26.1003 · Interrogazione · 2026-03-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Come valuta il Consiglio federale, dal punto di vista odierno, il meccanismo della partecipazione al plusvalore secondo l’articolo 206 CC? Considerando in particolare che l’applicazione dell’articolo 206 CC nelle procedure di divorzio, soprattutto in caso di immobili con finanziamenti misti (prelievi anticipati dalla cassa pensioni, acconti sulla quota ereditaria, ristrutturazioni con fondi propri/acquisti di entrambi i coniugi), comporta regolarmente elevate spese giudiziarie e di accertamento, ritiene tuttora attuale l’idea legislativa alla base di questa norma (ossia garantire la tutela del coniuge che investe e fornire un quadro del finanziamento comune)?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 181 e 196 segg. del Codice civile [CC; RS 210]), i patrimoni dei coniugi rimangono in linea di massima separati durante il matrimonio. Solo in caso di scioglimento del regime dei beni, ad esempio in seguito a divorzio o decesso di un coniuge, interviene un meccanismo minuzioso e uniforme per compensare gli investimenti effettuati e i plusvalori e deprezzamenti congiunturali tra i vari beni del singolo coniuge (art. 209 CC) e tra quelli dei due coniugi (art. 206 CC). La partecipazione al plusvalore secondo l’articolo 206 CC tiene conto della solidarietà coniugale, che spesso vede un coniuge rinunciare, nell’interesse dell’altro, a ottenere un compenso. In caso di scioglimento del regime dei beni, la normativa impedisce quindi l’erosione del patrimonio del coniuge rimasto senza compenso a favore dell'altro, prevedendo una compensazione tra i coniugi a titolo di solidarietà coniugale (cfr. in merito anche Hausheer/Reusser/Geiser, Commentario bernese, 1992, n. 6 segg. ad art. 206 CC). Questo principio, inerente al sistema attuale, è incontestato. Oltre al plusvalore, in caso di liquidazione occorre chiarire come è stato finanziato un bene, poiché va definito anche il valore nominale dell’investimento. Eventuali costi di accertamento sono dovuti a questa verifica. Il regime della partecipazione agli acquisti contempla inoltre norme probatorie (art. 200 CC) che servono a chiarire la situazione in sede giudiziaria. Spetta ai coniugi informarsi preventivamente in merito alla sorte degli investimenti effettuati documentandoli in modo da poter presentare prove in sede processuale. Ecco perché è difficile comprendere in che modo la partecipazione al plusvalore ai sensi dell’articolo 206 CC possa causare elevati costi di accertamento e giudiziari.
Il Consiglio federale continua pertanto a ritenere attuale ed essenziale quanto stabilito all’articolo 206 in materia di partecipazione al plusvalore. Non vede motivo di mettere in discussione il meccanismo coerente di plusvalore e deprezzamento nel regime di partecipazione agli acquisti.