Il veleno è sempre veleno. Procedure discutibili dal punto di vista del diritto istituzionale da parte del capo del DATEC nella mancata fissazione di valori limite per insetticidi altamente tossici
26.3039 · Interpellanza urgente · 2026-03-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Nel fiume Wyna presso Beromünster (LU), è stata rilevata una concentrazione di deltametrina, un insetticida altamente tossico, 4200 volte superiore al valore soglia ecotossicologico. Una concentrazione del genere può causare un avvelenamento delle acque, con conseguenze potenzialmente letali sugli organismi acquatici, tra cui insetti, gamberi di fiume e pesci. Sebbene le autorità lucernesi siano molto preoccupate, non possono disporre misure più incisive per proteggere le acque interessate né vietare l’impiego di deltametrina. Questo perché il sedicente ministro dei pesticidi Albert Rösti omette di fissare valori limite per questo insetticida e altri pesticidi altamente tossici, nonostante sia previsto dalla Costituzione e dalle leggi. Per questo motivo, il consigliere federale Albert Rösti è stato richiamato dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) ed esortato a emanare valori limite e a rispettare le leggi. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
La competenza di rinviare la fissazione di un valore limite spetta esclusivamente al capo del DATEC, sebbene si prevedano danni ingenti alle acque e, contemporaneamente, siano stati fissati valori limite per altre sostanze tossiche? Come devono essere tenuti in considerazione i risultati della consultazione degli uffici? Perché le obiezioni di natura legale dell’UFG sono state ignorate?
Qual è la posizione del Consiglio federale in merito al fatto che, nel caso di sostanze altamente tossiche come la deltametrina, in assenza di valori limite o in attesa che questi vengano fissati, ulteriori misure di protezione cantonali risultano bloccate? Prevede di rimediare in tal senso?
Esistono pesticidi meno tossici per i quali è possibile imporre condizioni più severe proprio perché esistono valori limite. Perché queste misure non vengono sfruttate anche per la deltametrina e altre sostanze? Il Consiglio federale prevede un adeguamento in tal senso?
Secondo l’articolo 9 capoverso 6 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), la competenza per garantire l’approvvigionamento indigeno, che giustifica la mancata fissazione dei valori limite, spetta all’intero Consiglio federale. Perché, in questo caso concreto, il capo del DATEC abusa delle proprie competenze e contravviene alle disposizioni di legge?
Apportare modifiche di ordinanza, in questo caso la fissazione di valori limite per sostanze altamente tossiche, in seguito a incontri personali con l’Unione Svizzera dei Contadini è conforme alla prassi giuridica e di consultazione corrente? Nel processo non dovrebbero essere coinvolte tutte le cerchie interessate?
Stellungnahme des Bundesrates
1 e 4) Secondo l’articolo 45 capoverso 5 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201) è competenza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) fissare nell’allegato 2 OPAc valori limite per pesticidi e altre sostanze. Una modifica dell’OPAc per la fissazione di nuovi valori limite ecotossicologici è stata sottoposta a consultazione fino al 12 marzo 2026. Questo progetto non soltanto è di grande importanza per la protezione delle acque, ma ha anche effetti rilevanti in ambiti politici al di fuori del DATEC. Per questo motivo, il DATEC ha sottoposto il progetto al Consiglio federale per l’avvio della procedura di consultazione. Il Consiglio federale, consapevole delle divergenze, ha deciso di fissare valori limite per sette principi attivi di pesticidi, rinunciando per il momento alla fissazione di nuovi valori limite per altri tre principi attivi, che restano indispensabili per l’agricoltura in quanto attualmente non esistono alternative. Il Consiglio federale persegue così l’obiettivo, da un lato, di rafforzare la protezione delle acque e, dall’altro, di non indebolire la produzione alimentare indigena. I tre principi attivi per i quali il Consiglio federale non propone valori limite ecotossicologici sono al momento indispensabili per l’agricoltura, poiché senza di essi non sarebbe possibile garantire una protezione sufficiente per colture importanti come verdure, colza e barbabietole da zucchero. 2 e 3) Non appena saranno disponibili alternative, il DATEC verificherà nuovamente la possibilità di fissare valori limite ecotossicologici per questi tre principi attivi. Anche se attualmente i Cantoni non possono adottare misure ai sensi dell’articolo 47 OPAc per questi tre principi attivi, vigono gli obblighi generali per la prevenzione di effetti pregiudizievoli sulle acque (art. 3 sull’obbligo di diligenza e art. 6 sul divieto di introduzione diretta o indiretta di sostanze che costituiscono un pericolo per le acque della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque [LPAc]; RS 814.20). I Cantoni possono inoltre contribuire alla riduzione dell’inquinamento delle acque, per esempio attraverso misure di consulenza. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) sta attualmente elaborando ulteriori misure di riduzione del rischio per la deriva e il dilavamento di prodotti fitosanitari che rappresentano un rischio elevato per gli organismi acquatici. 5) Come affermato dal Consiglio federale nella sua risposta all’interpellanza Flach 25.3176 «Occorre osservar il principio dell’uguaglianza giuridica nelle procedure di consultazione?», per progetti complessi è usuale adottare un processo a più fasi. Per il progetto è stata inoltre condotta una consultazione pubblica. Il Consiglio federale esaminerà i pareri pervenuti e prenderà una decisione definitiva in merito alla modifica di ordinanza presumibilmente entro la fine del 2026.