25.4769 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della Costituzione federale con cui la Confederazione prescrive ai Cantoni di prevedere nelle loro leggi scolastiche il divieto, per i minori di 16 anni, di indossare capi d’abbigliamento e copricapi manifestamente religiosi.
Begründung
Nella sentenza DTF 142 I 49, il Tribunale federale ha constatato che un divieto di indossare capi d’abbigliamento religiosi nelle scuole pubbliche è inammissibile senza un’esplicita base costituzionale, poiché costituisce una grave ingerenza nella libertà di credo secondo l’articolo 15 Cost. Nel suo rapporto del 22 ottobre 2025 sul porto del velo nelle scuole pubbliche, il Consiglio federale giunge alla conclusione che un divieto di questo tipo sarebbe ammissibile se previsto da una pertinente base costituzionale. La Costituzione deve pertanto introdurre una disposizione che obblighi i Cantoni a sancire nelle loro leggi scolastiche il divieto, per i minori di 16 anni, di indossare indumenti e copricapi manifestamente religiosi. Questo divieto deve riguardare unicamente capi d’abbigliamento che esprimono un'appartenenza o un messaggio palesemente religioso, senza tangere la libertà di credo in ambito privato.
Il divieto di indossare capi d’abbigliamento religiosi durante le lezioni serve a proteggere il bene del minore, la parità di trattamento e la neutralità religiosa delle scuole pubbliche. Impedisce che i minori subiscano pressioni familiari o sociali che li inducano a mostrare la loro identità religiosa attraverso il loro modo di vestire, e rafforza la scuola quale spazio neutrale in cui tutti i minori possono imparare e svilupparsi in modo paritario.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha trattato a più riprese la questione del porto di simboli e capi d’abbigliamento religiosi. Nel suo rapporto del 16 dicembre 2022 in adempimento del postulato 22.4559 Binder-Keller (de Quattro), è giunto alla conclusione che non è necessario legiferare a livello costituzionale sul porto del velo da parte delle allieve nelle scuole pubbliche. Ha osservato che la scuola può adempiere la sua funzione integrativa e garantire uguaglianza e pari opportunità anche senza vietare simboli religiosi (www.news.admin.ch > Comunicato stampa del Consiglio federale del 22 ottobre 2025 > Il Consiglio federale si oppone al divieto del velo nelle scuole pubbliche, n. 4 del rapporto). Anche nel suo rapporto del 9 giugno 2017 in adempimento del postulato 13.3672 del consigliere nazionale Thomas Aeschi, ha esaminato la questione dei simboli religiosi indossati nelle scuole, tra cui il velo. A tal fine si è basato su un’analisi della legislazione federale, della giurisprudenza del Tribunale federale e degli interventi presentati nei Cantoni nonché su dati empirici e su uno studio di diritto comparato. Non ha ravvisato alcuna necessità di legiferare a livello federale. Spetta ai Cantoni legiferare in ambito religioso. Ha constatato che questo approccio federalista in ambito religioso è profondamente radicato in Svizzera e ha dato complessivamente buoni risultati. A suo avviso, di norma le autorità cantonali e comunali e le istituzioni sono in grado di trovare soluzioni praticabili e adeguate alla situazione. Si è detto convinto che l’attuale concezione federalista del diritto in materia, che permette ai Cantoni di elaborare regolamentazioni in materia di affissione e porto di simboli religiosi nel rispetto della libertà di credo e di coscienza garantita dalla Costituzione, è preferibile a normative federali uniformi (www.news.admin.ch > Comunicato stampa del Consiglio federale del 9 giugno 2017 > Simboli religiosi: nessuna necessità di legiferare, n. 4 del rapporto). Anche l’organizzazione non governativa «Rete svizzera diritti del bambino» ritiene che soluzioni differenziate e un’attenta valutazione dei singoli casi, fondate sulla partecipazione piuttosto che su divieti, siano più conformi al bene del minore e alla Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107), ratificata dalla Svizzera, e contribuiscano maggiormente a garantire i diritti dei minori rispetto a norme generali in materia di abbigliamento (www.netzwerk-kinderrechte.ch > newsletter > Une interdiction du voile dans les écoles ne répond à aucun besoin). Una regolamentazione nel senso della mozione solleverebbe complesse questioni definitorie: sarebbe necessario stabilire quali indumenti qualificare come «manifestamente religiosi», se includere anche capi d’abbigliamento legati a tradizioni culturali e se considerare come capi d’abbigliamento anche i simboli religiosi e a partire da quale dimensione (vistosità), il che potrebbe portare all’atto pratico a discussioni sterili, poco utili per il bene del minore. Il Consiglio federale non vede vantaggi nell’integrare la Costituzione federale (Cost.; RS 101) con un divieto che costituirebbe un’ingerenza nelle consolidate competenze cantonali nel settore scolastico (art. 62 Cost.) e nell’organizzazione dei rapporti tra Stato e comunità religiose (art. 3 e 72 cpv. 1 Cost.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.