Incoerenze fra l’estensione dell’elenco degli OGM autorizzati e la pubblicazione dei controlli cantonali
25.4784 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La domanda 24.7074 ha espresso preoccupazione per la mancata pubblicazione, dal 2022, dei dati dei controlli ufficiali sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle derrate alimentari.
Alcuni dati sono apparsi di recente nella dashboard dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Tuttavia, non è chiaro se questi dati riguardino tutti i controlli effettuati dai Cantoni o solo alcuni di essi.
Allo stesso tempo, si è assistito a una rapida evoluzione normativa nella direzione opposta: l’elenco degli OGM le cui tracce sono tollerate nell’alimentazione umana e animale è passato da cinque organismi nel 2022 ai 64 odierni, secondo l’allegato 2 dell’ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM), stato di luglio 2025.
Questa situazione solleva questioni relative alla trasparenza, alla priorizzazione delle risorse e alla coerenza dell’azione pubblica in materia di sicurezza alimentare. In tale contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
I dati di tutti i Cantoni sono sistematicamente trasmessi e integrati nella dashboard dell’USAV?
Quando prevede di pubblicare in modo completo e regolare i dati dei controlli ufficiali sulla presenza di OGM nelle derrate alimentari?
Quali risorse tecniche, umane o organizzative mancano attualmente all’USAV per poter adempiere al suo mandato di raccolta, analisi e pubblicazione di questi dati?
Quale processo di valutazione scientifica ha permesso, nel giro di due anni, di autorizzare più di sessanta OGM supplementari per uso alimentare?
Quali risorse (competenze interne, mandati esterni, budget, personale) sono state mobilitate per garantire la qualità, l’indipendenza e il rigore scientifico di queste valutazioni?
L’articolo 3 ODerrGM stabilisce che l’USAV deve stilare un rapporto per tutte le autorizzazioni. Questi rapporti sono stati stilati per le nuove autorizzazioni? Sono disponibili?
Qual è il messaggio che il Consiglio federale invia all’opinione pubblica quando omette di pubblicare in modo trasparente i risultati dei controlli, estendendo al contempo l’elenco degli OGM tollerati?
Agendo in questo modo non si rischia di minare la fiducia dei consumatori nel sistema di sicurezza alimentare svizzero?
Stellungnahme des Bundesrates
1.–3. Le informazioni sugli organismi geneticamente modificati (OGM) pubblicate sulla dashboard dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) rappresentano attualmente soltanto una parte delle analisi ufficiali effettivamente svolte dai Cantoni. Nonostante la trasmissione dei dati sia stata automatizzata nel 2021, alcune analisi non sono ancora incluse nei dati pubblicati. Ciò è riconducibile in particolare ai miglioramenti ancora in sospeso delle interfacce tra i sistemi e all’inserimento non uniforme dei dati nei sistemi d'informazione dei laboratori cantonali. L’USAV lavora a stretto contatto con le autorità cantonali per portare a termine questi miglioramenti tecnici e garantire, a lungo termine, una trasmissione dei dati completa, armonizzata e di alta qualità, presupposto di base per una pubblicazione regolare ed esaustiva. A causa delle limitate risorse disponibili e della diversità dei sistemi cantonali, è necessario dare priorità a determinati compiti nell’ambito del mandato di raccolta, analisi e pubblicazione dei dati. Nel 2026 si continuerà a lavorare per migliorare il numero e la qualità delle analisi trasmesse il più rapidamente possibile. 4. e 6. È importante distinguere tra l’autorizzazione all’immissione sul mercato di derrate alimentari considerate OGM, che contengono tali organismi o che derivano da questi ultimi, e la tolleranza della presenza involontaria di questo materiale senza autorizzazione. Un rapporto ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM; RS 817.022.51) è richiesto solo in caso di autorizzazione. La sessantina di OGM citati nell’interpellanza sono piante geneticamente modificate. In Svizzera non è stato autorizzato il loro uso nelle derrate alimentari; sono tollerate solo come contaminazione involontaria in quantità limitata. Questa tolleranza è soggetta a diverse condizioni severe per garantire che non vi siano pericoli per la salute umana o l’ambiente (art. 32 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02] e art. 6 ODerrGM). In caso di contaminazione involontaria con queste piante tollerate, purché siano soddisfatte le condizioni illustrate sopra, il carico non deve essere restituito o smaltito, il che sarebbe una misura sproporzionata. Il carico è considerato idoneo all’immissione sul mercato svizzero, in conformità al principio di tolleranza. 5. Le autorità competenti hanno sviluppato processi di valutazione efficienti, che consentono di prendere decisioni più rapide. Poiché la maggior parte delle piante presenti nell’elenco dei materiali tollerati (all. 2 ODerrGM) è stata sottoposta a una valutazione preventiva da parte di un’autorità estera paragonabile ai requisiti svizzeri, le risorse necessarie in questo settore particolare sono modeste e coperte da quelle disponibili. 7. e 8. La pubblicazione completa e regolare dei dati dipende dalla ricezione completa delle informazioni trasmesse dai Cantoni, che vengono armonizzate e consolidate per garantire l’affidabilità e la coerenza dei dati pubblicati. Come indicato nella risposta alle domande 1.–3., i lavori proseguiranno nel 2026 in modo da poter pubblicare, per quanto possibile, tutti i dati dei Cantoni. La diversità delle possibili contaminazioni da OGM è in realtà aumentata effettivamente a causa dell’incremento del numero di piante OGM autorizzate a livello mondiale. L’estensione dell’elenco dei materiali tollerati (all. 2 ODerrGM) è in linea con gli sviluppi del mercato mondiale. Come descritto sopra, le piante geneticamente modificate possono essere inserite nell’elenco sopracitato (all. 2 ODerrGM) soltanto se è possibile escludere qualsiasi pericolo per la salute e l’ambiente, in modo da garantire la sicurezza dei consumatori. Se una derrata alimentare non è conforme ai requisiti di legge, le autorità di esecuzione cantonali la contestano e dispongono le misure necessarie.