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26.3131 · Mozione · 2026-03-16

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le basi legali necessarie affinché debba obbligatoriamente essere ordinata ed eseguita un’espulsione nei confronti degli stranieri criminali condannati a una pena detentiva di lunga durata (superiore a un anno), a prescindere che quest’ultima sia stata inflitta con o senza condizionale (parziale).

Begründung

In moltissimi casi l’espulsione obbligatoria (art. 66a CP) non è ordinata o eseguita nonostante siano stati commessi reati gravi.Le espulsioni sono ordinate dai giudici ed eseguite dalle autorità cantonali. Le espulsioni obbligatorie sono disposte solo nel 60 per cento dei casi (25.8113). La causa principale risiede nel disciplinamento dei casi di rigore, applicato in misura troppo ampia e in parte inflazionata, nonostante sia stato introdotto come eccezione per singoli casi molto specifici.Sono eseguiti solo poco meno di due terzi (63 %) delle espulsioni ordinate (SEM, 01.12.2025). Le differenze in materia d’esecuzione sono enormi: nei Cantoni di Glarona e Zugo è eseguito il 100 per cento delle espulsioni, nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel circa il 30 per cento.Non si può certo parlare di un’attuazione rigorosa dell’iniziativa espulsione (come sostenuto dall’ex presidente del PLR Philipp Müller). Questa situazione è insostenibile. Compromette la credibilità della nostra democrazia e del nostro Stato di diritto e mette a repentaglio la sicurezza della nostra popolazione.La Danimarca funge da esempio ed espelle automaticamente i criminali condannati a una pena detentiva superiore a un anno (Dänemark: Ausweisung für Ausländer mit schweren Straftaten - Blick; Migration: Dänemark plant verschärfte Abschieberegelung bei Straftätern - DIE ZEIT).Anche la Svizzera dovrebbe adottare questo approccio esemplare. L’espulsione dovrebbe essere sempre obbligatoria a partire da una pena detentiva di lunga durata superiore a un anno (cfr. DTF 135 II 377; TF 2C_515/2009). In tal modo il legislatore dichiara l’espulsione proporzionata in tutte le circostanze ed esclude i casi di rigore (in termini di ordine o di esecuzione dell’espulsione), garantendo certezza giuridica e un’esecuzione sistematica. Questa soluzione è senza dubbio giustificata, tanto più che in sede di attuazione dell’iniziativa espulsione era stata persino ipotizzata una soglia di sei mesi.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La mozione chiede l’espulsione obbligatoria, senza eccezioni, per gli stranieri condannati a una pena detentiva di almeno un anno, il che equivarrebbe ad abolire sia la clausola di rigore sia l’esame della proporzionalità nel caso specifico. Il diritto vigente prevede già l’espulsione obbligatoria per determinati reati, perlopiù gravi (art. 66a segg. del Codice penale [CP; RS 311.0], art. 49a segg. del Codice penale militare [CPM; RS 321.0]). Al contempo è stata consapevolmente introdotta una clausola di rigore (art. 66a cpv. 2 CP, art. 49a cpv. 2 CPM), in conformità con determinate norme costituzionali e internazionali, in particolare il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera [Cost.; RS 101]; art. 5 dell’Allegato I dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC; RS 0.142.112.681]) e il rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1 Cost.; art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]). Abolire del tutto i casi di rigore non è compatibile con il diritto di rango superiore. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo impone di esaminare ogni singolo caso. L’obbligo inderogabile di espellere chi è condannato a una pena detentiva di un anno o più violerebbe la Costituzione, la CEDU e l’ALC (cfr. anche il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare; FF 2013 5163, n. 1.2.7). Anche in sede esecutiva occorre rispettare le norme costituzionali e internazionali, in particolare il principio di non respingimento (art. 25 cpv. 3 Cost.; art. 3 CEDU; art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [RS 0.105]; concretizzato nell’art. 66d CP), che vieta l’espulsione verso Stati in cui sussistono gravi pericoli per la vita e l’integrità fisica. Inoltre, la mancanza di documenti di viaggio o la scarsa cooperazione dei Paesi d’origine possono rendere impossibile eseguire l’espulsione. L’inasprimento chiesto nella mozione non elimina questi ostacoli. Il tasso di applicazione dell’espulsione obbligatoria (2024: 60 %) va inoltre considerato alla luce dell’esaustivo elenco di reati, che comprende anche fattispecie meno gravi. Aumenta sensibilmente in funzione della pena irrogata (76,7 % per pene da 1 a 2 anni; 83,8 % per pene da 2 a 3 anni; 88,6 % per pene da 3 a 4 anni; 93,8 % in caso di pene detentive superiori a 4 anni). Questa progressione è in linea con il principio di proporzionalità e sta a indicare che la clausola di rigore è applicata con moderazione. Anche il Tribunale federale è restrittivo al riguardo. Nel 2024 sono state registrate 2446 espulsioni eseguibili; quasi il 63 per cento è stato eseguito nel medesimo anno. A metà 2025 il tasso d’esecuzione delle espulsioni disposte nel 2024 è salito al 69 per cento, con tendenza saldamente al rialzo (cfr. domanda 25.8113 Schmid «Wie hoch ist der Anteil der angeordneten und vollzogenen Landesverweisungen?» e interpellanza 25.4480 Gobet «Statistiche sulle misure di allontanamento disposte ed eseguite nei confronti dei criminali stranieri»).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.