25.4503 · Interpellanza · 2025-12-11
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:Come garantisce che la qualità medica e la sicurezza dei pazienti nella telemedicina corrispondano ai medesimi standard dell’assistenza medica in presenza? Ha riflettuto sull’eventualità di introdurre una durata minima per le consultazioni, al fine di garantire un’anamnesi e una diagnosi di qualità adeguata? Quali sono i requisiti richiesti per l’aggiornamento e il perfezionamento del personale di telemedicina affinché la qualità medica rimanga costantemente elevata? Il Consiglio federale prevede l’introduzione di direttive o certificazioni vincolanti per gli offerenti di telemedicina, al fine di assicurare l’uniformità nella qualità delle cure? Come viene garantito che i sistemi tecnici degli offerenti di telemedicina soddisfino i requisiti più elevati di affidabilità e protezione dei dati? Sono previsti controlli di qualità e audit regolari sugli offerenti di telemedicina, con l’obiettivo di individuare e sanare tempestivamente eventuali deficit?
Begründung
La telemedicina sta acquisendo un’importanza crescente nell’assistenza sanitaria, consentendo ai pazienti di accedere rapidamente a servizi di consulenza medica. Tuttavia, le segnalazioni riguardanti lunghi tempi di attesa, consulenze abbreviate e limitazioni tecniche sollevano interrogativi sulla qualità medica e sulla sicurezza dei pazienti. Anche nella telemedicina è fondamentale garantire un’anamnesi accurata, una consulenza approfondita e una diagnosi affidabile.
Stellungnahme des Bundesrates
1., 4. e 6. Come affermato nella risposta all’interpellanza Rumy 25.3448, le prescrizioni relative alla qualità e alla sicurezza dei pazienti vigono anche per le prestazioni fornite sotto forma di telemedicina, analogamente a quanto avviene per la medicina in presenza. Questi requisiti derivano in particolare dalla legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e dalle disposizioni vigenti relative alla qualità. Le convenzioni sullo sviluppo della qualità (convenzioni sulla qualità; art. 58a LAMal) costituiscono uno strumento fondamentale per rafforzare la qualità. Le federazioni dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori hanno la responsabilità di concludere convenzioni sullo sviluppo della qualità valide per tutta la Svizzera, che necessitano dell’approvazione del Consiglio federale (art. 58a LAMal). Il rispetto delle regole per lo sviluppo della qualità è una delle condizioni per esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Il Consiglio federale non prevede quindi ulteriori direttive o certificazioni specifiche per gli offerenti di telemedicina. Inoltre, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di fornitore di prestazioni a carico dell’AOMS e la vigilanza sui fornitori di prestazioni sono di competenza dei Cantoni. La Confederazione, pertanto, non svolge alcuna sorveglianza diretta sugli offerenti di telemedicina. 2. La qualità delle prestazioni mediche non viene valutata sulla base di parametri temporali, bensì in funzione dell’esito della prestazione medica e del rispetto dell’obbligo di diligenza. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene al momento necessario prevedere una durata minima per le consultazioni di telemedicina. Garantire la qualità delle prestazioni è, in linea di principio, compito dei fornitori di prestazioni. 3. Ai fornitori di prestazioni che erogano le loro prestazioni nell’ambito di modelli assicurativi con scelta limitata dei fornitori di prestazioni (cfr. art. 41 cpv. 4 LAMal in combinato disposto con l’art. 99 segg. dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]) o che le forniscono sotto forma di telemedicina, non si applicano regole specifiche o deroghe per quanto riguarda le condizioni d’autorizzazione. Se le prestazioni devono essere fornite a carico dell’AOMS, i medici come pure gli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a e n LAMal) devono essere autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività (cfr. art. 36 LAMal). L’OAMal prevede come condizione d’autorizzazione che i medici che forniscono le loro prestazioni a titolo indipendente a carico dell’AOMS e i medici che lavorano in una struttura designata dispongano di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11). Per quanto riguarda la formazione e il perfezionamento necessari per ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione, la LPMed prevede che i medici siano titolari di un diploma e di un titolo di perfezionamento federali. L’OAMal esige inoltre che i medici siano titolari di un titolo di perfezionamento federale nel campo di specializzazione ai sensi della LPMed che è oggetto della domanda di autorizzazione. 5. Gli offerenti di telemedicina sono soggetti al diritto federale o cantonale in materia di protezione dei dati. Nel caso di applicazioni che possono comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, gli offerenti sono tenuti a effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. Se nonostante i provvedimenti previsti permane un rischio elevato, gli offerenti sono tenuti a chiedere il parere dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Se ha obiezioni contro il trattamento previsto, l’IFPDT propone provvedimenti appropriati. Indipendentemente da ciò, l’IFPDT può aprire in ogni momento un’inchiesta se indizi lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati.