Lexipedia

25.4615 · Interpellanza · 2025-12-17

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Gli articoli 135 e 197 del Codice penale vietano espressamente di rendere accessibili a minorenni contenuti violenti o pornografici. Nonostante questa situazione giuridica, i contenuti pornografici su Internet continuano a essere facilmente accessibili per loro. I sistemi di verifica dell’età sono generalmente inefficaci, poiché si basano su semplici autodichiarazioni. Oggi i bambini e i giovani possono accedere senza alcun controllo a pornografia dura e a rappresentazioni di atti di cruda violenza.

Con l’introduzione dell’e-ID, recentemente accettata dal Popolo svizzero, sarà presto disponibile uno strumento rispettoso della protezione dei dati che consentirà finalmente di limitare l’accesso a livello tecnico. Ci si può quindi aspettare che la protezione dell’infanzia e della gioventù su Internet non fallisca più a causa della mancanza o dell’inattendibilità dei controlli dell’età. Non vi sarà infatti più alcun motivo valido per cui i fornitori di contenuti per adulti non debbano dotare i propri siti Internet di un sistema di controllo dell’età affidabile. Uno degli argomenti espressamente avanzati a sostegno dell’e-ID era proprio quello di consentire tali controlli per i siti Internet per adulti.

Considerato quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  • Quali passi concreti (misure, basi giuridiche, competenze e tempistiche) intende compiere per garantire quanto prima l’applicazione efficace della legislazione vigente in materia di protezione dell’infanzia e della gioventù su Internet?

  • In questo contesto, cosa si aspetta dai Cantoni – che in qualità di autorità di esecuzione del diritto penale sono responsabili dell’attuazione dei menzionati articoli di legge – e in che modo la Confederazione intende sostenere e coordinare tale esecuzione?

  • Tralasciando i succitati fornitori di contenuti per adulti, come si possono obbligare i fornitori di prestazioni Internet (come Swisscom) e i fornitori di servizi online (come Google) ad attivare come impostazione predefinita i filtri dei contenuti per la protezione dei minori e a disattivarli soltanto dopo un’affidabile verifica dell’età?

Stellungnahme des Bundesrates

La protezione dei minori da contenuti online potenzialmente nocivi per il loro sviluppo è sancita dalla legge federale sulla protezione dei minori nei settori dei film e dei videogiochi (RS 446.2) quale obiettivo principale del Consiglio federale. I fornitori, incluse le piattaforme che mettono a disposizione contenuti pornografici, sono tenuti per legge a effettuare controlli dell’età. Il 18 febbraio 2026 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato Gugger 25.4892 «Pornografia online. Migliorare la protezione dei minori mediante verifica obbligatoria dell’età (p. es. tramite l’e-ID)» . Nel quadro dell’elaborazione del rapporto illustrerà le misure adottate e individuerà eventuali lacune. Va tuttavia rilevato che nel settore in questione l’applicazione della legge rappresenta una vera e propria sfida. Il Consiglio federale è già stato incaricato di porre rimedio a questa situazione con l’adempimento della mozione Glättli 18.3306 «Rafforzare l’applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete». 2. Conformemente all’articolo 123 della Costituzione federale (RS 101), la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione (cpv. 1), mentre l’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono, in linea di principio, ai Cantoni (cpv. 2). Questi ultimi devono perseguire i reati commessi, giudicarli ed eseguire le sentenze penali pronunciate. Spetta alle autorità penali competenti per l’applicazione del diritto, segnatamente ai tribunali, valutare se un comportamento debba essere considerato come un’azione che «rende accessibile» e pertanto punito ai sensi degli articoli 135 e/o 197 del Codice penale (RS 311.0). Va osservato che ostacoli concreti all’accesso a determinati contenuti possono essere in contrasto con il principio della messa a disposizione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le avvertenze che possono essere disattivate con un semplice clic o una limitazione dell’accesso ai soli utenti adulti registrati, senza verifica della data di nascita indicata, non bastano per impedire ai minori di 16 anni di accedere a contenuti pornografici su Internet (cfr. DTF 131 IV 64 consid. 10.3 pag. 71; sentenza del Tribunale federale 6S.26/2005 del 3 giugno 2005 consid. 3.1). 3. Con la legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) e le relative ordinanze, la Confederazione disciplina in particolare i fornitori di servizi di telecomunicazione e di accesso a Internet (ma non altri attori della catena di comunicazione). Secondo le disposizioni in vigore, non è possibile né consentito controllare Internet nella sua totalità per visionare e verificare che i contenuti siano adatti ai minori, poiché ciò violerebbe il segreto delle telecomunicazioni. L’articolo 46a LTC e gli articoli 89a e 41 capoverso 4 dell’ordinanza sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1) prevedono tuttavia misure per la protezione dei bambini e dei giovani. I fornitori di servizi di telecomunicazione e di accesso a Internet informano i propri clienti sulle possibili misure in materia di protezione dell’infanzia e della gioventù e offrono loro consulenza su come utilizzarle. Tra le varie misure vi sono la consulenza nei punti vendita e le informazioni sui siti Internet dei fornitori riguardo ai filtri di protezione per i minori e alle modalità di blocco (app, strumenti e accorgimenti tecnici di carattere generale). Incombe ai detentori dell’autorità parentale adottare misure di protezione o farsi assistere dai fornitori in tal senso. Inoltre, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono bloccare l’accesso ai servizi a valore aggiunto per i clienti o gli utenti principali che non hanno ancora compiuto 16 anni. I servizi a valore aggiunto con contenuti erotici o pornografici non devono poter essere sbloccati. La mozione Bulliard 24.4020 «Non tollerare l’hosting di pornografia infantile in Svizzera», accolta da entrambe le Camere, mira a obbligare per legge i fornitori di servizi di hosting e cloud a informare i loro clienti sulle possibilità di notificare pornografia infantile, a segnalare alle autorità di perseguimento penale contenuti pedocriminali e a bloccare tali contenuti.