25.4837 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Domande al Consiglio federale:1. Correzione delle decisioni errate dell’Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali (OTMA SA)
a. Come intende procedere per verificare e correggere le decisioni errate?
b. Chi è autorizzato ad avviare una procedura di correzione (associazioni specialistiche, singoli fornitori di prestazioni, assicuratori ecc.), entro quali termini e secondo quali requisiti formali?
c. Come valuta le lacune o le ambiguità dei meccanismi di protezione giuridica e di correzione in caso di regolamentazioni sui valori intrinseci oggettivamente ingiustificate? In che modo intende colmare tali lacune?
2. Partecipazione e protezione giuridica delle associazioni specialistiche
a. Quali diritti di partecipazione spettano alle associazioni mediche specialistiche nell’elaborazione e nella modifica delle strutture tariffali ambulatoriali?
b. Come valuta la richiesta di non consentire la modifica dei valori intrinseci che riguardano la responsabilità specialistica di intere discipline senza previa consultazione delle associazioni specialistiche?
c. Di quali rimedi giuridici dispongono le associazioni specialistiche e i fornitori di prestazioni se ritengono che le regolamentazioni sui valori intrinseci violino il diritto federale?
d. Alla luce dell’articolo 29a della Costituzione federale, reputa sufficiente questa configurazione delle vie legali?
3. Eventuale necessità di intervento sul piano legislativo
a. Come intende precisare le basi legali in merito all’assegnazione, al controllo e alla correzione dei valori intrinseci qualitativi (in particolare art. 43 segg. e 47a LAMal e disposizioni d’esecuzione)?
Begründung
L’OTMA SA, organizzazione competente per lo sviluppo delle strutture tariffali ambulatoriali secondo l’articolo 47a LAMal, ha il mandato di occuparsi dell’elaborazione, dell’ulteriore sviluppo, dell’adeguamento e della manutenzione delle strutture tariffali ambulatoriali. Svolge dunque un compito di diritto pubblico, pur essendo organizzata secondo il diritto privato. Nell’ambito dell’adeguamento dei valori intrinseci annunciato dall’OTMA SA per il 2027, pare che le sue competenze e quelle della Federazione dei medici svizzeri non siano chiarite in modo definitivo, il che comporta errori e, talvolta, ambiguità. Al contempo, la partecipazione delle associazioni specialistiche non è disciplinata in modo soddisfacente. Questo nonostante l’OTMA SA sia tenuta, sulla base del proprio statuto e della propria funzione legale, a rispettare quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge (in particolare art. 43 segg. e 47a LAMal) per la definizione delle strutture tariffali ambulatoriali e a garantire i meccanismi di partecipazione delle associazioni mediche specialistiche.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale attribuisce un’importanza particolare allo sviluppo continuo del nuovo sistema tariffale globale (composto da TARDOC e degli importi forfettari nel settore ambulatoriali) come pure all’eliminazione delle sue lacune. Il 5 novembre 2025 ha già dato seguito alla richiesta dei partner tariffali di apportare modifiche persino prima dell’entrata in vigore del sistema tariffale il 1° gennaio 2026, e ulteriori adeguamenti dovranno ancora essere effettuati nel quadro dell’autonomia tariffale sancita dalla legge. In quest’ottica, il Consiglio federale ha approvato il nuovo sistema tariffale globale per un periodo limitato di tre anni. L’Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali (OTMA SA) ha introdotto delle procedure di richiesta chiare volte a garantire lo sviluppo continuo del nuovo sistema tariffale globale. Nell’ambito della suddetta procedura, i membri di OTMA SA (FMH, H+, prio.swiss, CTM, CDS) hanno così la possibilità di richiedere modifiche e adeguamenti mirati. Nondimeno, spetta ai partner tariffali definire le modalità dell’organizzazione interna di OTMA SA e, se necessario, migliorarne la trasparenza. 2. Nell’ambito della procedura di richiesta di modifiche tariffale per la versione 2027 del nuovo sistema tariffale, avviata nella primavera del 2025, sono state presentate numerose richieste alla OTMA SA, riguardanti in particolare l’adeguamento dei valori intrinseci. Tali richieste sono attualmente all’esame del gruppo di lavoro «Modalità di applicazione e interpretazione tariffale regolamentare» all’interno dell’OTMA SA. Questo gruppo, composto da rappresentanti dei partner tariffali, compresi i fornitori di prestazioni, è incaricato dello sviluppo, della correzione e del chiarimento di vari aspetti inerenti ai valori intrinseci qualitativi. Il Consiglio federale attende che eventuali incoerenze riguardanti i valori intrinseci qualitativi vengano corrette nel contesto di tali lavori. Inoltre, il Consiglio federale ha già invitato a più riprese i partner tariffali a coinvolgere maggiormente le società mediche specialistiche nell’ulteriore sviluppo del sistema tariffale globale. Tuttavia, conscio che ogni modifica tariffale comporta incertezze ed effetti imprevisti, il Consiglio federale invita tutte le parti interessate a dar prova di buona volontà e spirito di collaborazione. 3. Il Consiglio federale ritiene che non sia necessario formulare nuove disposizioni in materia di qualifiche. I requisiti relativi alle qualifiche e alla formazione dei fornitori di prestazioni e del personale medico sono già precisati nel quadro giuridico generale in materia, in particolare nell’articolo 58g dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e nell’allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31). Come per TARMED, i partner tariffali del nuovo sistema tariffale globale hanno convenuto dei valori intrinseci qualitativi relativi ai medici per ciascuna posizione tariffale. Tali valori intrinseci sono definiti sulla base dei titoli di perfezionamento, delle formazioni approfondite e degli attestati di formazione complementare dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) e definiscono le condizioni che un medico responsabile deve soddisfare per poter fatturare le proprie prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). L’obiettivo è consentire un’applicazione delle tariffe conforme ai requisiti legali. Secondo l’articolo 43 capoverso 2 lettera d della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), a titolo eccezionale i valori intrinseci possono inoltre sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni a condizioni più severe, al fine di garantirne la qualità.