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25.4804 · Mozione · 2025-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le necessarie modifiche a livello di legge e/o di ordinanza, nonché i principi in materia di esecuzione affinché, nel quadro di decisioni di risanamento o di misure di compensazione, lo smantellamento o la disattivazione di impianti idroelettrici esistenti e gestiti in conformità al diritto possano essere presi in considerazione soltanto se (1) non esistono alternative tecnicamente ed economicamente ragionevoli per raggiungere gli obiettivi e (2) le ripercussioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare in inverno, sono indicate in modo trasparente e ponderate in modo appropriato; inoltre occorre garantire che i contributi federali non creino falsi incentivi per ridurre la produzione garantita.

Begründung

Nel Cantone di Berna, nell’ambito del «Grimsel-Dialog», è stato concordato un pacchetto di misure che prevede, tra le altre cose, lo smantellamento della diga sulla Simme (centrale idroelettrica di Spiez), con costi di investimento stimati a circa 47 milioni di franchi nonché ulteriori perdite di produzione (in tot. ca. fr. 55 mio.) e una perdita annua di energia elettrica pari a circa 4–5 GWh.
Alla luce dell’obiettivo della politica energetica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, è necessario adottare una prassi che verifichi in modo sistematico la proporzionalità degli interventi di risanamento ecologico e delle misure di compensazione, che dia priorità alle alternative e che illustri le conseguenze per la sicurezza dell’approvvigionamento.

La diga sulla Simmen produce un’energia idroelettrica rispettosa del clima, uno dei pilastri fondamentali dell’approvvigionamento elettrico. L’energia idroelettrica è rinnovabile, affidabile, compatibile con l’inverno e in gran parte indipendente dall’estero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Già oggi, risanando impianti idroelettrici, va tenuto conto degli obiettivi di politica energetica in materia di promozione delle energie rinnovabili (art. 39a cpv. 2 lett. e nonché art. 43a cpv. 2 lett. e della legge federale sulla protezione delle acque [LPAc; RS 814.20]). La disattivazione di un impianto è possibile soltanto in casi eccezionali e deve in ogni caso essere proporzionata. Inoltre, può avvenire soltanto con il consenso del titolare. Per quanto riguarda le ulteriori misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio da prevedere per i progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione conformemente all’articolo 9a cpv. 3 lett. e della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), finora non vi è una prassi consolidata. Si ritiene che per queste misure vi sia maggiore margine di manovra che per le misure di sostituzione e ripristino di cui all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), il che si riflette anche nell’articolo 9aquater dell’ordinanza sull’energia (OEn; RS 730.01; cfr. rapporto esplicativo concernente la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili – Modifica dell’ordinanza sull’energia, 20.11.2024, pag. 14 seg.). L’elaborazione delle misure di compensazione nell’ambito dei progetti di cui all’allegato 2 LAEl avviene in collaborazione tra i promotori del progetto, le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni, le associazioni e altri soggetti interessati dal progetto. Il Cantone adotta poi le misure in via definitiva. Prima che il Cantone decida in merito a progetti di risanamento conformemente all’articolo 10 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0), deve consultare l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) in relazione all’efficacia e alla proporzionalità economica delle misure di risanamento. Senza questa verifica da parte dell’UFAM, il titolare della centrale idroelettrica non avrebbe la possibilità, prevista all’articolo 28 OEn, di presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi. L’indennizzo di cui all’articolo 34 della legge sull’energia (LEne; RS 730.0) è finanziato dal Fondo per il supplemento rete. In tale contesto, il Consiglio federale ritiene ampiamente adempiuto quanto richiesto dalla mozione. In particolare, fa notare che l’UFAM non si è ancora espresso definitivamente sullo smantellamento della diga sulla Simme e valuterà la proporzionalità di tale misura rispetto ad altre.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.