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26.3031 · Interpellanza · 2026-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nel quadro dell’attuazione della nuova legge sulle dogane, il Consiglio federale è disposto a includere imperativamente nelle ordinanze esecutive relative al traffico di perfezionamento attivo i seguenti parametri per i latticini di base?

- Tutte le domande vengono sottoposte alle organizzazioni interessate, alle quali viene concesso un termine adeguato per prendere posizione.

- Il rilascio di un’autorizzazione è sempre legato un esame della plausibilità (qualità, quantità, prezzo di consegna ecc.).

- A parità di prezzo, qualità e disponibilità, nella valutazione delle autorizzazioni va data priorità ai latticini di base di origine svizzera.

- Le autorizzazioni vanno rilasciate per un periodo massimo di sei mesi.

- Le organizzazioni interessate vengono informate al riguardo e ricevono la documentazione relativa alla decisione di autorizzazione.

Begründung

Il Parlamento ha approvato la nuova legge sulle dogane in occasione della votazione finale del 20 giugno 2025. Questa stabilisce, in particolare, i parametri relativi al traffico di perfezionamento attivo dei prodotti agricoli di base. La data dell’entrata in vigore non è ancora nota (è prevista presumibilmente per il 2028). Nel frattempo, le pertinenti ordinanze esecutive saranno poste in consultazione. Considerate le difficoltà che stanno attraversando alcuni mercati agricoli, è fondamentale che le carenze del sistema attuale vengano prese in considerazione sin da subito nel quadro dell’elaborazione delle nuove ordinanze esecutive, al fine di migliorare la situazione. L’obiettivo è rafforzare la posizione della Svizzera quale sede di produzione e trasformazione.

Pertanto, una regolamentazione analoga all’attuale articolo 165a dell’ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01), che costituisce di fatto una «discriminazione interna» nei confronti dei latticini di base di origine svizzera, non sarebbe giustificabile nel contesto attuale. In futuro sarà comunque necessario prevedere una procedura di consultazione, corredata da una decisione di valutazione da parte dell’Amministrazione. In caso di equivalenza, la preferenza va data ai prodotti indigeni. Tenendo conto della produzione stagionale di latte e, in particolare, della volatilità del mercato, è fondamentale che le autorizzazioni in questo settore siano rilasciate, di regola, per un periodo massimo di sei mesi. È inoltre importante garantire maggiore trasparenza, informando e documentando d’ufficio le organizzazioni interessate in merito alla decisione di autorizzazione e concedendo loro, se del caso, il diritto di ricorso.

Alla luce di questi parametri, il Consiglio federale fornisce un contributo importante alla stabilità, alla trasparenza del mercato e alla resilienza dei sistemi, senza imporre un onere finanziario supplementare alla Confederazione. Il chiarimento di questi aspetti garantirà una maggiore trasparenza per tutti gli operatori del settore.

Stellungnahme des Bundesrates

Con l’entrata in vigore del nuovo diritto doganale viene precisato il regime del perfezionamento attivo. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è tenuto a consultare gli ambienti interessati prima di rilasciare un’autorizzazione all’importazione di latte, latte scremato e frumento per il perfezionamento attivo (art. 29 cpv. 3 primo periodo della legge del 20 giugno 2025 sui compiti dell’UDSC; LUDSC; FF 2025 2035). Al termine di tale consultazione, inoltre, l’UDSC può informare gli ambienti interessati in merito alle autorizzazioni rilasciate o negate (art. 29 cpv. 4 LUDSC).In seguito alla consultazione, le autorizzazioni per l’importazione per il perfezionamento attivo possono essere rilasciate solo se non sono disponibili prodotti agricoli svizzeri, compresi quelli di base, dello stesso genere in quantità sufficiente o se lo svantaggio dovuto al prezzo tra la Svizzera e l’estero non può essere compensato con altri provvedimenti (art. 29 cpv. 2 LUDSC). Se i relativi latticini di base svizzeri sono disponibili allo stesso prezzo di quelli esteri, l’UDSC nega la domanda di autorizzazione.La durata dell’autorizzazione e le quantità ammesse sono stabilite dall’UDSC. In presenza di circostanze particolari, è possibile stabilire sia una durata più breve sia una quantità inferiore. A fronte della situazione di mercato straordinaria, ciò è già stato realizzato per alcune domande relative ai latticini di base nel quadro della procedura di consultazione.In futuro, il Consiglio federale potrà inoltre prevedere che l’UDSC informi o consulti gli ambienti interessati in merito ad altri prodotti agricoli, compresi quelli di base, prima di rilasciare un’autorizzazione all’importazione per il perfezionamento attivo. Le modalità e i termini sono disciplinati dal Consiglio federale nelle disposizioni delle ordinanze attualmente in fase di elaborazione. Nel quadro della consultazione pubblica, gli ambienti interessati potranno esprimere il proprio parere sulle previste disposizioni delle ordinanze.