25.4563 · Interpellanza · 2025-12-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dal 15 maggio 2025 è in vigore in Svizzera il divieto di Hamas. A fronte della persistente minaccia rappresentata da attività violente, estremiste e terroristiche, è fondamentale applicare effettivamente il divieto di Hamas. Inoltre, informazioni aggiornate dei servizi esteri sulle cellule di Hamas in Europa sono importanti per la sicurezza della Svizzera. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Procedimenti penali: dalla sua entrata in vigore, quante presunte violazioni del divieto di Hamas sono state registrate e quanti procedimenti penali sono stati avviati dal Ministero pubblico della Confederazione (o dalle autorità cantonali)? 2. Misure di respingimento: da inizio 2025, quanti divieti d’entrata o espulsioni in relazione ad Hamas sono stati disposti da fedpol o dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)? 3. Contesto procedurale: quanti procedimenti per terrorismo pendenti presso il Ministero pubblico della Confederazione hanno un legame diretto o indiretto con Hamas o con l’ambiente che lo sostiene? 4. Cooperazione internazionale: quali informazioni il Servizio delle attività informative della Confederazione ha acquisito dall’individuazione di cellule di Hamas in Paesi limitrofi, e quali conseguenze ne derivano per la Svizzera? 5. Asilo: in che modo la SEM garantisce che i richiedenti l’asilo provenienti da zone di crisi siano sottoposti a controlli sistematici volti a individuare eventuali legami con Hamas? 6. Strumenti: di quali strumenti specifici dispongono le autorità migratorie per identificare i membri di Hamas, e quanto sono affidabili (p. es. analisi linguistiche, analisi di supporti di dati)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. / 3. Dall’entrata in vigore della legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate (RS 122.1) il 15 maggio 2025 (qui di seguito «legge che vieta Hamas»), il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto alcuni procedimenti penali in virtù dell’articolo 260ter del Codice penale (RS 311.0) in combinato disposto con l’articolo 1 capoverso 3 della legge che vieta Hamas. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) finora ha registrato poche presunte violazioni riguardanti la partecipazione e il sostegno all’organizzazione terroristica Hamas. 2. Per salvaguardare la sicurezza interna o esterna fedpol può pronunciare, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), divieti d’entrata o espulsioni nei confronti di stranieri conformemente all’articolo 67 capoverso 4 o all’articolo 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Finora, nessuna di queste misure è stata disposta contro persone che presentano un legame diretto con Hamas. Alcuni casi isolati sono al momento oggetto di esame.Dal 2023 le misure di respingimento disposte dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) in applicazione del diritto migratorio sono registrate nel sistema eMAP. Visto che in eMAP non esiste una rubrica di registrazione specifica relativa a Hamas, non è possibile effettuare una valutazione statistica dei pertinenti divieti d’entrata. 4. La rete internazionale di Hamas si è concentrata sostanzialmente sulla politica e il finanziamento. Tuttavia, negli ultimi anni alcuni leader di Hamas hanno incitato ad aggredire israeliani ed ebrei al di fuori di Israele e del territorio palestinese. A fine 2023 sono state arrestate diverse persone in Europa sospettate di avere legami con Hamas. Nei mesi di settembre e novembre 2025 sono state arrestate in Germania quattro persone sospettate di essere collegate ad Hamas e di essere coinvolte nella preparazione di attentati. Hamas ha negato qualsiasi rapporto con le persone arrestate. I legami tra queste persone e Hamas non sono ancora chiari. 5. All’inizio della procedura d’asilo i richiedenti l’asilo vengono controllati nelle banche dati nazionali e internazionali. Il sistema d’informazione Schengen (SIS) e il sistema d’informazione di Interpol contengono categorie specifiche per l’identificazione di persone sospettate di terrorismo.Se nel corso della procedura d’asilo emergono informazioni su legami con Hamas o altri collegamenti con il terrorismo, i dossier sono trasmessi al SIC per esame ed eventualmente per l’adozione di misure. Vengono sistematicamente sottoposti al SIC anche i dossier sull’asilo di richiedenti originari di determinati Paesi che soddisfano i criteri supplementari di un elenco non pubblico secondo l’articolo 20 capoverso 4 della legge federale sulle attività informative (RS 121). 6. Per identificare le persone si fa ricorso al confronto di dati biometrici e alfanumerici, alla verifica dell’autenticità di documenti d’identità e all’analisi dei supporti di dati allo scopo di determinare la provenienza e l’itinerario di viaggio. Sul piano legale, l’analisi dei supporti di dati serve a preparare la decisione sull’asilo e l’eventuale allontanamento, non a sventare pericoli con misure di polizia. In caso di indizi di sospetto terrorismo, la SEM è tenuta a informarne le autorità di polizia e il SIC.