25.4622 · Interpellanza · 2025-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LEne singoli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio e gli impianti solari ed eolici costituiscono un interesse nazionale. La questione dell’interesse nazionale ha un peso determinante sia sulla possibilità che tali impianti vengano realizzati che sulla durata del processo di autorizzazione.
Gli articoli 8–9a OEn stabiliscono le dimensioni minime che questi impianti devono avere per essere considerati di interesse nazionale. Per i nuovi impianti solari la soglia è di 5 GWh di produzione invernale. Le nuove centrali ad accumulazione sono considerate di interesse nazionale a partire da 10 GWh di produzione annua, ovvero circa 4 GWh di produzione invernale nei mesi da ottobre a marzo.Le nuove centrali ad acqua fluente e le nuove centrali eoliche devono produrre rispettivamente 20 GWh all’anno. In termini di produzione invernale, ciò corrisponde a 7 GWh per le centrali ad acqua fluente e a 13 GWh per quelle eoliche.
In Svizzera vi è un forte interesse per una maggiore produzione di energia elettrica in inverno. Tuttavia i valori soglia che determinano l’interesse nazionale per le diverse tecnologie non riflettono l’interesse per la produzione di energia elettrica invernale. In effetti, le centrali eoliche che producono due terzi della loro energia elettrica in inverno devono generare da due a tre volte più energia elettrica invernale rispetto alle centrali idroelettriche e agli impianti solari per costituire un interesse nazionale. Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Qual è il potenziale di produzione di energia elettrica (invernale) dell’energia eolica in Svizzera?
Quale ruolo svolge l’energia eolica nella produzione di energia elettrica nei Paesi limitrofi (in particolare in inverno) rispetto ad altre energie rinnovabili e tecnologie convenzionali?
Il Consiglio federale ritiene che il potenziamento di grandi impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili debba avvenire principalmente a favore della produzione di energia elettrica invernale?
Condivide il parere secondo cui i valori soglia che determinano l’interesse nazionale in relazione alla produzione invernale comportino uno svantaggio per le centrali eoliche?
È disposto a riesaminare il valore soglia che determina l’interesse nazionale per gli impianti eolici e a fissarlo allo stesso livello di quello per gli altri importanti impianti energetici (energia idroelettrica ed energia solare)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo lo studio «Windpotenzial Schweiz 2022» (disponibile soltanto in tedesco) dell’Ufficio federale dell’energia (UFE), in Svizzera si potrebbero teoricamente produrre fino a 29,5 terawattora (TWh) di elettricità, di cui tra 16,3 e 20,5 TWh nel semestre invernale. 2. Le percentuali relative alle principali fonti di energia elettrica rispetto alla produzione totale nel semestre invernale 2024/2025 nei Paesi confinanti e nell’Unione Europea (UE) sono le seguenti nel confronto con la Svizzera (cfr. www.energy-charts.info):Svizzera: energia idroelettrica 51 %, energia nucleare 39 %, energia solare 5 %, energia eolica 0,3 %;UE: energia nucleare 26 %, energia eolica 20 %, gas naturale 16 %, carbone ed energia idroelettrica 12 % ciascuno, energia solare 6 %;Germania: energia eolica 32 %, carbone 28 %, gas naturale 15 %, energia idroelettrica 4 %, energia solare 6 %; Francia: energia nucleare 71 %, energia idroelettrica 11 %, energia eolica 9 %, gas naturale 5 %, energia solare 3 %;Italia: gas naturale 52 %, energia idroelettrica 14 %, energia eolica 11 %, carbone 2 %, energia solare 9 %;Austria: energia idroelettrica 45 %, gas naturale 26 %, energia eolica 17 %, energia solare 6 %. 3. Da circa 25 anni durante i mesi invernali la Svizzera ha bisogno di importare energia elettrica. La possibilità che l’energia eolica possa contribuire in modo significativo a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento in inverno dipende dalla capacità dei progetti eolici di ottenere un consenso sempre più ampio e di essere realizzati. 4. e 5. I valori soglia per l’interesse nazionale relativi alle singole tecnologie sono stati stabiliti dal Consiglio federale in momenti diversi. Per l’energia eolica, dalla revisione nel 2018 della legge sull’energia (LEne; RS 730) si applica la soglia di 20 gigawattora (GWh) di produzione annua, mentre nel caso dell’energia solare quella di 5 GWh di produzione di energia elettrica invernale in vigore dal 2025. Una soglia più bassa per il raggiungimento dell’interesse nazionale per l’energia eolica comporterebbe un maggior numero di progetti con solo uno o due impianti eolici. Ciò non sarebbe in linea con il principio di pianificazione P1 della Concezione energia eolica (www.are.admin.ch > Energia eolica), che mira a una concentrazione territoriale degli impianti. Il Consiglio federale non ritiene attualmente necessario adeguare il valore soglia che determina l’interesse nazionale per l’energia eolica.