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26.3139 · Mozione · 2026-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice delle obbligazioni (CO) affinché le cooperative d’abitazione di utilità pubblica siano esentate, a prescindere dal numero di membri, dall’obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta conformemente all’articolo 962 capoverso 1 numero 2 CO, a condizione che non prevedano nel loro statuto una responsabilità personale dei membri nel senso di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Il diritto alla trasparenza delle minoranze qualificate deve essere garantito da diritti mirati all’informazione e non da costose chiusure d’esercizio in base a una norma contabile riconosciuta.

Begründung

La costruzione di alloggi di utilità pubblica occupa un posto centrale nel «Piano d’intervento contro la penuria di abitazioni». Strutture snelle e un controllo rigoroso dei costi sono fondamentali per le cooperative d’abitazione. L’obbligo di effettuare la chiusura contabile secondo l’articolo 962 capoverso 1 numero 2 CO e l’introduzione di un sistema di controllo interno (SCI) ostacolano il conseguimento di questo obiettivo. L’abrogazione di questo obbligo ridurrebbe i costi e la burocrazia che gravano sulla costruzione di alloggi di pubblica utilità, rafforzerebbe il margine di manovra degli investitori e incentiverebbe l’offerta di alloggi a prezzi moderati. Il passaggio a norme quali Swiss GAAP FER o IFRS e l’introduzione di un SCI sono processi complessi che richiedono le conoscenze di specialisti esterni. I costi di conversione unici, superiori a 50 000 franchi, e spese annue di un importo comparabile vincolano risorse interne e comportano un aumento diretto degli affitti. Per le cooperative gestite secondo il principio dell’affitto basato sui costi, ne risulta un onere finanziario inutile, senza valore aggiunto. Le chiusure contabili effettuate secondo una norma contabile riconosciuta non offrono un supplemento d’informazione rilevante rispetto alle chiusure contabili effettuate conformemente al CO. Le esigenze di norme internazionali e di un SCI sono troppo pesanti per organi di milizia e ostacolano il reclutamento di membri volontari del comitato direttore. Il diritto vigente permette alle minoranze (10 %) di esigere, se necessario, di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, il che garantisce una protezione sufficiente dei membri. Un obbligo generale per le cooperative con oltre 2000 membri è sproporzionato, poiché in assenza di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi non sussiste un maggior rischio in materia di responsabilità.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati, in particolare tramite le cooperative d’abitazione di utilità pubblica. Nella legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA; RS 842) sono pertanto previsti aiuti federali alle organizzazioni di utilità pubblica attive nella costruzione di abitazioni. Si potrebbe eventualmente valutare se la richiesta di fondo della mozione possa essere considerata nell’ambito della legislazione sulla promozione dell’alloggio. Il valore soglia di almeno 2000 soci delle società cooperative per l’obbligo di effettuare la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta, previsto dal Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), è in vigore dal 1° gennaio 2013. Conformemente al messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali; FF 2008 1321), tale obbligo è stato introdotto poiché le grandi società cooperative sono sotto molti aspetti paragonabili alle società quotate in borsa. Vi è pertanto un interesse pubblico a che anche le grandi società cooperative allestiscano un conto annuale che rifletta la loro effettiva situazione economica, di modo che tutte le cerchie interessate dispongano di un quadro fedele della situazione. Le prescrizioni del CO in materia di tenuta della contabilità commerciale e di presentazione dei conti si applicano a tutti gli enti giuridici in Svizzera, a prescindere dal loro campo d’attività o dal loro settore. L’agevolazione chiesta dall’autore della mozione per determinate grandi società cooperative svantaggerebbe in particolare altre grandi società cooperative e quindi violerebbe il principio della parità di trattamento. Il Consiglio federale è pertanto contrario a introdurre nel CO deroghe per singoli campi d’attività o settori.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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