dell’EFAS, la Confederazione è in grado di garantire, in qualità di autorità di approvazione della «struttura tariffale delle cure», che disparità analoghe non possano più riprodursi o siano corrette immediatamente?Cosa pensa di fare il Consiglio federale se risultasse impossibile attuare una «struttura tariffale delle cure» conforme alla legge entro il termine previsto (2032)?

Stellungnahme des Bundesrates

1.–4. L’applicazione di strumenti differenti nella valutazione del bisogno di cure può implicare che, in base allo strumento scelto, in due situazioni analoghe venga constatato un bisogno di entità diverse. Ciò si ripercuote anche sui contributi ai costi delle prestazioni di cura da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e dei pazienti stessi, come pure sul finanziamento residuo da parte di Cantoni e Comuni.

Già nel parere in risposta alla mozione Lohr 16.4023 «Strumenti per la rilevazione dei bisogni di cure nelle case di cura» il Consiglio federale ha rilevato la necessità di una valutazione dei bisogni di cure secondo criteri comparabili allo scopo di uniformare le rilevazioni in tutta la Svizzera ed eliminare le disparità tra gli assicurati.

In applicazione della competenza delegatagli dal Consiglio federale di disciplinare la procedura per la valutazione dei bisogni di cure, tramite l’adozione dell’articolo 8b dell’ordinanza sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31) il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha pertanto emanato, con effetto dal 1° gennaio 2020 e con un periodo transitorio di due anni, requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cure. Mediante studi dei tempi basati su una metodologia uniforme, tali requisiti mirano a garantire che, in caso di situazioni di cura analoghe, gli strumenti giungano a un risultato comparabile.

Poiché lo svolgimento degli studi dei tempi si è rivelato più oneroso del previsto, le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei Cantoni hanno chiesto al DFI di prorogare il periodo transitorio. Dopo ulteriori riflessioni, gli stessi attori hanno comunicato al DFI che questi studi comportano un onere sproporzionato e che sarebbe pertanto preferibile valutare i bisogni per mezzo di un unico strumento. Per concedere il tempo necessario a tal fine, il periodo transitorio è stato nuovamente prolungato di due anni. Nel frattempo, il popolo ha approvato alle urne il finanziamento uniforme delle prestazioni secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Questa nuova situazione implica una rielaborazione sostanziale dei requisiti per la valutazione dei bisogni di prestazioni di cura entro il 2028. Su richiesta degli attori summenzionati, il DFI ha pertanto concesso un’ultima proroga del periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027.

5. Con l’introduzione del finanziamento uniforme, dal 2028 verrà istituita un’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura, la quale dovrà occuparsi di elaborare, sviluppare, adeguare e gestire le tariffe per tali prestazioni e in cui sono rappresentati sia i partner tariffali che i Cantoni. Poiché per l’elaborazione di queste tariffe è essenziale disporre di una base di dati uniforme, i fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere all’organizzazione tariffale i dati richiesti a tale scopo. In vista di ciò, quest’ultima può anche definire quale strumento di valutazione dei bisogni di cura va utilizzato nel caso in cui questi dati siano rilevanti per lo sviluppo o l’applicazione delle tariffe.

6. Le disposizioni finali della modifica della LAMal del 22 dicembre 2023 relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni prevedono l’integrazione delle prestazioni di cura a partire dal 1° gennaio 2032 e stabiliscono che entro tale data i partner tariffali devono assicurare che vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali. Il popolo ha accettato alle urne la modifica della LAMal sul finanziamento uniforme delle prestazioni il 24 novembre 2024. Il Consiglio federale parte dal presupposto che tutte le parti coinvolte siano consapevoli del mandato conferito dall’elettorato e si adoperino per un’attuazione senza intoppi.

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