25.4465 · Mozione · 2025-12-04
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare la legislazione al fine di permettere il libero passaggio agli assicurati di un’assicurazione malattia complementare senza riserve legate allo stato di salute.
Begründung
Il libero passaggio di cui godono gli assicurati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è garantito dalla legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10). Questo non vale per le assicurazioni private che esercitano la loro attività nel settore dell’assicurazione malattia complementare, disciplinata dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) e per le quali vige la libertà contrattuale.
In realtà, un assicurato che ha avuto problemi di salute o che è considerato anziano, circostanza che secondo i criteri stabiliti dagli assicuratori riguarda persone sempre più giovani, non può più lasciare il proprio assicuratore nella speranza di trovarne un altro disposto ad assicurarlo. Sicché moltissimi assicurati che desiderano mantenere la propria copertura assicurativa sono di fatto «prigionieri» della loro assicurazione complementare.
Con effetto al 1° gennaio 2022 il legislatore ha adottato l’articolo 35a capoverso 4 LCA, privando da quel momento in avanti l’assicuratore malattia complementare della possibilità di recedere dal contratto a seguito di un sinistro, diritto che, quando veniva esercitato dall’assicuratore, vedeva gli assicurati che avevano versato premi per molti anni essere esclusi dalla loro assicurazione nel momento in cui avevano avuto problemi di salute.
Questa modifica, che va accolta con favore, non consente tuttavia all’assicurato di cambiare assicuratore, cosicché, se le condizioni assicurative vengono modificate, la sua scelta si riduce ad accettarle o andarsene. Come già affermato, l’assicurato corre quindi il rischio di non poter più beneficiare di un’assicurazione complementare, che oggi è l’unica garanzia per una libera scelta del medico e dell’ospedale nel settore ospedaliero stazionario.
Da alcuni anni, sotto la presunta pressione della FINMA, numerose assicurazioni complementari stanno ritirando gli istituti ospedalieri dai loro elenchi o decidono di non coprire più gli onorari di alcuni medici, considerati ufficialmente troppo costosi, ma che in realtà si rifiutano di sottostare a massicci tagli tariffari, il tutto in totale opacità.
In questo modo, gli assicurati di un’assicurazione complementare si vedono ridotta la loro libertà di scelta, senza alcuna spiegazione e senza altra opzione se non quella di accettarlo e farsi carico delle spese rifiutate dal loro assicuratore, oppure cambiare medico o ospedale.
Nell’ambito della mozione 24.3919, il Consiglio degli Stati ha rifiutato di obbligare gli assicuratori malattia complementari a farsi carico dei costi della struttura ospedaliera riconosciuta più vicina al domicilio dell’assicurato in caso di esclusione della struttura di sua scelta, attribuendo in questo modo agli assicuratori malattia complementari, in termini di concorrenza, un potere illimitato, che consente loro di utilizzare gli assicurati a loro vincolati come mezzo di pressione su fornitori di cure, ospedali e medici.
L’unico contropotere ipotizzabile sarebbe la possibilità per un assicurato deluso di cambiare assicurazione complementare, cosa oggi impossibile nella pratica.
È quindi urgente consentire agli assicurati con copertura complementare di svolgere il ruolo regolatore e ponderatore che spetta loro, come in qualsiasi assicurazione privata, non soltanto consentendo loro di cambiare assicuratore, cosa possibile già oggi in teoria, ma anche obbligando gli assicuratori attivi in questo settore ad accettare nuovi assicurati, senza imporre riserve legate al loro stato di salute, con gli ovvi effetti di cui i loro attuari terranno conto nel fissare i premi per la comunità dei loro assicurati.
Il modesto aumento dei premi che ne conseguirebbe, e che dovrebbe essere controbilanciato dalla diminuzione dei costi assunti dagli assicuratori complementari a seguito del significativo aumento degli interventi effettuati in regime ambulatoriale, sarebbe ampiamente compensato dal libero passaggio così concesso agli assicurati.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che nel settore delle assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) rientrano determinate categorie di assicurati, come le persone meno giovani o quelle più anziane, che non possono più cambiare il fornitore delle prestazioni complementari senza difficoltà. Questo vale in particolare per il settore delle assicurazioni complementari ospedaliere.Concepita come assicurazione sociale, l’AOMS è obbligatoria per tutte le persone domiciliate in Svizzera e copre in modo unitario le cure mediche di base prestate in caso di malattia, infortunio e maternità. La cassa malati può essere cambiata ogni anno, indipendentemente dallo stato di salute o dall’età. Le assicurazioni complementari sono invece soluzioni assicurative di diritto privato, facoltative e variabili, che coprono esigenze sanitarie supplementari. Per tali soluzioni vige in linea di massima la libertà contrattuale: le imprese di assicurazione sono libere di configurare i propri prodotti come ritengono, entro i limiti concessi dall’ordinamento giuridico. Sicché decidono autonomamente quali prestazioni e quali fornitori di prestazioni intendono coprire e se accettare o rifiutare di assicurare una persona. Le assicurazioni complementari all’AOMS comprendono di conseguenza una molteplicità di prodotti, che possono essere strutturati in modo diverso a seconda del fornitore di prestazioni (ad es. la libera scelta del medico e dell’ospedale, le prestazioni supplementari in caso di degenza ospedaliera, la medicina alternativa, le cure dentarie, gli ausili visivi, il centro fitness). Le tariffe applicate in questo settore sono definite dalle imprese di assicurazione e sono soggette all’approvazione della FINMA secondo l’articolo 38 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). La FINMA approva le tariffe se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi.Il diritto di cambiare l’assicurazione malattia complementare in qualsiasi momento come proposto dall’autore della mozione introdurrebbe di fatto un obbligo di contrarre, che limiterebbe in modo sproporzionato la libertà economica e contrattuale degli assicuratori e quindi la libertà di concorrenza. Inoltre, un obbligo di ammissione senza riserve potrebbe comportare per l’impresa di assicurazione interessata rischi di solvibilità considerevoli, anche a causa del fatto che verrebbe a crearsi un incentivo ad aderire a un’assicurazione complementare in misura maggiore o esclusivamente negli anni più avanzati della vita, che si prevedono più costosi. Affinché possa essere introdotto il diritto di cambiare assicurazione complementare in qualsiasi momento, sarebbe necessario creare un meccanismo di compensazione dei rischi che attenuasse i maggiori rischi di solvibilità a cui andrebbero incontro le imprese di assicurazione. Ciò comporterebbe verosimilmente un forte aumento dei premi assicurativi, oltre a costituire un’ampia ingerenza nel mercato assicurativo privato.Il Consiglio federale ritiene più opportuno tutelare gli interessi degli assicurati nell’ambito dei contratti di assicurazione originariamente stipulati facendo capo agli strumenti che sono già a disposizione dell’autorità di vigilanza, ossia in prima linea il controllo preventivo delle tariffe e delle condizioni generali di assicurazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.