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RBP V. Obbligo di fatto, contributi differenziati e sospetto di intesa finanziaria tra PharmaSuisse e Tarifsuisse

26.3063 · Interpellanza · 2026-03-05

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

1. Il Consiglio federale conferma che, nella pratica, una farmacia che non aderisce alla RBP V non può più fatturare le sue prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS)?

2. Come valuta questa situazione alla luce del principio della libertà contrattuale?

3. Conferma l’esistenza di contributi differenziati (fr. 650 per i membri di PharmaSuisse e fr. 6500 per i non membri)?

4. Come giustifica una tale disparità di trattamento alla luce dei principi di concorrenza e di accesso non discriminatorio al sistema?

5. Come valuta l’accordo tra PharmaSuisse e Tarifsuisse dal punto di vista di un eventuale coordinamento o di un’eventuale intesa finanziaria che potrebbe limitare la concorrenza?

6. Quali analisi sono state condotte in relazione alle ripercussioni di questo meccanismo sui costi del sistema sanitario e sui premi degli assicurati?

Begründung

In assenza di un obbligo contrattuale generale, le convenzioni tariffali devono garantire un accesso non discriminatorio al mercato e rispettare i principi di economicità e concorrenza previsti dalla legge sull’assicurazione malattie. Con l’introduzione della RBP V per le farmacie, la situazione appare profondamente mutata. Secondo le informazioni disponibili, nella pratica le farmacie che non aderiscono al meccanismo RBP V non possono più fatturare le proprie prestazioni a carico dell’AOMS, il che equivale alla cessazione delle proprie attività. Questa situazione è simile a un obbligo contrattuale di fatto. L’attuazione della RBP V si basa su un accordo tra PharmaSuisse e Tarifsuisse, le cui condizioni finanziarie sollevano importanti interrogativi: per accedere al sistema, le farmacie che fanno parte di PharmaSuisse devono versare un contributo di 650 franchi, mentre ai non membri sono richiesti importi che possono raggiungere i 6500 franchi. Una tale disparità di trattamento produce un forte incentivo economico ad aderire all’organizzazione mantello e rischia di ostacolare l’accesso al mercato. Questa situazione porta a interrogarsi sull’esistenza di un coordinamento finanziario tra rappresentanti dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori che potrebbe limitare la libertà contrattuale e la concorrenza, con il rischio di ripercussioni inflazionistiche indirette sui costi a carico dell’assicurazione e, di riflesso, anche sui premi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i fornitori di prestazioni possono fatturare le prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie se soddisfano le condizioni d’autorizzazione di cui alla LAMal (art. 35 segg. LAMal). Se tali condizioni sono soddisfatte, gli assicuratori devono assumere i costi delle prestazioni erogate da fornitori di prestazioni autorizzati. Se una delle parti alla convenzione è una federazione, la convenzione vincola i membri della federazione soltanto se hanno aderito alla convenzione (art. 46 cpv. 2 LAMal). Di conseguenza, anche i non membri esercitanti nel territorio previsto dalla convenzione possono aderire a quest’ultima. I farmacisti sono quindi liberi di aderire alla convenzione tariffale nazionale RBP V, stipulata tra la Società svizzera dei farmacisti pharmaSuisse e l’associazione degli assicuratori-malattia svizzeri prio.swiss, anche se non sono membri di pharmaSuisse. I farmacisti possono inoltre stipulare una convenzione tariffale separata con uno o più assicuratori (art. 46 cpv. 1 LAMal). Se tale convenzione prevede una tariffa per singola prestazione o una tariffa forfettaria ambulatoriale, il suo contenuto si limita, in linea di principio, all’importo del valore del punto tariffale o alla definizione di una tariffa temporale. Questo perché le tariffe per singola prestazione e le tariffe forfettarie ambulatoriali devono basarsi sulla struttura tariffale approvata o stabilita a livello nazionale (art. 43 cpv. 5 LAMal). Se i fornitori di prestazioni e gli assicuratori non si accordano sulla convenzione tariffale, il governo cantonale competente stabilisce la tariffa (art. 47 LAMal). 3., 4., 5. e 6. Come menzionato, anche i non membri possono aderire a una convenzione tariffale stipulata da una federazione. La convenzione può prevedere un loro equo contributo alle spese per la sua stipulazione e per la sua esecuzione (art. 46 cpv. 2 LAMal). Nel dicembre del 2025, la citata convenzione tariffale sul valore del punto tariffale a livello nazionale per la struttura tariffale RBP V, stipulata tra pharmaSuisse e Tarifsuisse (dal 1° gennaio 2026, santéservices ag), è stata sottoposta per approvazione al Consiglio federale. La relativa domanda è attualmente al vaglio dell’Ufficio federale della sanità pubblica, competente in materia. Il Consiglio federale non si pronuncia sulle procedure di approvazione in corso.