Garantire una prospettiva formativa alle persone con disabilità impiegate tramite stage di lunga durata non retribuiti
25.4492 · Postulato · 2025-12-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di istituire un quadro nazionale per garantire che, dopo sei mesi di stage non retribuito con soddisfazione dell’azienda svizzera ospitante, una persona con disabilità possa beneficiare di una proposta concreta di formazione professionale riconosciuta in una delle seguenti forme:
– una formazione di tipo duale;
– un tirocinio con attestato federale di capacità (AFC);
– un’altra formazione certificata equivalente, adatta alle capacità e al progetto professionale della persona.
Lo studio dovrà analizzare i seguenti aspetti:
– la prassi corrente degli istituti formativi e dei Cantoni;
– le implicazioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e gli istituti;
– gli effetti previsti sull’inserimento professionale a lungo termine delle persone interessate;
– le modifiche legislative necessarie.
Begründung
Oggi molte persone con disabilità svolgono stage non retribuiti nell’ambito di misure di integrazione o di orientamento professionale. Sebbene questi stage possano costituire un primo passo utile, non sempre portano a seguire una formazione riconosciuta, il che limita fortemente le prospettive di accesso al mercato del lavoro primario.L’assenza di progressi dopo diversi mesi di stage alimenta un lungo ciclo di dipendenza dalle misure sociali, mentre un accesso strutturato alla formazione professionale consentirebbe in molti casi una maggiore autonomia, un inserimento più duraturo e una valorizzazione delle competenze reali degli interessati.Garantire che uno stage non retribuito porti, dopo sei mesi, a una proposta di formazione adeguata alle capacità della persona e conforme agli standard formativi svizzeri risponde a diversi obiettivi:– migliorare le pari delle opportunità delle persone con disabilità;– incrementare la loro partecipazione al mercato del lavoro;– armonizzare le prassi cantonali;– garantire un utilizzo più efficiente e coerente delle risorse dell’assicurazione invalidità e della formazione professionale.Considerando il ruolo centrale della Confederazione nella formazione professionale e gli obiettivi di integrazione fissati dalla legge per le persone con disabilità, vi prego, care colleghe e cari colleghi, di accogliere il presente postulato.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l’interesse dell’autore del postulato: occorre evitare la discriminazione delle persone con disabilità per quanto riguarda l’accesso alla formazione e al mercato del lavoro. Del resto, le basi giuridiche che garantiscono l’uguaglianza e la non discriminazione di queste persone sono sancite nella Costituzione federale e nella legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ma anche a livello internazionale, ad esempio nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109). Al fine di applicare tali principi alla formazione professionale e all’inserimento nel mercato del lavoro, la legge federale sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) e la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI; RS 831.20) prevedono diverse misure e prescrizioni.La formazione professionale di base si fonda sulla disponibilità delle imprese a formare apprendisti. Qualsiasi forma di obbligo, come quella citata nel postulato, rischierebbe di comportare una diminuzione del numero di stage offerti alle persone con disabilità e di dissuadere le imprese dall’impegnarsi nella formazione professionale. In linea con l’obiettivo perseguito dal postulato, la LFPr prevede diverse misure, quali la possibilità di prolungare il tirocinio, il sostegno individuale speciale o metodi didattici adeguati. Inoltre, poiché sono applicabili anche le disposizioni cantonali, una persona con disabilità accertata può presentare all’autorità competente del Cantone in cui si svolge il tirocinio una richiesta di compensazione degli svantaggi. L’azienda di tirocinio è coinvolta nel processo insieme alla persona in formazione, ai docenti e all’autorità di vigilanza. Oltre ad avvalersi delle misure previste dalla legge, molti disabili frequentano la Formazione pratica Svizzera (FPra), un’iniziativa lanciata e gestita da INSOS, l’associazione nazionale di categoria dei fornitori di servizi per le persone con disabilità.Quanto all’assicurazione invalidità, all’insegna del principio della «priorità dell’integrazione sulla rendita», quest’ultima offre una vasta gamma di misure di reinserimento e integrazione professionale, tra cui consulenza e accompagnamento, coaching, orientamento professionale, finanziamento della formazione, sostegno alla permanenza nel mercato del lavoro e alla ricerca di un impiego e indennità giornaliere. Tra gli obiettivi di queste misure vi è quello di aiutare gli adolescenti e i giovani adulti a superare il difficile passaggio dalla scuola alla formazione professionale e, in un secondo tempo, al mercato del lavoro puntando, nella misura del possibile, a far sì che conseguano un titolo professionale nel mercato del lavoro primario. Gli assicurati adulti che hanno già esercitato un’attività lucrativa o seguito una formazione, ma la cui capacità di guadagno è limitata a causa di un’invalidità imminente o esistente, possono invece seguire un corso di riconversione professionale. La LAI prevede anche misure per incoraggiare i datori di lavoro ad assumere o mantenere in azienda persone che hanno subìto danni alla salute, nello specifico: lavoro a titolo di prova, fornitura di personale a prestito, assegni per il periodo d’introduzione e indennità per sopperire all’aumento dei contributi.Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico offra le garanzie necessarie per assicurare un accesso equo alla formazione e al mercato del lavoro e che conceda ai Cantoni tutta la libertà necessaria per un’applicazione conforme al loro contesto politico ed economico. Infine, alle imprese vengono proposti numerosi incentivi all’assunzione, senza che sia necessario ricorrere a disposizioni vincolanti, anche perché obbligare le aziende ad assumere determinate persone costituirebbe un’ingerenza nella libertà economica (cfr. art. 27 Cost.). Uno studio non fornirebbe ulteriori informazioni né proposte applicabili.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.