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Criminalità organizzata e dramma di Crans-Montana. Misure da adottare, insegnamenti da trarre

26.3115 · Interpellanza · 2026-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

  • Condivide lo stupore in merito alle improvvise segnalazioni effettuate da varie banche nei giorni successivi all’incendio?

  • Conferma che queste segnalazioni non si basano su nuovi elementi emersi nei primi giorni di gennaio, ma semplicemente su un’analisi – effettuata per la prima volta – di informazioni e dati già disponibili?

  • Questo caso non evidenzia che la recente revisione della legge sul riciclaggio di denaro è troppo minimalista per quanto concerne i beni immobili quale mezzo di riciclaggio, poiché si applica unicamente a determinati casi di transazioni in contanti?

  • La collaborazione in materia di lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata è stata oggetto di discussioni con l’Italia in relazione al caso di Crans-Montana?

  • È stata avviata una cooperazione con la giustizia francese in relazione al caso di Crans-Montana?

  • fedpol dispone di risorse sufficienti per svolgere le indagini necessarie?

Begründung

I gestori del bar teatro dei tragici eventi della notte di Capodanno sembrano essere sempre più chiaramente legati alla criminalità organizzata. I media hanno infatti recentemente rivelato la scoperta di armi da fuoco corte e munizioni durante alcune perquisizioni. fedpol sta indagando su elementi concordanti secondo cui i fondi che hanno permesso l’acquisto e il rinnovo delle diverse proprietà dei gestori proverrebbero dal riciclaggio di denaro. I media hanno anche riportato ampiamente le precedenti condanne penali del principale gestore del bar.L’improvvisa comparsa di segnalazioni presso l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) nei giorni successivi al dramma è sorprendente. Induce a chiedersi se i comportamenti sospetti sarebbero stati segnalati in assenza dell’incendio. E mentre la collaborazione con le autorità italiane è già stata oggetto di ampi dibattiti a causa delle attese di un Paese che conta il secondo più grande numero di vittime, stupisce l’assenza di notizie in merito alla collaborazione con la giustizia francese.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Gli intermediari finanziari sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza e, di conseguenza, a sorvegliare le proprie relazioni d’affari in modo continuativo e basato sul rischio in virtù della legge sul riciclaggio di denaro (art. 2 segg. LRD; RS 955.0). Eventi come quello di Crans Montana o nuove informazioni possono condurre a un esame approfondito e, successivamente, a una comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). In particolare, occorre trasmettere una comunicazione di sospetto a MROS non appena sussiste un sospetto fondato concernente un fatto rilevante ai sensi della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Spetta al singolo intermediario finanziario considerare, sulla base delle circostanze concrete, se tale sospetto emerge da nuovi elementi o da una nuova valutazione di informazioni già disponibili. 3. Spetta al legislatore definire il quadro normativo federale in materia di lotta al riciclaggio di denaro. Le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro vengono costantemente riesaminate e, se necessario, rafforzate in maniera mirata, come è avvenuto di recente nel caso del disegno di legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e in occasione della revisione della LRD. In tale contesto, è stato abolito il valore soglia per le transazioni in contanti valide per i commercianti e il campo di applicazione della LRD è stato esteso ai consulenti. Gli intermediari finanziari sono già oggi soggetti ad ampi obblighi di diligenza e di accertamento, indipendentemente dal fatto che le transazioni presentino o meno un legame con beni immobili. 4-6. Il perseguimento penale relativo all’incendio di Crans Montana rientra nella competenza cantonale e, pertanto, visto il luogo in cui si è verificato l’evento, del Cantone del Vallese (cfr. art. 22 seg. e art. 31 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312.0]). Non essendo competente in materia, il Consiglio federale non può pronunciarsi nel merito. La giurisdizione federale, ossia la competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione, è disciplinata dall’articolo 23 e seguente CPP. Se nel corso di un’istruzione cantonale emergono indizi di un reato di competenza federale, in particolare in relazione alla criminalità organizzata, viene contattato il Ministero pubblico della Confederazione e le competenze sono definite secondo le norme del CPP (cfr. art. 26 CPP). L’Ufficio federale di polizia (fedpol) fornisce un sostegno specifico alle indagini su richiesta delle autorità giudiziarie cantonali competenti, in particolare nell’ambito di misure investigative internazionali. Tale sostegno è tuttavia offerto a titolo di prestazione e, nel caso di specie, su mandato della direzione del procedimento competente del Cantone del Vallese. La cooperazione con l’estero è retta dalle disposizioni legali applicabili in materia di assistenza giudiziaria internazionale (cfr. in particolare art. 54 segg. CPP).